Sentenza n. 64/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/04/1972 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 304-bisd.P.R. 447/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 357,
capoverso, in relazione all'art. 304 bis, del codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1970 dal giudice
istruttore del tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di
Nicolotto Giuseppe ed altri, iscritta al n. 315 del registro ordinanze
1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286
dell'11 novembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1972 il Giudice
relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Giuseppe
Nicolotto, pendente innanzi al giudice istruttore del tribunale di
Torino, la difesa dell'imputato, dolendosi di non aver potuto assistere
alla deposizione di una testimone assunta a futura memoria (art. 357
cpv. cod. proc. pen.), ed al successivo confronto fra questa e
l'imputato, eccepì l'illegittimità costituzionale degli artt. 304 bis
e 303 del codice di procedura penale in relazione agli artt. 357 e 364
dello stesso codice ed in riferimento all'art. 24, secondo comma,
della Costituzione.
2. - Con ordinanza dell'11 maggio 1970 il giudice istruttore,
pronunciandosi sulle suddette eccezioni, ha in primo luogo ritenuto che
sia manifestamente infondata quella concernente l'art. 303 c.p.p.,
osservando in proposito che la Costituzione non presuppone affatto un
principio di parità fra pubblico ministero e difesa dell'imputato.
Ciò premesso, il giudice a quo-rilevato che in relazione all'art. 24
Cost. occorre di volta in volta verificare, con riferimento ai singoli
atti processuali, se la mancata previsione dell'assistenza del
difensore sia in contrasto con la norma costituzionale - ritiene che il
diritto di difesa sia violato dall'art. 304 bis c.p.p., in relazione
agli artt. 357 e 364, giacché l'assunzione dei testimoni a futura
memoria avviene in previsione dell'eventuale impossibilità di
escuterli nuovamente nel futuro corso del procedimento, verificandosi
la quale il contraddittorio non potrà attuarsi nella sua pienezza.
Dopo aver precisato che la censura di incostituzionalità si rivolge
non già all'imposizione del giuramento, sibbene all'esclusione del
diritto del difensore di assistere a siffatte testimonianze ed
all'eventuale confronto, l'ordinanza osserva che per rendere operante
il rispetto dell'art. 24 Cost. "occorrerebbe non tanto eliminare parte
di una norma quanto piuttosto integrare una disposizione incompleta":
ricorda, peraltro, che le difficoltà tecniche da ciò nascenti sono
state già superate in altre occasioni.
Sulla base di tali premesse il giudice a quo propone, come
rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità
costituzionale concernente "il contrasto tra la norma dell'art. 357
cpv. c.p.p. in relazione all'art. 304 bis e l'art. 24, secondo comma,
della Costituzione".
3. - Innanzi a questa Corte non c'è stata costituzione di parti e
non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. La causa
viene pertanto decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :
1. - L'oggetto del presente giudizio - quale risulta dalla parte
finale dell'ordinanza di rimessione, interpretata nel quadro
dell'intera motivazione della stessa - è costituito dall'art. 304 bis
del codice di procedura penale, nella parte in cui questa disposizione,
in contrasto col principio sancito nell'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, esclude il diritto del difensore dell'imputato di
assistere, nella fase istruttoria, all'esame dei testimoni a futura
memoria (art. 357 cpv.) ed al confronto fra questi e l'imputato (art.
364).
2. - Con sentenza (n. 63 del 1972), depositata in data di oggi,
questa Corte ha accertato che non viola il diritto di difesa garantito
dalla Costituzione la norma, desumibile dall'art. 304 bis cod. proc.
pen., secondo la quale al difensore non è consentito di assistere
all'esame dei testi escussi nel corso dell'istruttoria penale. A tale
conclusione la Corte è pervenuta in base alla considerazione che
siffatta disciplina, mentre da un canto trova giustificazione in
esigenze inerenti al sistema dell'istruttoria delineato dal vigente
ordinamento, non sacrifica definitivamente la difesa dell'imputato,
giacché la prova testimoniale, di regola, sarà ripetuta nel
successivo dibattimento, salvo che pubblico ministero e parti
consentano la semplice lettura del verbale istruttorio: di modo che il
contraddittorio si dispiegherà, in quella sede, in tutta la sua
pienezza, il difensore sarà in grado di richiedere che al teste siano
rivolte tutte le domande pertinenti all'oggetto della testimonianza
(art. 467) ed il giudice potrà decidere tenendo presenti le risultanze
acquisite al processo col dialettico intervento dell'accusa e della
difesa.
Queste ragioni, che giustificano l'esclusione del difensore
dall'assistenza alla normale prova testimoniale, non sussistono, come
è ovvio, nel caso della testimonianza a futura memoria.
Questa, infatti, viene assunta con le speciali modalità stabilite
nel secondo comma dell'art. 357 - fra le quali è di particolare
rilievo l'imposizione del giuramento - proprio in previsione
dell'impossibilità che il teste, a causa di infermità o di altro
grave impedimento, sia riesaminato in giudizio: al che puntualmente e
razionalmente corrisponde l'inclusione della deposizione a futura
memoria fra gli atti dei quali è consentita la lettura del verbale in
dibattimento (art. 462, secondo comma).
La legge, dunque, esclude che il difensore possa assistere ad un
atto istruttorio che essa stessa prevede come irripetibile e, in tal
modo statuendo, consente che sia definitivamente acquisita al processo
una prova sulla quale la difesa non ha potuto, né potrà in seguito,
interloquire con quei mezzi (domande, contestazioni, ecc.) che, invece,
essa è in grado di dispiegare a proposito della normale testimonianza,
quando questa vien ripetuta in dibattimento.
È evidente che il contrasto fra la norma denunziata ed il
principio costituzionale di raffronto non è attenuato né dall'obbligo
del giuramento, imposto al teste per renderlo più sensibile al dovere
di obiettività e di verità, né dalla possibilità di registrazione
meccanica della esposizione, introdotta dall'art. 2 della legge 6
dicembre 1965, n. 1369: queste modalità di assunzione della prova
dimostrano, certo, che il legislatore ha avvertito la sua peculiarità
rispetto alla normale testimonianza, ma non valgono a legittimare il
divieto dell'assistenza del difensore. Giova, al contrario, rilevare
che lo stesso ordinamento processuale offre elementi per una positiva
valutazione dell'attuale questione di legittimità costituzionale.
Ed invero dall'art. 304 bis, nelle sue disposizioni originarie ed
in quelle ora risultanti dalla ricordata sentenza n. 63 del 1972, si
deduce che al difensore dell'imputato è consentito di assistere (oltre
che all'interrogatorio, per il quale valgono le particolarissime
ragioni esposte nella sentenza n. 190 del 1970) a quegli atti che sarà
impossibile ripetere in dibattimento, quanto meno nelle stesse
condizioni di tempo e di luogo in cui essi vennero compiuti durante
l'istruttoria: la dichiarazione di illegittimità costituzionale della
norma ora in esame elimina una ingiustificabile disarmonia del sistema.
3. - Le ragioni fin qui esposte valgono anche a dimostrare la
fondatezza della questione nella parte relativa alla esclusione del
diritto del difensore di assistere al confronto fra imputato e teste
assunto a futura memoria. Vero è che nella sentenza n. 63 è stata
ritenuta non illegittima tale esclusione nel confronto fra testi e
imputato o fra più imputati: ma è chiaro che nel caso di cui ora ci
si occupa determinante per l'opposta conclusione è la previsione
dell'irripetibilità del confronto in sede dibattimentale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 304 bis del
codice di procedura penale, limitatamente alla parte in cui esclude il
diritto del difensore dell'imputato di assistere alla testimonianza a
futura memoria (art. 357 cpv.) ed al con fronto fra imputato e
testimone esaminato a futura memoria (art. 364).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte