Sentenza n. 64/1979
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/07/1979 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13r.d. 928/1929
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d.
13 maggio 1929, n. 928, promosso con ordinanza emessa il 30 maggio
1973 dalla Corte di appello di Venezia, nel procedimento civile
vertente tra l'INAIL e Sancandi Umberto, iscritta al n. 193 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975.
Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;
udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci;
udito l'avv. Vincenzo Cataldi per l'INAIL.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un giudizio promosso dall'INAIL avverso una sentenza
del tribunale di Belluno che aveva condannato l'Istituto previdenziale
a corrispondere a tale Sancandi l'indennizzo da silicosi nella misura
del 21%, la Corte d'appello di Venezia, interpretando l'art. 14 della
legge 12 aprile 1943, n. 455, nel senso che l'estensione della tutela
assicurativa contro la silicosi, operata da tale legge, non può
retroagire ai casi di malattie contratte da operai in lavorazioni
cessate prima dell'entrata in vigore del r.d. 13 maggio 1929, n. 928,
ha sollevato d'ufficio questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 13 del citato r.d., in riferimento agli artt.
38, secondo comma, e 3 della Costituzione.
Si osserva nell'ordinanza di rimessione che non può attribuirsi
all'art. 14 della legge 455 del 1943 una retroattività tale da farla
operare al di là del termine iniziale dal quale ha preso vigore la
normativa rivolta per la prima volta alla protezione delle malattie
professionali, perché detto articolo non ha fatto che estendere tale
tutela ad altre malattie professionali, non incluse nella tabella
allegata alla normativa originaria (r.d. 13 maggio 1929, n. 928).
Sarebbe illogico quindi ritenere che il legislatore del 1943 abbia
inteso statuire a tutela della sola silicosi una retroattività che
non era stata prevista per tutte le altre malattie professionali
considerate nella legge originaria.
Su tale presupposto normativo la Corte d'appello di Venezia ha
prospettato il dubbio che la natura non retroattiva dell'impugnato
art. 13 contrasti con l'art. 38, secondo comma, Cost., che prevede il
diritto dei lavoratori all'assicurazione in caso di infortunio o di
malattia. La norma impugnata violerebbe altresì l'art. 3, primo
comma, Cost., ingiustamente discriminando tra persone egualmente
malate a seconda che la malattia professionale sia stata contratta per
attività morbigene svolte prima o dopo l'entrata in vigore della legge
che ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro le suddette
malattie.
Innanzi a questa Corte si è costituito l'INAIL, rappresentato e
difeso dagli avvocati Vincenzo Cataldi e Mario Lamanna, con atto di
deduzioni depositato il 15 luglio 1975, chiedendo dichiararsi la
infondatezza delle questioni proposte.
La difesa dell'Istituto osserva che la disposizione costituzionale
invocata opera nel senso di far sì che il legislatore debba emanare
un organico sistema di norme inteso a disciplinare le prestazioni
dovute a tutela del lavoratore al verificarsi degli eventi indicati
nell'art. 38 della stessa Costituzione. La norma costituzionale lascia
tuttavia piena libertà allo Stato di scegliere i modi e le strutture
organizzative dirette allo scopo di garantire il conseguimento delle
previdenze cui i lavoratori hanno diritto, attraverso quindi anche
l'istituto assicurativo che, pur con particolari caratteristiche, ha
per fondamento principi sinallagmatici e suppone la previsione di un
sistema contributivo - anch'esso particolare - che ne assicuri la
copertura finanziaria.
Ad avviso dell'INAIL quindi non è concepibile un'interpretazione
dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, tale da garantire ai
lavoratori il diritto a prestazioni assicurative anche per eventi
ricollegantisi a lavorazioni svolte in epoca remota allorché non
esisteva in Italia l'assicurazione contro le tecnopatie.
La difesa dell'Ente conclude osservando che non v'è violazione del
principio d'eguaglianza allorché siano poste a comparazione, come
nella specie, situazioni diverse, quali sono quelle del lavoratore che
ha, in ipotesi, contratto malattia professionale prima o dopo l'entrata
in vigore della normativa del 1929, introduttiva del corrispondente
obbligo assicurativo. Considerato in diritto :
La Corte costituzionale è chiamata a decidere se l'art. 13 del
r.d. 13 maggio 1929, n. 928 (decreto delegato introduttivo per la
prima volta dell'obbligo assicurativo contro il rischio da malattie
professionali), nell'escludere dall'indennità i casi di malattie
contratte in lavorazioni cessate prima dell'entrata in vigore della
nuova normativa, contrasti o meno con l'art. 38, secondo comma, della
Costituzione, secondo cui i lavoratori hanno diritto ad essere
assicurati contro gli infortuni e le malattie. La norma è denunciata
anche in riferimento all'art. 3 Cost., assumendosi che realizza
un'ingiustificata disparità di trattamento in base ad un criterio
meramente cronologico, tra lavoratori affetti dalla stessa malattia, a
seconda che l'abbiano contratta prima o dopo l'entrata in vigore del
citato decreto delegato.
La questione è inammissibile per difetto di rilevanza.
Risulta, nella specie, che la Corte d'appello di Venezia, ha
riconosciuto espressamente, nella parte motiva dell'ordinanza di
rimessione, che il Sancandi ha prestato attività soggetta a rischio
silicotigeno oltre che in epoca antecedente alla legge del 1943, anche
nel 1949, e che la brevità di tale ultimo periodo lavorativo "non
esclude l'obbligo assistenziale dell'Istituto perché anche un breve
periodo di lavorazione pericolosa può provocare la malattia in quanto
questa è condizionata, oltre che da fattori obiettivi di durata ed
intensità di esposizione, da fattori subiettivi".
Risulta quindi evidente che la controversia sottoposta al giudice a
quo ricade sotto la disciplina generale della legge 12 aprile 1943, n.
455, estensiva della tutela assicurativa avverso il rischio della
silicosi, non essendo necessario applicarne l'art. 14, 1 comma,
disposizione transitoria, che disciplina - in riferimento all'art. 13
del r.d. 13 maggio 1929, n. 928 - il diritto all'indennità di coloro
che hanno cessato di svolgere attività silicotigena antecedentemente
all'entrata in vigore della normativa che ha istituito per la prima
volta l'assicurazione obbligatoria contro il rischio da malattie
professionali.
Secondo la stessa ordinanza di rimessione, la controversia di
merito può essere quindi decisa senza involgere l'applicazione della
norma impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13 del r.d. 13 maggio 1929, n. 928, sollevata, in
riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della
Costituzione, con l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia in
epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte