Corte costituzionale

Ordinanza n. 63/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/03/1997 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 669-ter,

secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza

emessa il 22 febbraio 1996 dal giudice di pace di Fano nel

procedimento civile vertente tra Condominio "Flaminio R. 3" di Fano e

Calamandrei Daniela ed altro, iscritta al n. 450 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che nel corso di un procedimento in cui era stato

richiesto ante causam un provvedimento d'urgenza il giudice di pace

di Fano, con ordinanza emessa il 22 febbraio 1996, ha sollevato - in

riferimento agli artt. 107, terzo comma, 101, 106, secondo comma, 3 e

97, primo comma, della Costituzione - questione di legittimità

costituzionale dell'art. 669-ter, secondo comma, del codice di

procedura civile, nella parte in cui prescrive che "se competente per

la causa di merito è il giudice di pace, la domanda si propone al

pretore";

che, a giudizio del rimettente, con la recente riforma del

processo sarebbe stato introdotto un principio generale, secondo cui

alla competenza di merito corrisponde la titolarità dei "poteri

d'urgenza", così palesandosi l'irragionevolezza dell'esclusione del

giudice di pace dalla competenza cautelare;

che quest'ultima, inoltre, determinerebbe una surrettizia

gerarchia tra magistrati onorari e togati, nonché ritardi

procedurali ostativi al buon andamento dell'amministrazione

giudiziaria;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto

dichiararsi la manifesta infondatezza della questione,

preliminarmente sottolineando la natura discrezionale della scelta di

escludere il giudice di pace dalla competenza cautelare;

che l'autorità intervenuta ha poi osservato, nel merito, come

l'art. 106 della Costituzione, se consente la nomina di giudici

onorari, non impone affatto l'attribuzione ad essi di ogni funzione,

in particolare di quella cautelare, implicante un accentuato uso

dell'imperium in ragione del correlativo potere di attuazione di

provvedimenti;

Considerato che il legislatore, nell'esercizio della propria

discrezionalità, ha, col nuovo procedimento cautelare uniforme,

introdotto un modulo processuale unitario, in cui:

a) stabilisce una correlazione necessaria tra la denunciata

norma e il successivo art. 669-quater dettato per la corrispondente

ipotesi di competenza cautelare in corso di causa;

b) ripartisce le competenze in modo da escludere sempre quella

del giudice di pace;

c) prevede altresì un complesso di poteri

d'attuazione-esecuzione delle misure cautelari (art. 669-duodecies)

ed un sistema di ipotesi di reclamabilità (art. 669-terdecies), non

conciliabili con l'invocata estensione di competenza;

che con detta esclusione il legislatore non ha travalicato il

limite di ragionevolezza imposto al suo potere di conformare il

processo, tanto più in quanto il giudice di pace decide secondo

equità il merito delle cause il cui valore non eccede lire due

milioni (art. 113, secondo comma), attività, questa, ben

difficilmente conciliabile con l'apprezzamento del fumus boni iuris;

che, d'altronde, trattandosi appunto di normativa concernente il

modo di esercizio della funzione giurisdizionale, non può venire in

considerazione il principio di buon andamento della pubblica

amministrazione;

che palesemente estranei alla ripartizione della competenza

appaiono infine gli altri parametri evocati nell'ordinanza di

rimessione, relativi tutti all'"ordinamento giurisdizionale" della

Magistratura, e più in particolare al reclutamento e allo status dei

giudici;

che, pertanto, la questione risulta manifestamente infondata;

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 669-ter, secondo comma, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 101, 106, secondo comma, e

107, terzo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Fano con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte