Sentenza n. 63/1990
Altra decisione · depositata il 02/02/1990 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
citata
- art. 842Codice civile
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 2legge 968/1977
- art. 35legge 799/1967
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1, delle richieste di
referendum popolare per l'abrogazione parziale delle seguenti norme:
1) legge 27 dicembre 1977 n. 968 "Principi generali e
disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la
disciplina della caccia" limitatamente a: art. 2, limitatamente alle
parole "ai sensi del successivo art. 12"; art. 3, secondo comma, "È
altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi
da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge";
articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; art. 11, secondo comma, "È fatta
eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi
sottospecificati: 1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31
dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia turtur);
calandro (Anthus campestris); prispolone (Anthus trivialis); merlo
(Turdus merula); 2) specie cacciabili dal 18 agosto fino alla fine di
febbraio: germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra);
gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); 3) specie cacciabili dal 18
agosto fino al 31 marzo: passero (Passer Italiae); passera mattugia
(Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); storno
(Sturnus vulgaris); porciglione (Rallus aquaticus); alzavola (Anas
crecca); canapiglia (Anas strepera); fischione (Anas penelope);
codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquetula); mestolone (Anas
clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula);
beccaccino (Capella gallinago); colombaccio (Columba palumbus);
frullino (Lymocryptes minimus); chiurlo (Numenios arquata); pittima
minore (Limosa lapponica); pettegola (Tringa totanus); donnola
(Mustela nivalis); volpe (Vulpes vulpes); piviere (Charadrius
apricarius); combattente (Philomahus pugnax); 4) specie cacciabili
dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: mammiferi: coniglio
selvatico (Oryctolagus cuniculus); lepre comune (Lepus europaeus);
lepre sarda (Lepus capensis); lepre bianca (Lepus timidus); camoscio
(Rupicapra rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus);
cervo (Cervus elaphus hippelaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis
musimon), con esclusione della popolazione sarda; uccelli: pernice
bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Lyrurus tetrix); gallo
cedrone (Tetrao urogallus); coturnice (Alectoris graeca); pernice
sarda (Alectoris barbara); pernice rossa (Alectoris rufa); starna
(Perdix perdix); fagiano (Phasianus colchicus); fringuello (Fringilla
coelebs); pispola (Anthus pratensis); peppola (Fringilla
montifringilla); frosone (Coccothraustes coccothraustes); strillozzo
(Emberiza calandra); colino della virginia; verdone (Chloris
chloris); fanello (Carduelis cannabina); spioncello (Anthus
spinoletta); 5) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre
alla fine di febbraio: beccaccia (Scolopax rusticola); 6) specie
cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo:
cappellaccia (Galerida cristata); tottavilla (Lullula arborea);
allodola (Alauda arvensis); cesena (Turdus Pilaris); tordo bottaccio
(Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); taccola
(Coloeus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera
(Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); 7) specie cacciabile
dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale.", e terzo comma: "Possono
essere disposte variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'Istituto
nazionale di biologia della selvaggina ed il Comitato di cui
all'articolo 4"; articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17; art. 18, secondo
comma "Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della
selvaggina, possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa
regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per
la detenzione, anche oltre i periodi di cui all'articolo 11, di
specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate
all'articolo 11 e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio
venatorio degli appostamenti, nonché per fini amatoriali nelle
tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate
in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per
ciascuna di esse.", e quarto comma: "Le regioni possono, infine,
sentito l'Istituto nazionale di biologia per la selvaggina,
autorizzare persone nominativamente determinate a catturare, in
periodi prefissati e a cedere falchi e civette in numero
precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio
venatorio."; articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25; art. 26, primo comma
limitatamente alle parole "e dalle attività venatorie", nonché alle
parole "al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di
cui all'articolo 24 della presente legge.", e secondo comma
limitatamente alle parole "e delle associazioni venatorie nazionali
riconosciute più rappresentative."; articoli 27 e 28; art. 29,
secondo comma "Le associazioni istituite per atto pubblico possono
chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge,
purché posseggano i seguenti requisiti: a) abbiano finalità
ricreative, formative e tecnico-venatorie; b) abbiano ordinamento
democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere
nazionale con adeguati organi periferici; c) dimostrino di avere un
numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del totale dei
cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica, riferito
al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda
di riconoscimento.", terzo comma: "Le associazioni di cui al secondo
comma sono riconosciute con decreto del Ministro per l'agricoltura e
le foreste di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il
Comitato di cui all'articolo 4.", quarto comma: "Si considerano
riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione
italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali già
riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 35 della legge 2
agosto 1967, n. 799.", quinto comma: "Le associazioni venatorie
nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.", sesto comma: "Qualora vengano
meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il
riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito
il Comitato di cui all'articolo 4, dispone con decreto la revoca del
riconoscimento stesso.", e settimo comma: "È vietata l'iscrizione a
più di una associazione venatoria."; articoli 30, 31, 32, 33, 34, 36
e 37, iscritta al n. 37 del Registro referendum;
2) art. 842 del codice civile, approvato con r.d. del 16 marzo
1942 n. 262, primo comma "Il proprietario di un fondo non può
impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il
fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi
siano colture in atto suscettibili di danno." e secondo comma "Egli
può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata
dall'autorità.", iscritta al n. 38 del Registro referendum;
Viste le ordinanze del 19 dicembre 1989 con le quali l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittime le predette richieste;
Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 1990 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Uditi l'avv. Paolo Barile per il Comitato promotore, l'avv.
Alberto Predieri per Rocchi Carla e gli avv. Pietro Rescigno, Claudio
Chiola, Angelo Clarizia e Innocenzo Gorlani per le associazioni
venatorie;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In data 15 marzo 1989 Mezzatesta Francesco Maria ed altri,
documentata la propria qualità di elettori, dichiaravano nella
Cancelleria della Corte di cassazione di voler promuovere la raccolta
delle firme per referendum popolare abrogativo degli artt. 2 (in
parte), 3, secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, secondo e terzo
comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, secondo e quarto comma, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26 (in parte), 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 della
legge 27 dicembre 1977 n. 968, contenente principi generali e
disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la
disciplina della caccia.
L'annuncio di tale iniziativa veniva pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 16 marzo 1989.
In data 8 luglio 1989 alcuni dei promotori depositavano presso la
detta Cancelleria i fogli con oltre 750.000 sottoscrizioni,
accompagnati dai certificati elettorali dei sottoscrittori.
L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte
di cassazione, verificava la regolarità della richiesta con effetto
positivo e pertanto con ordinanza del 19 dicembre 1989 l'Ufficio la
dichiarava legittima.
2. - Gli stessi promotori presentavano, sempre in data 12 marzo
1989, la richiesta di referendum abrogativo dell'art. 842, primo e
secondo comma, del codice civile.
L'annuncio veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale suindicata.
L'8 luglio alcuni dei promotori depositavano oltre 700.000 firme con
i relativi certificati elettorali.
L'Ufficio centrale effettuava la verifica con esito positivo e con
ordinanza del 19 dicembre 1989 dichiarava legittima la richiesta.
3. - Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione delle
suddette ordinanze, fissava il giorno 16 gennaio 1990 per la
deliberazione in camera di consiglio.
Della fissazione veniva data regolare comunicazione.
4. - In data 8 gennaio 1990 il Mezzatesta ed altri presentatori
delle richieste di referendum abrogativo depositavano un atto di
costituzione, con riserva di produrre deduzioni scritte.
Un atto di costituzione veniva depositato, il 12 gennaio 1990,
anche dalla promotrice Rocchi Carla, la quale sosteneva
l'ammissibilità di entrambi i quesiti referendari.
In data 11 gennaio 1990 l'UNAVI (Unione nazionale associazioni
venatorie italiane) ed altre associazioni di cacciatori depositavano
un atto di intervento, che però, come si dirà nella parte motiva,
è stato dichiarato inammissibile. Considerato in diritto
1. - Le due richieste di referendum, relative, l'una,
all'abrogazione parziale della legge 27 dicembre 1977 n. 968
(Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la
disciplina della caccia) e l'altra all'abrogazione dell'art. 842,
primo e secondo comma, codice civile (accesso nel fondo altrui per
l'esercizio della caccia) presentano analogia di materia: i relativi
giudizi vanno quindi riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - In conseguenza del mancato intervento del Governo e
dell'inammissibilità di quello delle associazioni venatorie,
pronunciata, seguendo la sua precedente sentenza n. 28 del 1987, con
l'ordinanza del 16 gennaio 1990, la Corte ha il compito di accertare
d'ufficio la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle due
richieste in discussione. A tal fine deve stabilire se ricorra
qualcuno dei limiti espressamente previsti dall'art. 75, secondo
comma, Cost. o comunque impliciti nel sistema, relativi alle
normative non suscettibili di consultazioni referendarie abrogative;
limiti di ammissibilità, e perciò estranei a valutazioni di
opportunità politica, ovvero di convenienza socio-economica.
La Corte deve poi accertare se la struttura dei quesiti proposti
sia conforme alle esigenze connesse alla loro funzione.
3. - L'esame da compiere non si estende invece al controllo sul
procedimento svoltosi avanti all'Ufficio centrale per il referendum
presso la Corte di cassazione, previsto dall'art. 32 cit. l. n. 352
del 1970. Tale procedimento, come più volte riconosciuto in
precedenti decisioni (sentt. nn. 251/1975; 22/1981; 35/1985), ha una
sua autonomia e si conclude definitivamente con l'ordinanza che
decide sulla legittimità delle richieste referendarie, sicché
spetta alla Corte di prendere soltanto atto della giuridica esistenza
del provvedimento (positivo), escluso il potere di procedere al
riesame di esso.
Com'è noto, il doppio procedimento di controllo, distribuito tra
l'Ufficio centrale e la Corte, ha formato oggetto di varie critiche
in dottrina, ritenendosi preferibile da taluno che esso venga
concentrato in un unico organo, come avviene in diversi ordinamenti,
e optandosi da altri per l'inversione dell'ordine delle due verifiche
e per lo snellimento del suo concreto funzionamento.
È chiaro però che trattasi di proposte de jure condendo, non
incidenti sulla vigente disciplina normativa, che definisce e
circoscrive la funzione della Corte nel senso sopra indicato.
4. - Anche con la disposta riunione dei giudizi, che ha natura
strettamente processuale, le richieste dei due referendum conservano
sul piano sostanziale l'intrinseca autonomia, sicché la loro
ammissibilità deve essere valutata separatamente e indipendentemente
dalla circostanza della contemporanea presentazione e del contestuale
provvedimento positivo dell'Ufficio centrale. In particolare, i
requisiti di struttura dei quesiti referendari vanno considerati con
riferimento a ciascuno di essi, e non già al loro complesso. Ciò è
di tutta evidenza se i presentatori non siano i medesimi, come si
verificò nel caso esaminato con la sent. n. 26 del 1981, la quale
ammise richieste di referendum sulla medesima materia aventi
finalità diverse, se non addirittura opposte.
Ma ciò non è men vero quando i presentatori siano gli stessi,
giacché sarebbe arbitrario - come può desumersi dalla natura stessa
del giudizio di ammissibilità - supporre un'artificiosa unità di
quesiti che, avendo un differente oggetto, non possono non essere
valutati nella loro individualità. Il che è in perfetta
correlazione con le modalità della votazione, in quanto gli elettori
sono chiamati ad esprimere la loro volontà separatamente e possono
quindi liberamente orientarsi in maniera diversa su ciascuna
richiesta.
5. - L'autonomia delle richieste sussiste, per così dire, anche
in senso verticale, essendo estranee al giudizio di ammissione le
eventuali conseguenze del suo esito favorevole, le quali non sono
rilevanti nello stesso giudizio, dalla cui regolamentazione
legislativa non sono prese in considerazione né espressamente né
implicitamente.
Da questa disciplina è evidente la difficoltà e l'incertezza di
un rigoroso accertamento a priori, che potrebbe portare ad un
risultato sommario e provvisorio, suscettibile di essere smentito con
più adeguato approfondimento dialettico: da ciò risulta chiaro come
non possa negarsi un mezzo di democrazia diretta, quale la
consultazione referendaria, sulla base di elementi labili ed incerti.
In tali sensi è la giurisprudenza della Corte, la quale (sent. n.
26/1987) si pose appunto il problema se un favorevole esito del
referendum potesse, senza un immediato intervento legislativo,
risultare non aderente ai precetti costituzionali; tuttavia, in
conformità ad un precedente orientamento, essa ritenne allora
legittima la richiesta referendaria, avvertendo che la conseguente
situazione normativa avrebbe potuto essere presa in considerazione
soltanto successivamente, in un ordinario giudizio di
costituzionalità.
6. - Ciò posto in linea generale, per quanto concerne la prima
richiesta non potrebbe ritenersi, contrariamente a qualche tesi
dottrinale discorde, che essa incontri il limite (implicito) delle
leggi a contenuto costituzionalmente vincolato: categoria, questa,
elaborata nella sent. n. 16 del 1978 (e in seguito costantemente
accolta dalla Corte) la quale ha rilevato che, potendo incidere la
consultazione popolare soltanto su leggi ordinarie con esclusione
della Costituzione e delle altri fonti di rango costituzionale, il
medesimo limite vale, per identità di ratio, anche per quelle leggi
ordinarie il cui nucleo normativo non può essere alterato o privato
di efficacia senza violare disposizioni di livello costituzionale.
Ciò - si osserva appunto - avverrebbe nella fattispecie, in
quanto la richiesta di referendum servirebbe sostanzialmente a
modificare l'art. 117 Cost., sopprimendo la materia della "caccia" da
quelle attribuite alle regioni.
In contrario va anzitutto rilevato che su alcune forme di caccia,
intesa in senso tradizionale, la potestà legislativa regionale
sopravviverebbe comunque (ad es. in materia di caccia detta "di
selezione" e di quella ai c.d. "ungulati").
Ma occorre soprattutto notare che il termine "caccia", contenuto
nella Carta fondamentale, non può essere inteso secondo un'accezione
fissa ed immutabile, bensì con criteri evolutivi, ciò che del resto
vale per ogni disposizione costituzionale e particolarmente nella
definizione delle materie attribuite alle competenze regionali. In
proposito va in particolare ricordato come, secondo una moderna e
sempre più ampia concezione, per "caccia" non possa intendersi
soltanto l'attività concernente l'abbattimento di animali selvatici,
bensì anche quella congiuntamente diretta alla protezione
dell'ambiente naturale e di ogni forma di vita, a cui viene
subordinata qualsiasi attività sportiva.
In tal senso sono orientate varie forze politiche, che hanno
presentato alcune proposte di legge al fine di sostituire la
normativa in discussione con altra più idonea alle suddette
finalità e conforme alla Direttiva comunitaria n. 409/79, di cui si
parlerà in prosieguo; e su ciò, sia pure in maniera variegata,
concordano le associazioni venatorie, essendo ormai generale e
profondamente sentito l'interesse alla protezione della fauna ed
all'equilibrio dell'ambiente.
Inoltre, tale concezione trova conferma sul piano legislativo, in
quanto l'art. 99, primo comma, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 statuisce
che nella materia "caccia" rientra anche la polizia venatoria, la
difesa del patrimonio zootecnico e la protezione faunistica.
Peraltro, la tutela della fauna appare nella stessa legge n. 968 del
1977 (Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna
e la disciplina della caccia) accanto - anzi ancor prima - della
disciplina dell'attività venatoria, anche se ciò non trova poi
rigorosa corrispondenza nelle singole e concrete disposizioni. Ciò
non è sfuggito alla Corte, la quale, cogliendo lo spirito della
mutata coscienza sociale, ha avuto occasione di considerare quella in
discussione come legge di grande "riforma economico-sociale" e di
sottolineare l'importanza delle disposizioni con fine protezionistico
della fauna e conseguentemente della tutela dell'ambiente (sent. n.
1002 del 1988).
Infine, anche la disciplina internazionale e quella comunitaria,
che saranno meglio indicate in seguito, si muovono nello stesso senso
e in particolare la norma comunitaria (direttiva 409/79 cit.)
autorizza addirittura gli Stati membri ad una più rigorosa
disciplina di quella da essa stessa stabilita (art. 14).
Deve quindi concludersi sul punto che la richiesta di referendum
non è diretta ad incidere su una disposizione della Costituzione, ma
tende soltanto a modificare la disciplina ordinaria vigente.
7. - Né, sotto altro aspetto, la norma costituzionale potrebbe
considerarsi coinvolta in quanto l'abrogazione della legge-cornice
farebbe venire meno la cooperazione dello Stato nelle materie
regionali, e consistente nella definizione dei principi fondamentali
della materia.
Al riguardo è stata enucleata in dottrina una categoria di leggi
c.d. necessarie, che sarebbero anch'esse insuscettibili di
consultazione popolare. Ma, anche se si potesse prescindere dai
notevoli ostacoli alla configurabilità di tale categoria quale
limite all'ammissibilità del referendum (la sent. n. 29/1987, che
viene invocata a sostegno, concerne un caso del tutto particolare, e
tale da non consentire generalizzazioni), è sufficiente osservare
come non sia affatto necessaria un'apposita ed esplicita normativa
statale, che fissi i detti principi, affinché le regioni possano
legiferare; ciò inequivocabilmente si deduce dall'art. 17, quarto
comma, l. 16 maggio 1970 n. 281, modificativo dell'art. 9 della legge
10 febbraio 1953 n. 62, il quale invece richiedeva la preventiva ed
apposita legislazione statale. Ove questa manchi, troveranno
applicazione i principi che si ricavano da tutto il complesso
normativo vigente; correlativamente, nel caso di mera abrogazione
varranno, come è stato osservato in dottrina, i principi ricavabili
dalle altre norme statali rimaste in vigore, così che non è giammai
configurabile un "vuoto di principi", potendo sempre sopperire il
meccanismo di autointegrazione del sistema secondo l'art. 12 delle
Preleggi.
Infine, è appena il caso di aggiungere che non possono essere qui
prese in considerazione le conseguenze derivanti sulla normativa
regionale dall'eventuale esito positivo dei referendum, non rilevando
le medesime, come sopra è stato osservato in via di principio (n.
5), sull'ammissibilità della relativa richiesta.
8. - Ciò posto, e prendendo ora in considerazione i limiti
espressamente previsti dall'art. 75, secondo comma, Cost., che
potrebbero venire qui in discussione, osserva la Corte come sia da
escludere che la richiesta di referendum si ponga contro la normativa
internazionale e comunitaria.
Perché operi tale limite non è sufficiente che la richiesta
referendaria si riferisca a materia la quale abbia formato oggetto di
Convenzioni internazionali, ma è necessario che essa si ponga in
posizione di contrasto con uno specifico obbligo derivante da dette
Convenzioni, sicché, in caso di abrogazione, sia pure attraverso il
mezzo di democrazia diretta, della norma di attuazione all'obbligo
suddetto, possa sorgere una responsabilità dello Stato (sent. n.
25/1987).
Ora, nessuno degli atti internazionali di possibile riferimento
prevede un obbligo suscettibile di violazione per effetto del
referendum. Ciò vale per la Convenzione di Parigi del 18 ottobre
1950, resa esecutiva con l. 24 novembre 1978 n. 812, ma non è men
vero rispetto alle Convenzioni di Washington (3 marzo 1973, resa
esecutiva con l. 19 dicembre 1975 n. 874 e trasfusa nel regolamento
del Consiglio CEE 3 dicembre 1982 n. 3626), di Berna (19 settembre
1979, resa esecutiva con l. 5 agosto 1981 n. 503), di Bonn (23 giugno
1979, negoziata anche dalla CEE e resa esecutiva con l. 25 gennaio
1983 n. 42) nonché alla direttiva CEE n. 79/409 del 2 aprile 1979,
modificata dalla successiva n. 85/411.
Invero, sarebbe vano ogni sforzo di dedurre da tali atti un
obbligo internazionale o comunitario avente per oggetto la libertà
di caccia e tale da costituire limite all'ammissibilità di un
referendum diretto ad una più rigorosa e responsabile disciplina di
tale attività sportiva; la Corte di Lussemburgo, anzi, ha ritenuto
il nostro Stato inadempiente alla predetta direttiva in relazione
alle disposizioni degli artt. 11, secondo comma, e 18, secondo comma,
della legge in questione (sent. 8 luglio 1987 in causa n. 262/85) ed
inoltre risulta in corso un altro giudizio promosso dalla
Commissione, che ha dedotto ulteriori violazioni alla richiamata
direttiva.
Si può quindi concludere che non soltanto nessun impedimento è
riscontrabile in proposito, ma che anzi la richiesta referendaria si
muove nella stessa direzione della normativa internazionale e
comunitaria ora richiamata.
9. - Non è poi qui applicabile il limite relativo alle leggi
tributarie, anche se la richiesta referendaria comprende
l'abrogazione degli artt. 23, 24 e 25 l. n. 968 del 1977, che
prevedono tasse statali e regionali per ottenere la licenza di porto
d'armi ad uso di caccia e l'abilitazione all'esercizio venatorio,
previste dai precedenti artt. 21 e 22.
Al riguardo va anzitutto precisato che il disposto dell'art. 75,
secondo comma, Cost. relativo alle leggi tributarie, concerne non
solo le imposte ma anche le tasse, concorrendo queste ultime, in
quanto impositive di un sacrificio economico individuale e sia pure
con differenti presupposti e natura giuridica, ad integrare la
finanza pubblica. Sicché, stante la medesima ratio, per l'esclusione
della consultazione referendaria non sarebbe possibile porre alcuna
distinzione tra le due categorie di tributi.
Va tuttavia osservato che le tasse suddette concernono gli atti
amministrativi previsti dalle disposizioni comprese nel quesito
referendario, sicché, eliminata ogni possibilità di emettere i
provvedimenti a cui l'onere tributario è collegato, non può non
discendere anche l'eliminazione dei relativi oneri, che verrebbero
meno in ogni caso, ossia anche se non espressamente compresi nella
richiesta di referendum.
10. - Infine rileva la Corte che il quesito si presenta chiaro,
univoco ed omogeneo, in quando diretto ad abrogare il vigente regime
della caccia sportiva, come previsto e regolato dalla legge n. 968
del 1977.
Ciò non esclude del tutto la plausibilità di qualche rilievo
critico, ma alcune imperfezioni risultano inevitabili in subiecta
materia e sono comuni peraltro, com'è stato giustamente osservato,
agli ordinari procedimenti di normazione. Decisiva è invece la
possibilità, certamente sussistente, che l'elettore possa esprimere
consapevolmente la propria volontà sul tema proposto: il che, a
differenza di quanto ritenuto dalla Corte con le decisioni nn. 27 del
1981 e n. 28 del 1987, relative alle precedenti richieste vertenti
sulla stessa materia ma diversamente formulate, consente di ritenere
ammissibile quella attuale.
11. - Ad analoga conclusione occorre pervenire rispetto alla
seconda richiesta di referendum, concernente la disposizione
dell'art. 842, primo e secondo comma, codice civile, presentandosi il
relativo quesito del pari chiaro, univoco ed omogeneo: tale quindi da
consentire all'elettore di esprimere la sua volontà con piena
consapevolezza. Esso manifesta inequivocabilmente l'intento di
generalizzare il divieto di accedere nel fondo altrui per l'esercizio
della caccia, anche se non ricorrano le due condizioni attualmente
previste dalla disposizione in discussione (recinzione del fondo o
esistenza di colture suscettibili di danno).
Del resto in precedenza la Corte aveva ritenuto il quesito
inammissibile sol perché esso comprendeva anche il terzo comma dello
stesso articolo, relativo ad una diversa materia, quale la pesca
(sent. n. 28 del 1987).
Può aggiungersi che la norma in discussione, regolando i rapporti
tra proprietario e cacciatore, appronta una regolamentazione
mediatrice tra le due posizioni individuali (ciò è evidente per la
recinzione, ma può estendersi anche all'altra ipotesi, che non
sembra avere un collegamento con le esigenze sociali della
produzione, ma è piuttosto diretta a tutelare esclusivamente
l'interesse individuale del proprietario alla percezione dei frutti
prodotti nel fondo, quali che siano). Conseguentemente risulta
difficile riconoscere, come invece da qualcuno è stato affermato,
che essa, anche in relazione alle sue origini, si ricolleghi alla
funzione sociale della proprietà, intesa secondo la disposizione
dell'art. 42 Cost. Tale funzione potrebbe trovare attuazione in una
nuova disciplina della caccia, coerente in particolare alla normativa
comunitaria, la quale predisponga limiti diretti ad un'utilizzazione
ponderata delle risorse faunistiche ed ambientali sul territorio
nazionale.
Aggiungendosi peraltro che - anche medio-tempore - l'eventuale
esito positivo soltanto della seconda consultazione non si pone
certamente in contrasto con l'art. 117 Cost. in quanto non
sopprimerebbe dalla previsione di questo la materia "caccia", pur
sempre esercitabile nell'ambito dei fondi pubblici, ove è
consentita, e di quelli privati, con il consenso del proprietario.
Deve quindi concludersi che nessun ostacolo impedisce di
riconoscere la legittimità costituzionale anche della seconda
richiesta di referendum.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibili le richieste di referendum popolare per
l'abrogazione:
degli artt. 2 (nella parte indicata in epigrafe), 3, secondo
comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, secondo e terzo comma, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, secondo e quarto comma, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
(nella parte indicata in epigrafe), 27, 28, 29, dal secondo al
settimo comma, 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 della legge 27 dicembre
1977 n. 968, contenente principi generali e disposizioni per la
protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia;
dell'art. 842, primo e secondo comma, del codice civile;
richieste dichiarate legittime, con ordinanze del 19 dicembre 1989,
dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte