Ordinanza n. 636/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 408 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1986
dal Pretore di Codogno nel procedimento penale a carico di Benzoni
Giuseppina, iscritta al n. 723 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima
serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Codogno, chiamato a pronunciarsi su
un'eccezione di nullità avanzata dall'imputato, ha, con ordinanza
del 4 novembre 1986, sollevato, in riferimento agli artt. 2, 30 e 32
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 408 del
codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la nullità
del decreto di citazione a giudizio per omessa citazione della
persona offesa dal reato, anche quando le generalità del minore
adottato, soggetto passivo del reato, e quelle dei suoi genitori
adottivi dovrebbero essere mantenute segrete ai sensi dell'art.
314/28 del codice civile;
e che, secondo il giudice a quo, sussisterebbe un insanabile
contrasto fra l'art. 314/28 del codice civile, "che impone il segreto
circa le generalità e la nuova vita del minore adottato", e l'art.
408 del codice di procedura penale, il quale "imporrebbe, se seguìto
alla lettera, di violare il segreto pena lo stallo del penale
procedimento";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e
comunque non fondata;
Considerato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di
cassazione, la violazione dell'art. 408 del codice di procedura
penale relativamente alla citazione della persona offesa dal reato
non può mai essere eccepita dall'imputato;
e che, quindi, non potendo, nella specie, il giudice a quo fare
applicazione della norma denunciata, la questione proposta risulta
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 408 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della
Costituzione, dal Pretore di Codogno con ordinanza del 4 novembre
1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:636 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte