Sentenza n. 63/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1982 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 11,
comma 6, 15, 39 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito) e dell'art. 60 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto) promossi con ordinanze rispettivamente emesse il 12
febbraio 1980 e il 6 luglio 1977 dalle Commissioni tributarie di 1
grado di Padova e di Sanremo, sui ricorsi proposti da Perdon Pierluigi
e da Barillà Vittorio, iscritte ai nn. 259 e 378 del registro
ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 152 e 208 del 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1982 il Giudice relatore
Francesco Saja;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso del 13 gennaio 1979, Pierluigi Perdon impugnava
avanti la Commissione tributaria di primo grado di Padova l'ingiunzione
emessa dall'Ufficio della stessa città per l'imposta sul valore
aggiunto ed accessori relativamente all'anno 1973.
Con istanza del 2 gennaio 1980, il contribuente, deducendo
l'evidente fondatezza della sua opposizione, chiedeva la sospensione
dell'esecuzione. L'adita Commissione, con ordinanza del 12 febbraio
successivo, sollevava la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 15, 54, 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, per contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost. e
sospendeva il giudizio.
Rilevata preliminannente la carenza del proprio potere di
sospendere in via cautelare l'esecuzione fiscale, essendo i rapporti
tra esecuzione e contenzioso tributario regolati solo dal principio di
riscossione graduale dei tributi in contestazione (artt. 15 d.P.R. n.
602 del 1973 e 60 d.P.R. n. 633 del 1972) e dalla possibilità di
sospendere l'esecuzione soltanto da parte dell'intendente di finanza
(artt. 39 e 54 d.P.R. n. 602 del 1973), la Commissione riteneva che le
sopra citate disposizioni di legge, in quanto non attribuiscono al
giudice tributario il potere di sospendere in via cautelare il
procedimento di riscossione, pregiudicano la tutela giurisdizionale del
cittadino. La pienezza della tutela - si specifica nell'ordinanza -
postula che al giudice, investito del potere di annullare il
provvedimento amministrativo, sia attribuito anche il potere di
sospenderlo, onde evitare al ricorrente un pregiudizio irreparabile.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella G.U. n. 152 del 4 giugno 1980.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale
ha sostenuto preliminarmente l'irrilevanza nel giudizio a quo della
questione sollevata perché il d.P.R. n. 602 del 1973, di cui sono
stati denunciati gli artt. 15, 54 e 39, riguarda soltanto la
riscossione delle imposte sui redditi e non pure quella delle imposte
indirette (quale l'imposta sul valore aggiunto). Inesattamente poi
sarebbe stata indicata la disposizione dell'art. 60 d.P.R. n. 633 del
1972 perché la norma, la quale esclude, in materia di IVA, il potere
del giudice tributario di sospendere l'esecutorietà dell'ingiunzione,
è quella dell'art. 62 d.P.R. n. 633 del 1972. Tale disposizione
infatti richiama espressamente gli artt. da 5 a 29 e l'art. 31 t.u. 14
aprile 1910 n. 639, sicché resta esclusa l'applicabilità degli artt.
3 e 4 dello stesso testo unico, che prevedono la sospensione giudiziale
del procedimento coattivo. Nel merito, la carenza di detto potere è -
sempre secondo l'interveniente - giustificata dal preminente interesse
dell'amministrazione finanziaria alla regolare e sollecita riscossione
dei tributi; né essa contrasta con gli artt. 24 e 113 Cost., che non
vincolano il legislatore ordinario né sui poteri da attribuire ai
giudici né sui tipi e l'efficacia dei procedimenti e provvedimenti
giurisdizionali.
2. - Con ricorso depositato il 31 marzo 1977 e diretto alla
Commissione tributaria di primo grado di Sanremo, Vittorio Barillà
esponeva che erano pendenti presso la stessa Commissione quattro suoi
ricorsi contro l'iscrizione nei ruoli straordinari per l'imposta di
ricchezza mobile e imposta complementare relativamente agli anni
1971-1972- 1973. In pendenza dei giudizi, l'esattoria consorziale di
Ventimiglia aveva iniziato gli atti esecutivi su beni di sua
proprietà, avendo l'intendente di finanza negato la sospensione della
riscossione.
Tanto esposto, il Barillà chiedeva che la Commissione ordinasse la
sospensione della riscossione, richiamando a tal fine l'art. 700 cod.
proc. civ., e sosteneva, in via subordinata, l'illegittimità
costituzionale dell'art. 39 della legge sulla riscossione delle imposte
sul reddito (cit. d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602), che riserva
esclusivamente all'intendente di finanza la facoltà di disporre la
sospensione della riscossione.
L'adita Commissione, con ordinanza del 6 luglio 1977, sollevava
questione di legittimità costituzionale del cit. art. 39 del d.P.R.
n. 602 del 1973, per contrasto con gli artt. 24, 53, 113 Cost. e
sospendeva il giudizio.
La Commissione rilevava preliminarmente di non avere il potere di
emettere un provvedimento cautelare di sospensione dell'iscrizione a
ruolo perché tale potere non era previsto dalla disciplina del
contenzioso contenuta nel d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 ed era invece
attribuito esclusivamente all'intendente di finanza dall'art. 39 d.P.R.
n. 602 del 1973.
Stante questa carenza di potere, la Commissione riteneva non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
della menzionata disposizione di legge, la quale, secondo il giudice a
quo, non permettendo al contribuente il tempestivo ed utile esperimento
della tutela giurisdizionale, sembra essere in contrasto con i
suindicati precetti costituzionali.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella G.U. n. 208 del 30 luglio 1980.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, sostenendo
preliminarmente l'irrilevanza della questione nel giudizio a quo: e
ciò perché la Commissione tributaria, in quanto priva del potere di
emettere il provvedimento di cui all'art. 700 cod. proc. civ., dovrebbe
comunque ritenere improponibile il ricorso del contribuente per la
sospensione dell'esecuzione, anche se venisse dichiarata
l'incostituzionalità delle norme denunciate.
Nel merito l'interveniente ritiene infondata la questione di
legittimità costituzionale, deducendo che la radicale diversità tra
processo tributario e processo davanti alla giurisdizione
amministrativa - l'uno avente ad oggetto l'accertamento di un rapporto
obbligatorio e l'altro avente ad oggetto l'annullamento di un atto
amministrativo - giustifica l'indicata esclusione del potere di
sospendere gli atti del procedimento coattivo di riscossione dei
tributi. Altra giustificazione - sul piano della legittimità
costituzionale - sarebbe quella del preminente interesse
dell'amministrazione finanziaria alla regolare e tempestiva riscossione
delle imposte. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze in epigrafe (della Commissione tributaria di
primo grado di Padova e di quella di Sanremo), pur nella parziale
diversità delle questioni prospettate - essendo relativa la prima ad
un tributo indiretto e la seconda a imposte dirette - propongono
sostanzialmente il medesimo problema: quello, cioè, della legittimità
costituzionale delle disposizioni che escludono dalle attribuzioni del
giudice tributario il potere di sospendere il procedimento di
riscossione coattiva fiscale. Pertanto i conseguenti giudizi possono
essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Vanno anzitutto prese in esame le eccezioni di
inammissibilità formulate dall'Avvocatura dello Stato.
A) Rispetto all'ordinanza della Commissione tributaria di primo
grado di Padova si eccepisce che le norme denunciate non concernono la
carenza del potere giudiziale di sospendere la riscossione coattiva
dell'imposta sul valore aggiunto, la quale costituisce l'oggetto del
giudizio a quo.
Al riguardo osserva la Corte che, effettivamente, fuor di proposito
è stato denunciato il d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 relativamente
alle disposizioni degli artt. 15, 39 e 54, in quanto esso, concernendo
la riscossione delle imposte sul reddito, non è all'evidenza
applicabile alle imposte indirette, fra cui rientra quella sul valore
aggiunto. Peraltro, il provvedimento legislativo pertinente (e cioè il
d.P.R. 6 ottobre 1972 n. 633) è stato pure indicato dal giudice a quo,
sebbene di esso sia stato denunciato l'art. 60, che regola il quomodo
del pagamento del tributo, e non invece, come avrebbe dovuto essere,
l'art. 62, il quale disciplina la riscossione coattiva. La rilevata
inesattezza non può però importare l'inammissibilità della proposta
questione di costituzionalità giacché nell'ordinanza risulta
nettamente individuata la regola giuridica impugnata e, quando sussiste
una sicura identificabilità, non rileva, siccome priva di qualsiasi
concreta incidenza, la erronea indicazione di un articolo di legge
diverso da quello in cui la regola è effettivamente enunciata (cfr. in
tal senso, sia pure in un caso analogo, sent. 23 maggio 1964 n. 40).
B) Rispetto al provvedimento della Commissione tributaria di
Sanremo, si deduce l'inammissibilità della prospettata questione
perché il contribuente ha chiesto nel corso del giudizio la
sospensione del procedimento di riscossione coattiva richiamando l'art.
700 cod. proc. civ., mentre l'istituto previsto da tale norma non trova
cittadinanza nel processo tributario.
A parte ogni considerazione sugli effetti del dedotto errore,
rileva la Corte, seguendo un suo costante indirizzo, che costituisce
esclusivo compito del giudice a quo l'accertare se una domanda
giudiziale (nella specie, di natura cautelare) sia stata ritualmente
proposta secondo la disciplina prevista dalla legge, senza che ne sia
consentito il riesame nel giudizio di costituzionalità.
3. - Passando all'esame del merito, osserva la Corte che
esattamente i giudici a quibus hanno preso le mosse dal rilievo che nel
nostro ordinamento positivo non è consentito al giudice tributario (e
può aggiungersi che lo stesso divieto vale per il giudice ordinario
innanzi al quale il giudizio eventualmente prosegua, a norma dell'art.
40 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636) disporre la sospensione del
procedimento di riscossione coattiva dei tributi. Ciò è stato
ritenuto costantemente dalla giurisprudenza ordinaria sia prima della
riforma tributaria di cui alla l. 9 ottobre 1971 n. 825 sia dopo
l'attuazione della medesima.
La riscossione delle imposte dirette è regolata dal cit. d.P.R.
29 settembre 1973 n. 602, il cui art. 39, 1 comma, prevede la
possibilità di sospensione sia pure limitata nel tempo (cioè sino
alla decisione della Commissione di primo grado); il relativo potere è
però attribuito non al giudice, bensì all'intendente di finanza sul
presupposto - ritenuto dal legislatore - che tale organo possa meglio
di ogni altro valutare comparativamente la posizione del contribuente e
l'interesse dello Stato alla riscossione dei tributi, nel quadro
dell'andamento complessivo dell'attività tributaria; intuitivamente,
contro il provvedimento (discrezionale) dell'intendente di finanza è
ammesso il ricorso al giudice amministrativo a norma dell'art. 113
Cost.
Per quanto concerne le imposte indirette, l'esclusione della
sospensione ope iudicis discende dai provvedimenti legislativi che
singolarmente le riguardano. I quali generalmente rinviano per
l'esecuzione coattiva agli artt. da 5 a 29 e 31 del testo unico 14
aprile 1910 n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato: sono così inapplicabili in subiecta materia gli artt. 3 e 4
dello stesso testo unico, che consentono per le dette entrate
patrimoniali la sospensione da parte del giudice adito del procedimento
di riscossione, e tale inapplicabilità risulta ulteriormente ribadita
dal cit. art. 31 (cfr., ad esempio, il già cit. art. 62, 2 comma,
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per l'imposta sul valore aggiunto;
l'art. 34, 4 comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, per l'imposta di
registro; l'art. 45, 1 comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, per
l'imposta sulle successioni e donazioni; gli artt. 18 e 22 d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 635, per le imposte ipotecarie e catastali).
Rispetto ad entrambe le categorie di imposte, peraltro, il divieto
di sospensione giudiziale deve ritenersi altresì espresso in via
generale dall'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, il quale dispone
che sono applicabili nel processo tributario le norme contenute nel
libro primo del codice di procedura civile, e, poiché detto libro non
concerne la disciplina cautelare, non può non dedursi che essa non
trova cittadinanza in tale processo.
4. - Non è superfluo aggiungere per una visione completa del
sistema che, pur in presenza del ricordato divieto di sospensione da
parte del giudice, la proposizione del ricorso alle Commissioni
tributarie non rimane priva di effetti sulla riscossione del tributo.
Invero, per quanto concerne le imposte dirette, l'art. 15 d.P.R. 29
settembre 1973 n. 602 dispone che i tributi ancora non definitivamente
accertati sono iscritti provvisoriamente in ruolo per un terzo del loro
ammontare dopo la notificazione dell'atto di accertamento, per la metà
dopo la decisione della Commissione di primo grado, per due terzi dopo
quella della Commissione di secondo grado e per l'intero dopo la
pronuncia della Commissione centrale ovvero della Corte d'appello.
Inoltre, in base all'art. 40 del d.P.R. per ultimo citato, quando
l'imposta iscrivibile a ruolo a seguito della decisione della
Commissione tributaria è inferiore a quella già iscritta a ruolo ai
sensi dell'art. 15, il rimborso deve essere disposto dall'ufficio entro
60 giorni dal ricevimento della decisione.
Sostanzialmente analogo è il sistema stabilito dall'art. 60 d.P.R.
n. 633 del 1972 per l'imposta sul valore aggiunto.
Relativamente alle altre imposte indirette si ha invece un diverso
regime: così, per l'imposta di registro l'art. 54 d.P.R. 26 ottobre
1972 n. 634 cit. prevede che le imposte suppletive sono riscosse dopo
la decisione della Commissione centrale o della Corte d'appello, mentre
la riscossione di quelle complementari avviene per metà dopo la
decisione di primo grado e per l'intera imposta dopo la decisione di
secondo grado; le pene pecuniarie sono infine riscosse dopo che la
decisione della controversia è divenuta definitiva. Perfettamente
eguale è la disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni
(art. 44 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637), disciplina che gli artt. 18 e
22 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635 estendono alle imposte ipotecarie e
catastali.
In conclusione può dirsi che il sistema accolto dal legislatore,
se esclude la sospensione ope iudicis, prevede però, nel caso di
contestazione giudiziaria, un regime per cui la riscossione coattiva
dei tributi avviene in maniera graduale in relazione all'andamento del
procedimento tributario, sicché l'esecutorietà risulta ope legis
graduata con riferimento alla probabilità di fondamento della pretesa
tributaria, rilevabile in base alle decisioni che intervengono nei vari
gradi del giudizio.
5. - Ciò posto, osserva la Corte che le ragioni in base alle quali
i giudici a quibus dubitano della legittimità costituzionale della
normativa sopra indicata risultano in sostanza coincidenti e possono
sinteticamente così riassumersi: la pienezza ed effettività della
tutela giurisdizionale, garantita dall'art. 24 Cost. in via generale e
dall'art. 113 Cost. nei confronti degli atti della pubblica
amministrazione, impone che il giudice tributario abbia la potestà di
sospendere la esecutorietà degli atti dell'amministrazione
finanziaria; diversamente, si afferma, detta tutela potrebbe risultare
priva di reale contenuto. Inoltre, aggiungono i giudici a quibus, la
giurisdizione tributaria costituisce una giurisdizione di annullamento,
e, poiché questa esige per la sua stessa essenza il potere di
sospensione, risulta arbitraria e irrazionale l'esclusione disposta dal
legislatore.
Ma i rilievi addotti non possono essere condivisi.
6. - Per quanto concerne il primo di essi, va rilevato che l'art.
24 Cost., garantendo l'accesso alla giurisdizione, non predetermina
alcuna forma di tutela, né vincola il legislatore sul contenuto dei
poteri da attribuire agli organi giurisdizionali. Come questa Corte ha
costantemente ritenuto, è consentito in materia processuale stabilire
procedure differenziate, in quanto la tutela giurisdizionale ben può
diversificarsi in relazione alle varie situazioni sostanziali dedotte
in giudizio (cfr. da ultimo sent. n. 9 del 1982).
In particolare, va osservato che la potestà cautelare non
costituisce una componente essenziale della tutela giurisdizionale ex
artt. 24 e 113 Cost., ma la sua disciplina è demandata alla legge
ordinaria, alla quale spetta di regolare la materia. Da ciò consegue
come nessun appunto sul piano della legittimità costituzionale possa
essere mosso al nostro sistema processuale, nel quale, a differenza di
quanto è dato riscontrare in qualche legislazione straniera, non
sussiste un potere cautelare generale come espressione dell'esercizio
della giurisdizione: tale potere va riconosciuto soltanto nei casi
stabiliti dalla legge e trova attuazione secondo gli istituti in essa
previsti.
Il principio suddetto, salvo quanto è detto al numero seguente,
vale anche per la sospensione dell'esecutorietà degli atti della
pubblica amministrazione, la quale, per communis opinio, ha natura
cautelare. Ed appunto perciò risulta costituzionalmente legittima la
preesistente regola sancita nell'art. 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all.
E, sul contenzioso amministrativo, la quale non consente al giudice
ordinario, chiamato a giudicare sulla legittimità dell'atto
amministrativo, di annullarlo o modificarlo e quindi anche di
sospenderne l'esecutorietà, a meno che tale potere non gli sia nei
singoli casi conferito dalla legge.
La mancanza di previsione della misura cautelare non importa,
contrariamente a quanto ritengono i giudici a quibus, mancanza di
effettività della tutela giurisdizionale. Questa, infatti, si
realizza concretamente nella fattispecie con la pronuncia del giudice
adito, alla quale l'amministrazione finanziaria, se soccombente, è
tenuta a dare esecuzione mediante la pronta restituzione della somma
riscossa e non dovuta, sulla quale spettano gli interessi nella misura
stabilita dalla l. 26 gennaio 1961, n. 29.
Effettività della tutela giurisdizionale non significa che
necessariamente deve essere consentito di anticipare le conseguenze di
una pronuncia (solo eventualmente) favorevole - come avviene con la
sospensione della procedura esecutiva - ma vuol dire che la pretesa
fatta valere in giudizio deve trovare, se fondata, la sua concreta
soddisfazione, il che è assicurato, come si è già detto, mediante la
reintegrazione successiva.
Deve pertanto escludersi che la tutela giurisdizionale prevista
dagli artt. 24 e 113 Cost. includa necessariamente il suindicato potere
di sospensione.
7. - Con la seconda argomentazione, premesso che il controllo
giurisdizionale in materia tributaria rientra nella giurisdizione di
annullamento, si deduce che questo tipo di giurisdizione, secondo la
giurisprudenza costituzionale, postula necessariamente il potere di
sospensione cautelare.
In proposito si rileva che effettivamente questa Corte ha
considerato il potere di sospensione connaturale al potere di
annullamento dell'atto impugnato (sent. n. 284 del 1974 e 227 del
1975), ma nella specie il suindicato richiamo non si rivela pertinente,
posto che la premessa dei giudici a quibus non può essere condivisa.
Come esattamente è stato rilevato dalla Corte di Cassazione,
l'obbligazione tributaria è un'obbligazione ex lege e l'atto di
accertamento nonché tutti gli altri atti che ineriscono al
procedimento di riscossione coattiva non costituiscono la fonte di
essa, ma hanno l'esclusiva funzione di condizionare l'esazione del
tributo.
Solo formalmente il ricorso del contribuente si indirizza contro
gli atti dell'amministrazione finanziaria, ma, in sostanza, esso
investe il presupposto su cui la detta amministrazione si fonda e cioè
la sussistenza e l'entità dell'obbligazione stabilita dalla legge.
Trattasi, com'è stato rilevato anche in dottrina, di giudizio sul
rapporto e non di impugnazione-annullamento: correlativamente, la
pronuncia del giudice, che provvede sulla medesima, consiste
fondamentalmente nell'accertamento della sussistenza dell'obbligazione
tributaria e, in via conseguenziale, nella pronuncia sulla legittimità
degli atti posti in essere dall'amministrazione finanziaria per
provvedere alla riscossione coattiva dell'imposta.
La cognizione del giudice tributario, ed egualmente quella della
Corte d'appello ex art. 40 d.P.R. n. 636 del 1972, non rientra dunque
nella giurisdizione di annullamento, sicché anche la seconda
argomentazione, ora esaminata, si appalesa priva di giuridico
fondamento.
8. - Una delle due ordinanze (quella della Commissione di Sanremo)
ha indicato, tra le norme costituzionali di riferimento, anche l'art.
53 sul presupposto che la mancanza del potere di sospensione violerebbe
il principio della capacità contributiva.
Il giudice a quo non precisa in realtà le specifiche ragioni che
starebbero a base della denunciata violazione, limitandosi ad una mera
indicazione del precetto costituzionale suddetto. Comunque, sembra
indubbio che il riferimento non è pertinente.
Come questa Corte ha più volte precisato (cfr., tra le altre,
sent. n. 144 del 1972; n. 201 del 1975; n. 62 del 1977), per capacità
contributiva deve intendersi la idoneità del soggetto all'obbligazione
d'imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione
risulta collegata; e tale presupposto consiste in qualsiasi indice
rivelatore di ricchezza secondo valutazioni riservate al legislatore
ordinario, salvo il controllo, sotto il profilo dell'arbitrarietà o
irrazionalità, da parte del giudice delle leggi.
Trattasi, com'è evidente, di un principio che regola sul piano
sostanziale la legittimità della imposizione tributaria e non concerne
affatto il quomodo della riscossione dei tributi, che è del tutto
estraneo alla previsione del precetto costituzionale suddetto.
9. - Non è superfluo notare, infine, come il risultato raggiunto
trova precisa conferma nell'orientalnento di questa Corte, la quale,
anteriormente alla riforma tributaria - attuata, com'è noto, con varie
leggi delegate emanate a seguito della cit. legge 9 ottobre 1971 n.
825, ed entrata in vigore il 1 gennaio 1974 - ha costantemente ritenuto
costituzionalmente legittima la normativa allora vigente, che escludeva
il suddetto potere di sospensione (cfr. sent. 7 luglio 1962 nn. 86 e
87, 4 luglio 1963 n. 116 e 29 dicembre 1968 n. 138).
Orbene, la riforma predetta ha modificato sotto vari profili il
sistema del contenzioso tributario, ma, relativamente alla sospensione
in esame, non ha introdotto alcuna innovazione. Infatti, è rimasta
inalterata la precedente disciplina, sia rispetto alle imposte dirette
per effetto del cit. art. 39 d.P.R. n. 602 del 1973, che
sostanzialmente ha sostituito gli artt. 208 e 209 t.u. 29 gennaio 1958
n. 645; sia relativamente a quelle indirette, in quanto le disposizioni
contenute nei vigenti provvedimenti, che singolarmente le riguardano,
rinviando, come sopra già rilevato, al t.u. n. 639 del 1910, con
esclusione del potere di sospensione, ripetono il medesimo contenuto
dei provvedimenti abrogati (cfr., ad esempio, art. 145 r.d. 30 dicembre
1923 n. 3269 sulle leggi del registro; art. 93 r.d. 30 dicembre 1923
n. 3270 sulle imposte di successione; art. 10 t.u. 25 giugno 1943 n.
540 della legge sulle imposte ipotecarie).
Non essendo stata la preesistente disciplina modificata sul punto,
la ricordata giurisprudenza di questa Corte, che i giudici a quibus
hanno omesso di tenere presente, conserva la sua validità anche
rispetto alla nuova realtà normativa.
Si deve pertanto concludere che le prospettate questioni non sono
fondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi nn. 259 e 378 Reg. ord. 1980,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 concernente la
riscossione delle imposte sui redditi e dell'art. 60 (rectius: 62)
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 relativo alla disciplina della imposta
sul valore aggiunto in riferimento agli artt. 113, 24 e 35 Cost.,
sollevate dalle Commissioni tributarie di primo grado di Padova e
Sanremo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte