Sentenza n. 64/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1963 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 17 agosto
1942, n. 1150, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1962 dal
Pretore di Castellabate nel procedimento penale a carico di Pascale
Luigi, iscritta al n. 67 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 26 maggio 1962.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 6 marzo 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel processo penale a carico di Luigi Pascale, imputato di
contravvenzione alla legge urbanistica per inosservanza di modalità
fissate nella licenza di costruzione (art. 41, lett. a, in relazione
all'art. 32, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150), è
stata sollevata, davanti al Pretore di Castellabate, questione di
legittimità costituzionale della detta legge, in relazione agli artt.
16 e 42 della Costituzione, in quanto le norme di essa sarebbero state
emesse in funzione di deurbanamento e non per fini tecnici o
amministrativi o igienici e sanitari. Il Pretore, ritenuta la questione
non manifestamente infondata, con ordinanza 13 marzo 1962, ha rimesso
gli atti a questa Corte.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata ai Presidenti
delle Camere, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del
26 maggio 1962.
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto di intervento depositato il 21 aprile 1962.
Nelle deduzioni contenute in tale atto si eccepisce in via
preliminare l'inammissibilità del giudizio, perché, mancando
nell'ordinanza la specifica indicazione degli articoli della legge o
delle leggi che si assumono viziate, non risultano individuate le
questioni di legittimità costituzionale sottoposte alla Corte.
Nel merito, affermato che la legge urbanistica 1942 si è proposto,
non lo scopo del deurbanamento, ma, al contrario, l'assetto e
l'incremento dei centri urbani, l'Avvocatura rileva che la detta legge,
nel complesso delle sue disposizioni, non contrasta con gli artt. 16 e
42 della Costituzione. La disciplina urbanistica, infatti, non incide
sulla libertà di soggiorno e di circolazione, garantita dall'art. 16,
e non contrasta con l'art. 42, in quanto le limitazioni da essa
derivanti rientrano tradizionalmente tra i limiti nel pubblico
interesse alla proprietà privata. Si chiede, pertanto, che la
questione sia dichiarata non fondata.
Nella memoria, depositata il 21 febbraio 1963, l'Avvocatura dello
Stato ha ribadito le esposte ragioni, fermandosi in particolare su
alcuni istituti tipici della legge urbanistica.
Il Pascale non si è costituito.
Nell'udienza del 6 marzo 1963 la difesa dello Stato ha
ulteriormente illustrato la sua tesi. Considerato in diritto :
L'eccezione di inammissibilità della questione per incertezza
dell'oggetto del giudizio, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, va
disattesa. Dall'ordinanza del Pretore di Castellabate risulta, infatti,
che con la proposta questione di legittimità costituzionale si è
inteso investire la legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica),
nel suo complesso, in quanto la finalità a cui questa sarebbe stata
diretta, e cioè il disurbanamento, contrasterebbe con gli artt. 16 e
42 della Costituzione. Tale questione è stata ritenuta da quel giudice
non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio in corso,
il quale ha per oggetto una imputazione di contravvenzione prevista
dalla legge indicata.
La questione è, invece, infondata nel merito.
La legge 17 agosto 1942, n. 1150, contiene una disciplina
dell'attività urbanistica che ha per oggetto, com'è detto nell'art.
1, l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo
urbanistico in genere nel territorio dello Stato. Anche se, tra i
motivi che diedero occasione alla detta legge, fu compreso, nel momento
in cui essa fu emanata, l'intento di favorire il cosiddetto
disurbanamento, e tale intento fu posto, nel capoverso dell'art. 1, tra
gli scopi a cui doveva ispirarsi l'attività di vigilanza del Ministero
dei lavori pubblici, la legge stessa, considerata nelle sue obbiettive
disposizioni nel suo complesso, contiene una disciplina dell'attività
edilizia che, risalendo alla legge 25 giugno 1865, n. 2359 (artt.
86-94), ha ha sempre formato oggetto di regolamentazione legislativa,
indipendentemente da ogni finalità di politica demografica e di
distribuzione della popolazione.
La materia considerata dalla legge non riguarda, perciò,
minimamente la libertà di circolazione e di soggiorno, garantita
dall'art. 16 della Costituzione, giacché non contiene alcuna
limitazione né della libertà personale di circolazione stradale, né
della libertà di dimorare nei centri urbani, costruiti in conformità
delle norme che disciplinano l'edilizia.
D'altra parte, non può ritenersi che il precetto di cui al detto
art. 16 precluda al legislatore la possibilità di adottare, per
ragioni di pubblico interesse, misure che influiscono sul movimento
della popolazione, purché siano fatti salvi i diritti della persona
costituzionalmente garantiti.
In relazione all'altro profilo della questione -il preteso
contrasto con l'art. 42 della Costituzione-va riconosciuto che la legge
urbanistica contiene dei limiti al diritto di proprietà, in quanto
disciplina lo jus aedificandi; ma tali limiti, che, come si è
accennato, sono sempre stati connessi alla disciplina della proprietà
immobiliare, rientrano tra quelli previsti dal detto art. 42, secondo
comma, della Costituzione, non potendosi dubitare che la funzione
sociale della proprietà richieda, tra l'altro, una disciplina
dell'assetto dei centri abitati, del loro incremento edilizio e, in
genere, dello sviluppo urbanistico.
L'analisi di questi limiti, quali sono posti dalla legge
urbanistica, non forma oggetto del presente giudizio, in quanto sulle
singole norme che li prevedono non sono state sollevate specifiche
questioni di legittimità costituzionale
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello
Stato;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in riferimento agli artt. 16 e 42
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte