Sentenza n. 647/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
della Provincia di Trento 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di
acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali),
promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1984 dal Tribunale
superiore delle acque pubbliche nel procedimento civile vertente tra
la Provincia di Trento e la Mensa Arcivescovile di Trento, iscritta
al n. 1107 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento della Provincia di Trento;
Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
Udito l'avv. Feliciano Benvenuti per la Provincia di Trento;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel giugno del 1978 la Provincia Autonoma di Trento, in sede
di delimitazione del demanio idrico provinciale del fiume Sarca,
disponeva l'escorporazione di due particelle della partita tavolare
n. 74 del Comune di Calavino, intestata alla Mensa Arcivescovile di
Trento, particelle corrispondenti ad un corpo arginale da questa
realizzato in tempi remoti su suolo di sua proprietà, e la loro
incorporazione nella partita tavolare n. 247 dello stesso Comune,
intestata alla Provincia, "in quanto parte del demanio idrico, ai
sensi dell'art. 4 della legge provinciale trentina 8 luglio 1976, n.
18".
In seguito a ciò, la Mensa Arcivescovile conveniva la Provincia
autonoma davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche di
Venezia: lamentando l'omessa corresponsione di ogni indennizzo per
l'ablazione coattiva così realizzata, la parte attrice chiedeva che,
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
della Provincia di Trento n. 18 del 1976, in quanto non prevede
l'obbligo della corresponsione di un indennizzo, la Provincia fosse
condannata al pagamento di una somma pari al valore venale dei beni.
La convenuta eccepiva che il bene, nonostante l'intestazione ad un
privato, apparteneva al demanio idrico necessario, perché su di esso
era stato realizzato un manufatto - l'argine del fiume - costituente
opera idraulica; la deliberazione impugnata dava attuazione alla
norma della legge provinciale, norma che aveva "valore meramente
dichiarativo", sicché, non essendo stata disposta alcuna forma di
espropriazione, non doveva essere corrisposto indennizzo alcuno.
Il giudice di primo grado, con sentenza non definitiva, condannava
la Provincia al pagamento di una somma, da determinarsi in prosieguo,
per l'occupazione delle due particelle. Nella parte motiva della
decisione si rilevava che, disponendo la norma denunciata
dall'attrice il trasferimento alla Provincia dei soli beni demaniali
già compresi nel demanio statale ed appartenendo, nella specie,
l'opera all'attrice, questa avrebbe potuto chiederne la restituzione.
Poiché, però, si era "limitata a chiedere la condanna al pagamento
di una somma corrispondente al valore del bene, la domanda doveva
essere accolta entro tali limiti".
Avverso questa decisione la Provincia autonoma di Trento proponeva
appello.
Nel corso del giudizio di impugnazione il Tribunale superiore
delle acque pubbliche, con ordinanza emessa il 14 gennaio 1984, ha
sollevato di ufficio, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 4 della legge della
Provincia di Trento 8 luglio 1976, n. 18.
Ad avviso del giudice a quo, essendo stabilito dalla norma
denunciata che, per i corsi d'acqua appartenenti al demanio
provinciale, la proprietà pubblica ha per oggetto, oltre all'alveo,
"tutti i manufatti costituenti opere idrauliche", non può essere
condivisa l'interpretazione fornita dal Tribunale regionale, secondo
cui la norma stessa riguarderebbe le sole opere idrauliche già
facenti parte del demanio statale.
Con il d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, infatti, sono state
trasferite dallo Stato alla Provincia, fra gli altri beni, le "opere
idrauliche" (art. 8, lettera e); la norma impugnata, però, ad avviso
del Tribunale superiore delle acque pubbliche, "non contiene alcun
riferimento a quei soli beni e dispone, invece, che tutti i manufatti
(qualunque fosse, quindi, la precedente appartenenza) passino nella
proprietà pubblica provinciale".
Se, quindi, la legge stabilisce che la proprietà privata può
essere sacrificata all'interesse pubblico generale, la mancata
previsione di un indennizzo la pone in contrasto con l'art. 42, terzo
comma, della Costituzione. Infatti, il privato che realizzi un argine
per difendere il proprio fondo si espone all'emanazione di un
provvedimento che lo priva della proprietà dell'opera e del suolo
senza ristoro.
Richiamando la sentenza di questa Corte n. 20 del 1967, il giudice
a quo osserva che la legge non dispone indennizzi "quando segua modi
e limiti che attengono al regime di appartenenza o a quello di
godimento dei beni in generale o di intere categorie, ovvero quando
regoli la situazione che i beni abbiano rispetto a beni o interessi
della p.a.", purché "la legge sia destinata alla generalità dei
soggetti i cui beni si trovino nelle accennate situazioni" e
"l'imposizione scaturisca da disposizioni che diano un certo
carattere a determinate categorie di beni, identificabili a priori
per contrassegni intrinseci". Nel caso in esame, l'individuazione del
bene come soggetto ad un regime sostanzialmente espropriativo non
discenderebbe da sue caratteristiche obbiettive, ma dalla
qualificazione operata, in sede amministrativa per fini
classificatori, di un manufatto su di esso insistente, che, in
astratto, può essere posseduto anche da privati.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25- bis del 1985.
2. - Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento,
chiedendo che sia dichiarata l'infondatezza della questione.
Richiamando la sentenza di questa Corte n. 6 del 1966, la
Provincia osserva che per i beni demaniali l'applicazione del
relativo regime giuridico consegue all'identificazione, operata in
sede amministrativa, della corrispondenza fra il tipo in astratto
previsto dalla legge e le caratteristiche obbiettive del bene; il suo
acquisto alla pubblica proprietà è la conseguenza dell'assunzione
delle caratteristiche tipiche delle categorie di beni che la legge
qualifica come demaniali.
"In particolare, in materia di acque pubbliche, è ben noto che
un'acqua, benché originariamente privata, possa essere riconosciuta
demaniale, una volta che se ne accerti, per fatto naturale anche in
virtù dell'opera umana, la capacità di soddisfare il pubblico
interesse con modi indicati dal testo unico del 1933 sulle acque
pubbliche.
In tali ipotesi essa, benché oggetto di privato dominio, viene
dichiarata con le opere necessarie (ove presenti) demaniale, senza
che con ciò sorga alcun diritto ad indennizzo da parte
dell'originario proprietario".
La disposizione denunciata, osserva la Provincia, disciplina il
regime di appartenenza di una categoria generale di beni identificati
dalla legge ed identificabili a priori in base a caratteristiche
obiettive da essa fissate. L'autorità amministrativa provvede ad
identificare in concreto il bene demaniale, una volta riconosciute
sussistenti le caratteristiche previste in astratto dalla legge. In
siffatta ipotesi, dunque, l'omessa previsione dell'indennizzo non
sarebbe illegittima.
Alla pubblica udienza del 19 aprile 1988 la Provincia di Trento ha
insistito sulle proprie tesi e ribadito le prese conclusioni. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale superiore delle acque pubbliche sottopone al
vaglio di questa Corte l'art. 4 della legge della Provincia di Trento
8 luglio 1976, n. 18, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della
Costituzione.
Poiché il giudice a quo dichiara di sollevare d'ufficio la
"stessa" questione che era stata proposta nel giudizio di primo grado
dalla parte privata ricorrente, l'esatta individuazione della norma
impugnata non può prescindere dalla prospettazione di allora, del
resto espressamente richiamata nelle premesse dell'ordinanza in
esame. Se ne ricava che l'art. 4 della legge della Provincia di
Trento n. 18 del 1976 è da intendersi censurato nella parte in cui
non prevede l'obbligo di corrispondere un indennizzo al privato.
2. - La questione, così come proposta, è inammissibile.
Tale conclusione non discende soltanto dall'assenza di una
qualsiasi espressa motivazione sulla rilevanza, assenza peraltro
incontestabile, tutto riducendosi, sotto questo profilo, alle
apodittiche asserzioni che la norma denunciata è "risolutiva della
controversia" e che al giudizio di non manifesta infondatezza si
perviene "previo giudizio di rilevanza", senza fornire precisazione
alcuna.
Né può dirsi che tale giudizio sia implicitamente desumibile dal
contesto dell'intera ordinanza. Già il fatto che l'ambito di
applicazione dell'art. 4 della legge 8 luglio 1976, n. 18, sia tanto
vario quanto vasto ("Per i corsi d'acqua appartenenti al demanio
provinciale la proprietà pubblica ha per oggetto l'alveo, inteso
come terreno occupato dalle acque durante le piene ordinarie, nonché
tutti i manufatti costituenti opere idrauliche. Per quanto concerne
questi ultimi, la proprietà demaniale coincide con l'area
effettivamente occupata, ivi compresi i terrapieni necessari alla
loro stabilità e sicurezza") conferisce alla questione dedotta una
portata così generica da non renderla agevolmente adattabile, in
assenza di motivazione adeguata, ad un'ipotesi estremamente
circoscritta come quella di specie, sottesa all'indennizzabilità di
un corpo arginale costruito da un privato su suolo di propria
asserita appartenenza.
Ma a far risultare irrimediabilmente astratta la doglianza avente
per oggetto la mancata previsione di un indennizzo da parte dell'art.
4 della legge della Provincia di Trento n. 18 del 1976, nel senso che
l'incidere di tale doglianza nel procedimento a quo viene a
prospettarsi meramente ipotetico ed eventuale (v. ordinanze n. 281
del 1986, n. 146 del 1985, n. 182 del 1984 e sentenza n. 300 del
1983), è proprio l'immotivata accettazione del presupposto sul quale
si basa la pretesa del privato interessato alla corresponsione
dell'indennizzo: cioè, la ritenuta proprietà privata del corpo
arginale in discussione. Tale presupposto, reiteratamente negato
dalla controparte pubblica prima della prospettazione di ogni altro
argomento difensivo, ha carattere di così assoluta pregiudizialità
da non consentire al giudice del merito di esimersi dal prendere
anzitutto espressa posizione sulla sussistenza o non sussistenza di
esso (v. sentenza n. 506 del 1988).
3. - Del resto, è la stessa ordinanza di rimessione a riconoscere
che, in forza dell'art. 4 della legge della Provincia di Trento 8
luglio 1976, n. 18, tutti i manufatti costituenti opera idraulica
dovrebbero passare nella proprietà pubblica provinciale "qualunque
fosse la precedente appartenenza" e, quindi, tanto se pubblica quanto
se privata.
Il sacrificio della proprietà privata all'interesse pubblico
generale, derivante dalla legge in esame senza neppure il compenso di
un indennizzo, non sarebbe, perciò, ravvisabile in ogni caso di
acquisizione al demanio provinciale, ma soltanto a fronte di una
precedente "appartenenza" privata del manufatto, debitamente da
verificare. Negli altri casi, ovvero nei casi di precedente
"appartenenza" al demanio statale (non importa se già formalmente
dichiarata o no prima del passaggio alla Provincia), l'acquisizione
dovrebbe intendersi avvenuta a titolo originario, senza che si possa
dire integrata alcuna fattispecie espropriativa e, quindi, senza che
si possa ravvisare un'ipotesi di non conformità all'art. 42, terzo
comma, della Costituzione per la mancata previsione di un indennizzo.
Benché in giurisprudenza ed in dottrina esista più di
un'incertezza a proposito della delimitazione del demanio idrico,
essendo tutt'altro che pacifico se ed in quale misura la natura
pubblica dei corsi d'acqua si estenda anche ad alveo, sponde ed
argini, il giudice a quo non si sofferma minimamente su tale
problematica nei riguardi dell'argine oggetto del caso di specie.
Viene così accantonata, senza darne ragione alcuna, la possibilità
che non esistano gli estremi per l'indennizzo in quanto la
demanialità dell'argine derivi non già dalla legge della Provincia
di Trento, bensì dall'intrinseca qualità o destinazione dell'opera.
L'importanza determinante, che un'alternativa del genere - non
motivatamente risolta dal giudice a quo - riveste ai fini
dell'eventuale configurabilità di un diritto all'indennizzo,
dimostra come la presente questione di legittimità costituzionale,
in quanto priva di incidenza attuale nel giudizio ordinario, sia
stata sollevata prematuramente (v. sentenza n. 300 del 1983).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 della legge della Provincia di Trento 8 luglio 1976, n.
18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi
servizi provinciali), sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo
comma, della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque
pubbliche con ordinanza del 14 gennaio 1984.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:647 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte