Corte costituzionale

Ordinanza n. 636/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1988 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 408 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1986

dal Pretore di Codogno nel procedimento penale a carico di Benzoni

Giuseppina, iscritta al n. 723 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima

serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Codogno, chiamato a pronunciarsi su

un'eccezione di nullità avanzata dall'imputato, ha, con ordinanza

del 4 novembre 1986, sollevato, in riferimento agli artt. 2, 30 e 32

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 408 del

codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la nullità

del decreto di citazione a giudizio per omessa citazione della

persona offesa dal reato, anche quando le generalità del minore

adottato, soggetto passivo del reato, e quelle dei suoi genitori

adottivi dovrebbero essere mantenute segrete ai sensi dell'art.

314/28 del codice civile;

e che, secondo il giudice a quo, sussisterebbe un insanabile

contrasto fra l'art. 314/28 del codice civile, "che impone il segreto

circa le generalità e la nuova vita del minore adottato", e l'art.

408 del codice di procedura penale, il quale "imporrebbe, se seguìto

alla lettera, di violare il segreto pena lo stallo del penale

procedimento";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e

comunque non fondata;

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di

cassazione, la violazione dell'art. 408 del codice di procedura

penale relativamente alla citazione della persona offesa dal reato

non può mai essere eccepita dall'imputato;

e che, quindi, non potendo, nella specie, il giudice a quo fare

applicazione della norma denunciata, la questione proposta risulta

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 408 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della

Costituzione, dal Pretore di Codogno con ordinanza del 4 novembre

1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:636 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte