Sentenza n. 65/1964
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/06/1964 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del
Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1964 dal
Tribunale di Livorno sull'incidente di esecuzione proposto da Piram
Aldo, iscritta al n. 27 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 67 del 14 marzo 1964.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Piram Aldo e
d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1964 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
uditi l'avv. Remo Pannain, per il Piram, e il vice avvocato
generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Piram Aldo, condannato con sentenza del 15 dicembre 1951 della
Corte di assise di Livorno alla pena di anni ventiquattro di reclusione
per concorso, ai sensi dell'art. 116 del Codice penale, in omicidio
volontario aggravato, ha proposto con atto del 23 aprile 1963 incidente
di esecuzione davanti al Tribunale di Livorno al fine, esplicitamente
dichiarato ("per ottenere l'illegittimità costituzionale"), di
sollevare questione di legittimità costituzionale del citato art. 116
in riferimento all'art. 27 della Costituzione. Il Tribunale, con
ordinanza del 13 gennaio 1964, ha disposto la trasmissione degli atti a
questa Corte. Nell'ordinanza si riconosce non esservi, in via generale,
alcun ostacolo alla proposizione di questioni di legittimità
costituzionale nel corso di un incidente di esecuzione.
Si rileva però che, per quanto riguarda in particolare le norme
applicate nel giudizio di cognizione, non è possibile sollevare
questioni di legittimità costituzionale in sede di esecuzione penale
quando il contrasto fra dette norme e quelle costituzionali sia insorto
prima del passaggio in giudicato della sentenza, mentre lo è invece
quando il contrasto sia insorto successivamente. Il momento della
insorgenza del contrasto deve identificarsi, secondo il Tribunale, con
quello dell'applicazione della norma ordinaria, sempre però che in
quel momento sia possibile proporre la questione di legittimità
costituzionale agli organi giurisdizionali all'uopo previsti dalla
Costituzione. Il contrasto fra l'art. 116 del Codice penale e l'art.
27, primo comma, della Costituzione era già insorto quando era in
corso il giudizio a carico del Piram, ma la relativa questione non
poté essere sollevata allora, non essendo ancora costituita la Corte
costituzionale.
Nel merito, il Tribunale osserva che l'art. 116 darebbe luogo ad
una ipotesi di responsabilità oggettiva e che per ciò, sempre a
parere dello stesso Tribunale, sarebbe in contrasto col principio della
personalità della pena, sancito dall'art. 27, primo comma, della
Costituzione.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 67 del 14 marzo 1964.
Si sono costituiti il Presidente del Consiglio dei Ministri con
atto di intervento e deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato,
depositato il 20 febbraio 1964, e la difesa del Piram con atto
depositato il 21 marzo 1964.
L'Avvocatura generale dello Stato eccepisce in via preliminare la
inammissibilità della questione.
Concorda col Tribunale sulla ammissibilità di questioni di
legittimità costituzionale in sede di incidente di esecuzione, e
ricorda precedenti in tal senso nella giurisprudenza della Corte
costituzionale. Rileva tuttavia che tale principio, senz'altro valido
per le norme da applicare nel giudizio di esecuzione, non lo è invece
per le norme applicate nel giudizio di cognizione. Infatti, nel
giudizio di esecuzione non viene in esame l'"applicazione" delle norme
contenenti precetti punitivi, sibbene l'applicazione delle norme
riguardanti l'esecuzione delle sentenze che sono state pronunciate
sulla base e in applicazione di quei precetti.
Sicché , superandosi quel limite, si finirebbe col dare
sostanzialmente ingresso ad una impugnazione di norme ordinarie in via
principale.
Altro limite all'ammissibilità della questione proposta sarebbe
costituito dal principio del giudicato. Questo infatti, ai sensi
dell'art. 136, primo comma, della Costituzione e dell'art. 30, terzo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non viene travolto dalla
dichiarazione di incostituzionalità della norma in applicazione della
quale si è formato. Né varrebbe qui il richiamo alla disposizione del
quarto comma del citato art. 30, in virtù del quale cessano la
esecuzione e gli effetti penali delle sentenze di condanna pronunciate
in applicazione di norma dichiarata incostituzionale. Tale norma
infatti non può interpretarsi in modo da dare la possibilità di
proporre in un nuovo giudizio, per la medesima fattispecie concreta, la
questione di legittimità della norma che sia stata applicata.
L'Avvocatura rileva inoltre che il Tribunale di Livorno ha
esattamente identificato il momento della insorgenza del contrasto con
quello dell'applicazione della norma ordinaria; ma che proprio per ciò
tale contrasto avrebbe dovuto essere denunciato allora, cioè quando
era ancora in corso il giudizio di cognizione.
Né varrebbe obiettare che in quel momento il contrasto non era
ancora attuale per non essere ancora entrata in funzione la Corte
costituzionale, giacché , prima dell'entrata in funzione della Corte,
il sindacato sulla legittimità delle leggi era affidato, ai sensi
della VII disposizione transitoria della Costituzione, ai giudici
ordinari.
Nel merito, infine, l'Avvocatura esprime l'avviso che l'art. 116
non dia affatto luogo ad una ipotesi di responsabilità oggettiva, non
potendosi escludere nel fatto previsto dalla norma la presenza di un
rapporto di causalità anche psichica. Osserva tuttavia che, se anche
fosse esatta la tesi della responsabilità oggettiva, non per ciò
potrebbe dirsi violato l'art. 27, primo comma, della Costituzione. Una
tale norma, infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, si limita a
fissare il divieto della responsabilità penale per fatto altrui,
"senza alcun riferimento al divieto della cosiddetta responsabilità
oggettiva" (sentenza n. 107 del 1957).
La difesa del Piram, che, all'atto della costituzione in giudizio,
si era brevemente riportata ai motivi dell'ordinanza di rinvio, ha
esposto in maniera più ampia i propri argomenti in una memoria
depositata il 19 maggio 1964. In ordine alla eccezione di
inammissibilità ripete l'argomentazione secondo la quale la
inammissibilità non potrebbe riferirsi ai casi che, come quello in
esame, riguardano questioni di legittimità sorte dopo il passaggio in
giudicato della sentenza, ma prima della entrata in funzione della
Corte costituzionale.
Venendo al merito, la difesa esprime la opinione che l'art. 116
preveda una ipotesi di responsabilità per fatto altrui, o, quanto
meno, che questa sia sostanzialmente la interpretazione che di tale
norma verrebbe costantemente operata dalla giurisprudenza. L'art. 116
realizzerebbe "addirittura un caso di responsabilità per fatto altrui,
in senso fisico, nel senso cioè , che il fatto appartenente
esclusivamente ad un concorrente è posto a carico anche degli altri
concorrenti, che nulla hanno operato in quel senso". Secondo la difesa
"solo il dolo e la colpa possono ricollegare a un soggetto il fatto di
un terzo, un'attività non realizzata dal soggetto stesso, un evento
diverso da quello voluto", mentre "se taluno si è limitato a porre la
causa senza volere l'effetto, il fatto suo è solo quello che si
concreta nella causa; di quel che segue potrà rispondere solo se vi è
colpa, pur non trattandosi di fatto suo". In conclusione si sostiene
"che l'azione altrui è sempre fatto altrui": di esso può rispondersi
quando questo fatto altrui diventa proprio, in virtù del legame
psichico "dolo" o "colpa".
L'Avvocatura generale dello Stato, con altra memoria depositata il
21 maggio 1964, dopo aver insistito sulla proposta eccezione di
inammissibilità, sul merito della questione osserva che la fattispecie
dell'art. 116 non può risolversi in un'ipotesi di responsabilità per
fatto altrui, in quanto la norma richiede che fra l'azione o
l'omissione del concorrente e l'evento diverso o più grave di quello
da lui voluto, che si è verificato, sussista un rapporto di
conseguenzialità. A questo proposito l'Avvocatura rileva che l'art.
110 del progetto preliminare (corrispondente all'art. 116 in esame)
conteneva la specificazione che l'evento -anche se non voluto da uno
dei partecipi all'azione criminosa - dovesse essere posto a di lui
carico, quando fosse conseguenza, "quantunque soltanto mediata" della
sua azione o omissione; ma che la locuzione fu soppressa perché
ritenuta superflua. Considerato in diritto :
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del
Codice penale, così come presentata alla Corte con l'ordinanza del
Tribunale di Livorno, deve essere dichiarata inammissibile, perché non
sollevata, secondo il sistema del vigente ordinamento, nel corso di un
giudizio.
L'interessato, detenuto nello stabilimento di Pianosa in espiazione
della pena inflittagli fin dal 15 dicembre 1951, affermando di voler
proporre un incidente di esecuzione, ha presentata al Tribunale una
istanza che, dalla sua stessa formulazione, si manifesta in modo non
dubbio come avente per unico oggetto il promovimento della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 116, e quindi con nessun altro
contenuto, nessun'altra materia da decidere all'infuori di questa.
Nella istanza si dichiara infatti, senz'altro aggiungere, che si
propone l'incidente di esecuzione "per ottenere la illegittimità
costituzionale dell'art. 116 del Codice penale, ai sensi dell'art. 27
della Costituzione". Non vi è dunque una domanda, e quindi una
controversia di merito, che il giudice, nell'ambito della sua propria
competenza, sia chiamato a decidere, e nella quale, si inserisca, in
via incidentale, la domanda relativa alla questione di legittimità
costituzionale; ma l'istanza è unica, e muove direttamente e
immediatamente, e quindi in via principale e non incidentale, a
sollevare detta questione di legittimità.
Né ciò può essere attribuito ad una sommaria ed inesperta
formulazione della istanza, in quanto la posizione non subisce
modificazioni di sorta con gli atti successivamente intervenuti a
sostegno della medesima, vale a dire la requisitoria del Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Livorno e le deduzioni del difensore
presentate al Tribunale il 18 dicembre 1963. La prima, infatti, nel
dare parere favorevole sul merito della istanza, prendeva atto che
questa era stata proposta "per ottenere la dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell'art. 116 del Codice penale"; nella
seconda la difesa concludeva addirittura facendo propria l'unica
richiesta originaria del Piram, cioè che "il Tribunale, in
accoglimento dell'incidente, voglia trasmettere gli atti alla Corte
costituzionale". La stessa ordinanza, infine, nulla contiene che valga
a stabilire l'esistenza di un autonomo giudizio di merito, e si limita
anch'essa a prendere atto che era stato proposto incidente di
esecuzione "per far dichiarare l'illegittimità costituzionale
dell'art. 116 del Codice penale".
La condizione in forza della quale le questioni di legittimità
costituzionale devono essere sollevate nel corso di un giudizio ebbe,
come è noto, la sua prima enunciazione in una norma costituzionale. Fu
innanzi tutto l'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio
1948 a stabilire che alla Corte costituzionale potesse rimettersi una
questione di legittimità costituzionale di una legge, o di un atto
avente forza di legge, se rilevata d'ufficio o sollevata da una delle
parti "nel corso di un giudizio". Questa delimitazione fu poi
nettamente ribadita dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il
quale dispone che mediante apposita istanza, da una delle parti o dal
Pubblico Ministero (comma primo), o anche d'ufficio (comma terzo), si
possono sollevare questioni di legittimità costituzionale "nel corso
di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale".
Ora, ciò che fa difetto nell'attuale controversia è precisamente
questa condizione essenziale, cioè che la questione di legittimità
costituzionale sia stata sollevata nel corso di un giudizio. Per la
quale condizione non è sufficiente che una domanda venga presentata,
né che con essa si richieda comunque la istituzione di una certa forma
di giudizio (in questo caso il procedimento di esecuzione, disciplinato
dagli artt. 628 e seguenti del Codice di procedura penale), ma occorre
che effettivamente ricorrano i coefficienti in base ai quali un
siffatto giudizio possa dirsi concretamente ed effettivamente
instaurato, e col suo proprio contenuto. E indispensabile, in altri
termini, che il giudizio abbia un proprio oggetto e un proprio autonomo
svolgimento: un proprio oggetto, vale a dire un petitum che sia
separato o distinto dalla questione di legittimità costituzionale, e
sul quale il giudice ordinario sia chiamato per sua competenza a
decidere; un proprio autonomo svolgimento, nel senso che il giudizio
sia tale, in base alle norme che attualmente ne governano la materia,
da poter essere indirizzato per suo conto ad una propria conclusione,
al di fuori della questione di legittimità costituzionale, il cui
insorgere è soltanto eventuale. Nella dottrina e nella prassi, una
siffatta autonoma individualità del giudizio si è andata affermando,
oltre tutto, col sorgere delle note denominazioni: giudizio
"principale", giudizio "di merito", controversia "di merito", processo
"ordinario", ecc. Sicché , come esattamente è stato affermato, la
esistenza del processo di merito si presenta addirittura come
pregiudiziale rispetto al processo instaurato dinanzi alla Corte
costituzionale. Nel procedimento promosso dal Piram la esistenza del
giudizio di merito fa difetto appunto perché non v'è altra materia da
decidere all'infuori della istanza di rimessione degli atti alla Corte
costituzionale.
La inderogabile presenza di un autonomo giudizio di merito è poi
ribadita dalle due ulteriori condizioni richieste dal secondo comma del
citato art. 23 della legge n. 87: prima, che il giudizio non possa
essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di
legittimità costituzionale (rilevanza); seconda, che, nel rimettere
gli atti alla Corte costituzionale, l'autorità giurisdizionale debba
"sospendere il giudizio "in corso"". Ed è ben significativo, a tal
proposito, che nell'ordinanza del Tribunale di Livorno manchi qualsiasi
accenno sia al rapporto di rilevanza sia alla sospensione di un
giudizio in corso. Il che non è possibile attribuire ad una deficienza
di mera forma, dovuta a sommaria e incompleta redazione dell'ordinanza;
e ciò per la semplice ragione che il giudice non aveva nulla da
sospendere o nulla con cui stabilire un rapporto di rilevanza, non
essendovi, appunto, di fronte al giudice stesso, altra istanza, altra
materia da decidere se non il chiesto rinvio degli atti alla Corte
costituzionale.
La questione di legittimità dell'art. 116 bene avrebbe potuto
essere sollevata nel corso del giudizio di cognizione, e non lo fu. Né
a ciò poteva ostare il fatto che non ancora fosse entrata in funzione
la Corte costituzionale, in quanto, come è ben noto, e come la difesa
non è stata in grado di contestare positivamente, la VII disposizione
transitoria della Costituzione, prevedendo siffatta eventualità,
stabiliva che la decisione sulle controversie di legittimità
costituzionale, fino a quando non fosse entrata in funzione la Corte,
avrebbe avuto luogo in base alle norme preesistenti all'entrata in
vigore della Costituzione, cioè ad opera del giudice ordinario.
Vero è che anche dopo il giudizio di cognizione spetta al
condannato in espiazione di pena la facoltà di rivolgersi al giudice,
mediante lo strumento processuale dell'incidente di esecuzione, per
presentargli istanze inerenti alla pena in corso di esecuzione, in
dipendenza delle modificazioni che, per qualsiasi causa, essa possa
aver subito. Ma quando, come nel caso presente, contro la condanna in
corso di esecuzione altro non si invoca se non il futuro e diverso
regolamento giuridico che possa eventualmente risultare dalla soluzione
della questione di legittimità costituzionale, tutto evidentemente
rifluisce e si risolve in questa unica istanza, diretta a sollevare
tale questione; con la conseguenza che essa, in mancanza di un giudizio
di merito nel quale inserirsi in via incidentale, rimane una questione
proposta in via principale. Indubbiamente nella istanza del Piram era
presente l'interesse del condannato alla propria libertà; ma esso non
può dirsi l'oggetto di un autonomo giudizio principale, bensì
soltanto l'elemento soggettivo, il movente della istanza medesima,
unicamente diretta a sollevare il giudizio di legittimità
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 116 del Codice penale in riferimento all'art. 27, primo
comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Livorno con
ordinanza del 13 gennaio 1964.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte