Sentenza n. 64/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/03/1975 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 7legge 35/1952
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge
18 gennaio 1952, n. 35 (Estensione dell'assicurazione assistenza
malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari),
promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1972 dalla Corte d'appello
di Brescia nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro le malattie e Vezzoli Teresina e Vittorio,
iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 16 maggio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 23 gennaio 1975 il Giudice
relatore Leonetto Amadei.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto di citazione notificato il 15 dicembre 1966, Vezzoli
Vittorio, in proprio e in rappresentanza della figlia minore Vezzoli
Teresina, conveniva in giudizio davanti al tribunale di Bergamo
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM) per
ottenere il riconoscimento del diritto alla assistenza malattia per il
periodo di degenza della predetta figlia, addetta a servizio domestico
presso terzi, nell'ospedale Maggiore di Milano.
Il tribunale, in accoglimento della domanda attrice, condannava
l'istituto al pagamento delle somme dovute. L'ente interponeva regolare
appello avverso la sentenza di condanna.
Nel corso del giudizio di appello, il Vezzoli eccepiva, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, l'illegittimità
costituzionale dell'art. 7 della legge 18 gennaio 1952, n. 35, per gli
addetti ai servizi domestici, secondo cui il diritto alle prestazioni
previste sussiste se l'assicurato abbia iniziato il lavoro da almeno
sei mesi e risultino dovuti 12 (dodici) contributi settimanali. La
Corte di appello di Brescia accoglieva l'eccezione ritenendola non
manifestamente infondata.
Osserva la Corte di appello, nella motivazione che accompagna
l'ordinanza, che la norma impugnata violerebbe l'art. 38 della
Costituzione, in quanto questo nello stabilire, senza specifiche
condizioni, che "i lavoratori hanno diritto a che siano provveduti e
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia" non consentirebbe
limitazioni quali un periodo minimo di lavoro e un numero minimo di
contribuzioni, per cui l'unica condizione per ottenere le prestazioni
assicurative sarebbe quella del verificarsi dell'evento assicurato: nel
caso di specie, la malattia e il relativo ricovero in ospedale.
Il contrasto tra la norma impugnata e il principio di eguaglianza
sancito dall'art. 3 della Costituzione poggerebbe in una diversità di
trattamento tra gli addetti ai servizi domestici e gli altri lavoratori
sottoposti. Infatti, solo per gli addetti ai servizi domestici
sarebbero state previste le limitazioni di cui all'art. 7 della legge
n. 35 del 1952; limitazioni non sorrette da ragionevoli motivi,
vertendosi in situazioni identiche ed omogenee.
Non vi è stata costituzione delle parti, né intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza della Corte d'appello di Brescia solleva, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 18 gennaio 1952, n.
35 - Estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori
addetti ai servizi domestici e familiari - , con il quale si dispone
che il diritto alle prestazioni in essa legge previste sussiste
sempreché l'assicurato abbia iniziato il lavoro da almeno sei mesi e
risultino dovuti dal o dai datori di lavoro, anche se non versati, n.
12 contributi settimanali nelle 24 settimane immediatamente precedenti
la data della domanda.
La questione è fondata.
2. - Con l'art. 2 della legge impugnata è stata estesa ai
lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari l'assistenza
malattia prevista per altre categorie di lavoratori dalla legge 11
gennaio 1943, n. 138, istitutiva dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro le malattie, ente a cui viene demandata
l'erogazione dell'assistenza stessa.
La limitazione posta dall'art. 7 della legge in ordine al momento
in cui nasce, per i lavoratori addetti ai servizi domestici e
familiari, il diritto alla prestazione assistenziale, oltre a violare
il principio di eguaglianza fissato dall'art. 3 della Costituzione, in
quanto, per effetto della legge n. 138 del 1943, per le altre categorie
di lavoratori il diritto sorge all'atto della formazione del rapporto
di lavoro, si pone in contrasto anche e soprattutto con l'art. 38,
secondo comma, della stessa Costituzione.
Quest'ultimo, attribuendo valore di principio fondamentale al
diritto dei lavoratori a che siano provveduti e assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia..., impone che,
in casi di eventi i quali incidano sfavorevolmente sull'attività
lavorativa, siano ai lavoratori assicurate previdenze atte a garantire
la soddisfazione delle loro esigenze di vita. Ciò è stato
ripetutamente affermato da questa Corte in numerose decisioni.
I presupposti del diritto sono rappresentati dalla sussistenza
della condizione di lavoratore e dall'insorgere di uno stato di
malattia.
Messa a confronto la normativa impugnata con il principio fissato
dall'art.38, secondo comma, della Costituzione, si rende evidente il
contrasto denunciato.
Dal confronto discende in modo palese che il sorgere del diritto
alla prestazione non può essere sottoposto a condizioni dirette a
differirlo nel tempo. Infatti, come già ha riconosciuto questa Corte
(cfr. sent. n. 44 del 1965), non sembra consentito desumere argomenti
in contrario dalle disposizioni dell'art. 38 della Costituzione, inteso
senza dubbio piuttosto a concedere maggiori garanzie ai prestatori
d'opera che a diminuirle. Per cui se può essere giustificata una
disciplina differenziata del regime delle prestazioni in correlazione
alla varietà delle situazioni di bisogno (sent. n. 23 del 1973), non
eguale giustificazione può trovare una limitazione che, oltre a
rappresentare una diversità di trattamento tra categoria e categoria,
incide sulla essenza stessa del diritto, quale è l'elemento temporale
della sua decorrenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge
18 gennaio 1952, n. 35, concernente la estensione dell'assicurazione
assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici e
familiari.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI- EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte