Sentenza n. 64/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/1980 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 421, quarto
comma, cod.proc.civ., modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533,
promosso con ordinanza, emessa il 20 gennaio 1976 dal Pretore di
Torino, nel procedimento civile vertente tra Marmo Dante ed altri e la
Soc.p.az. Michelin Italiana, iscritta al n. 179 del registro ordinanze
1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del
14 aprile 1976.
Visto l'atto di costituzione della Soc.p.az. Michelin Italiana,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1980 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Cristoforo Barberio Corsetti per la società Michelin
Italiana e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso depositato nella cancelleria della Pretura di
Torino il 10 giugno 1975, Marmo Dante, dipendente della Soc.p.az.
Michelin Italiana in qualità di pompiere, premesso che prestava tale
attività lavorando 24 ore su 24 un giorno sì e un giorno no, espose
di non essere retribuito in base al numero di ore esplicate in
relazione ai vigenti accordi sindacali e, in particolare, di non
ricevere la maggiorazione retributiva per i turni diurni e notturni, di
cui all'art. 9 del C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende produttrici
di gomma e plastica 18 marzo 1974, e di non percepire altro che
seicento lire a notte per l'intero turno notturno, e chiese che la
convenuta venisse condannata al pagamento della differenza retributiva.
A sostegno della domanda avanzò istanza di assunzione di prova
testimoniale su quattro capitoli relativi alle modalità del lavoro
prestato, indicando a testi Vigna Cesare e Gallo Mario.
La convenuta, costituitasi mediante memoria 1 agosto 1975, chiese
in via preliminare disporsi la riunione, ai sensi dell'art. 151
disp.att.cod.proc.civ., al ricorso de quo di ricorsi di altri
dipendenti, fissati per la stessa udienza del 1 settembre 1975, per dar
vita ad identiche questioni, e, nel merito, concluse per il rigetto
della domanda attrice.
Alla istanza preliminare della convenuta fece diritto il Pretore
designato all'udienza di discussione, sebbene il difensore di alcuni
attori osservasse che la commistione nella persona dello stesso
lavoratore delle qualità di attore e di teste indotto, provocandone
l'incapacità a testimoniare, poteva risolversi in una menomazione del
diritto di difesa di altro lavoratore, che l'avesse indotto quale
teste.
All'udienza del 2 settembre 1975, fallito il tentativo di
conciliazione, si procede all'interrogatorio libero degli attori Marmo
Dante e Trolton Giulio; alle udienze del 4 e del 9 settembre 1975 fu
esperito l'interrogatorio libero di altri attori; all'udienza del 13
novembre 1975 il Pretore dispose la riunione di cause già riunite con
cinque cause promosse da altri dipendenti della Michelin;
l'interrogatorio libero di altri attori venne proseguito nelle udienze
del 20 novembre, del 7 e del 18 dicembre 1975 e dell'8 gennaio 1976, ed
esaurito alla udienza del 20 gennaio 1976, nel corso della quale il
difensore di alcuni attori insisté nell'istanza di ammissione della
prova orale inducendo quali testi alcuni degli attori.
2. - Sulla
opposizione della convenuta il Pretore, con ordinanza di pari data,
debitamente comunicata e notificata e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 14 aprile 1976 (n. 179 reg.ord. 1976), ha
dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 421,
comma quarto, c.p.c., a tenor del quale "il giudice, ove lo ritenga
necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente
sui fatti di causa, anche di quelle persone che siano incapaci di
testimoniare a norma dell'art. 246 o a cui sia vietato a norma
dell'art. 247" (art. 247, dichiarato illegittimo da questa Corte con
sentenza n. 248/1974, con la quale si è invece ritenuta infondata la
questione di costituzionalità dell'articolo 246).
3. - Avanti la Corte è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei
ministri con atto, depositato il 4 maggio 1976, in cui l'Avvocatura
generale dello Stato ravvisa nell'art. 151 disp.att.cod.proc.civ.
l'assorbimento, nel campo delle controversie individuali di lavoro,
delle azioni di massa o di serie facilitato sia dalla legge 20 maggio
1970, n. 300, sia dalla maggiore coscienza, nei lavoratori in fabbrica,
degli interessi collettivi; su di un piano più strettamente tecnico
poi, osserva che non ogni interesse alla vittoria di una delle parti
determina l'incapacità a testimoniare dell'interessato, né, più
specificamente, la provoca l'interesse alla soluzione di questioni
insorte tra altre parti la cui soluzione potrà giovare all'interessato
in successiva causa, a proporre la quale è legittimato in via
principale. D'altro canto - insiste l'Avvocatura - la riunione di cause
connesse non le rende inscindibili né imprime al convincimento del
giudice il sigillo della unitarietà talché ben può la consistenza di
un fatto essere accertata in una e negata in altra di dette cause.
Donde la conclusione che ben può l'attore di una causa connessa
rendere testimonianza sotto vincolo di giuramento in altra causa
connessa e, quindi, la infondatezza delle proposte questioni, di cui
difetterebbe l'interesse. Ché, se - chiosa da ultimo l'Avvocatura -
fosse l'attore in controversia di lavoro connessa incapace a
testimoniare in altra controversia riunita perché connessa sol per
identità di questioni, ben potrebbe il giudice del lavoro esercitare i
poteri istruttori attribuitigli dall'articolo 421 cod.proc.civ. e,
comunque, disporre la separazione delle cause riunite onde consentire a
ciascuno dei lavoratori di giovarsi delle deposizioni rese dai compagni
sotto vincolo di giuramento.
Delle parti private si è costituita la sola Michelin Italiana la
quale, nelle deduzioni depositate il 4 maggio 1976, conclude per la
irrilevanza e, in ipotesi, per la infondatezza della questione di
legittimità: irrilevanza derivante da ciò che non tutti i lavoratori
erano ad un tempo attori e indotti in qualità di testi, che i
lavoratori indotti quali testi avrebbero assistito, in ispreto all'art.
251 c.p.c., all'interrogatorio non formale dei compagni di lavoro
attori, e, pertanto, non potrebbero deporre in qualità di testi, e che
il Pretore, in attesa della definizione dell'incidente di
costituzionalità, avrebbe potuto disporre la separazione delle cause
in un primo tempo riunite; infondatezza, basata su ciò che
l'incapacità a testimoniare di parti di cause riunite deriva non tanto
dall'art. 246 c.p.c. quanto dalla incompatibilità tra le qualità di
parte e di teste. Nella memoria, depositata il 10 novembre 1979, la
Michelin Italiana nega fondamento alla denunciata violazione dell'art.
3 Cost. perché il rito speciale del lavoro è giustificato dalla
particolare natura dei rapporti di lavoro, che si differenziano,
soprattutto sotto il profilo sociale, dagli altri rapporti litigiosi.
Né maggiore credibilità riveste, sempre ad avviso della Michelin
Italiana, la denuncia di violazione del l'art. 24 Cost. perché la
combinata applicazione degli articoli 421, quarto comma, c.p.c. e 151
disp.att. cod.proc.civ. determina non già una limitazione della prova
per testi, sibbene la impossibilità di sentire come testi persone che
abbiano assunto la qualità di parti. A questo punto, si pone la
convenuta datrice di lavoro in contrasto con l'Avvocatura dello Stato
perché "il pompiere, interrogato come teste sulle domande di colleghi,
influisce, con le proprie risposte, anche sulla decisione che verrà
presa sulla sua domanda: egli mantiene, quindi, nel rispondere la veste
e gli interessi di parte che sono incompatibili con la qualità di
teste". Insomma - ribadisce la Michelin Italiana - "questa, che è la
vera ragione per cui, riuniti i procedimenti, gli attori non possono
assumere la veste di testi, non si pone affatto in conflitto con il
precetto dell'art. 24 della Costituzione".
4. - All'udienza pubblica del 13 febbraio 1980, in cui il Giudice
Andrioli ha svolto la relazione, la Presidenza e la Michelin Italiana
hanno illustrato le già prese conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Secondo il Pretore di Torino non solo "il concreto
esperimento dell'interrogatorio libero non ha fornito elementi
sufficienti per una decisione", né il giuramento suppletorio era nella
specie utilizzabile, ma "i ricorrenti non possono contare che sulle
deposizioni dei compagni di lavoro. Poiché quelli che non hanno
sottoscritto i ricorsi, si sono fatti firmatari di una dichiarazione a
sostegno dell'azienda convenuta, ne consegue che l'esclusione dalle
liste testimoniali di coloro che sono parti nelle cause connesse e
riunite, comporta necessariamente il venir meno di ogni possibilità di
provare i fatti a fondamento delle domande. Né la situazione muta in
relazione al fatto che 2 dei 32 testi di parte attrice non siano in
causa ed uno abbia rinunciato alla domanda. L'esiguità del numero è
tale da non modificare sostanzialmente la posizione difensiva nel suo
complesso".
Sebbene non tutte le argomentazioni, di cui è tessuto
l'apprezzamento di rilevanza condotto dal Pretore, siano da
condividersi, il giudizio, preso nel suo complesso, è sufficiente ad
aprire la via alla valutazione sulla fondatezza della proposta
questione.
Il giudice a quo accusa i conditores del testo novellato dell'art.
421, comma quarto, c.p.c. di aver trascurato la eventualità, divenuta
attuale a seguito della novellazione dell'articolo 151 disp. att. cod.
proc. civ., di escutere sotto giuramento quei terzi che per effetto
della riunione dei giudizi - facoltativa nel rito ordinario - sono
divenuti parti, ma che non per questo hanno cessato di essere titolari
di un mero interesse di fatto alla definizione dei processi paralleli
riuniti. Pertanto, oggetto della censura è non l'art. 151 disp.att.
cod. proc.civ., il quale non provoca la riunione di cause connesse per
identità di questioni sol quando la riunione renda troppo gravoso o
comunque ritardi eccessivamente il processo, ma l'art. 421, comma
quarto, il quale, in ossequio alla direttiva intesa dal legislatore del
1973 ad arricchire le fonti del prudente apprezzamento del giudice,
consente di interrogare liberamente persone pur incapaci a testimoniare
a sensi dell'articolo 246.
Senonché l'interpretazione dell'art. 421, comma quarto, posta dal
Pretore, in combinazione con l'art. 246, a base della censura
d'incostituzionalità della prima delle or menzionate norme, contrasta
con il significato attribuitole dalla giurisprudenza ordinaria con
riferimento a pretese, azionate in controversie di lavoro connesse sol
per identità di questioni (e non di petitum o di causa petendi), che
non attribuisce la qualità di parte in senso sostanziale e non ne
inferisce la incapacità a testimoniare a persone titolari di pretese
in tal guisa connesse.
La Corte fa proprio siffatto orientamento e, pertanto, ritiene non
fondata la questione di legittimità dell'art. 421, comma quarto,
interpretato nel senso che la riunione di controversie in materia di
lavoro (e di previdenza e di assistenza) connesse disposta soltanto per
identità delle questioni non priva le persone, che rivestano la
qualità di parte in alcuna di esse e siano ad un tempo indotte come
testi in altre, della capacità a testimoniare sotto vincolo di
giuramento.
Non rientra nel magistero di questa Corte scrutinare in qual modo
il prudente apprezzamento del giudice del lavoro si applichi alle
deposizioni sotto vincolo di giuramento di coloro che siano stati
sottoposti all'interrogatorio libero di parte, previsto nell'art. 420,
comma primo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata ai sensi di cui in motivazione la questione di
legittimità, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. con la
ordinanza 20 gennaio 1976 dal Pretore di Torino, dell'art. 42 1, comma
quarto, cod.proc.civ.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte