È stabilito nell'articolo 115 che, salvo che la legge disponga altrimenti, qualora più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo. La Commissione parlamentare consigliò di chiarire questa disposizione, facendo salve le norme sul tentativo, eccettuando cioè il caso in cui siano stati compiuti atti idonei a consumare il reato. Ma questa proposta deriva da un equivoco: dall'aver ritenuto, cioè, che reato commesso equivalga a reato consumato, mentre tale formula comprende ogni momento dell'esecuzione del reato, e quindi anche il tentativo, come ho spiegato in precedenza (v. n. 6, lett. E).
Relazione al Codice penale (1930), n. 67
Sempre nel caso di concorso di più persone, qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche costui ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione (art. 116). Osservò la Commissione parlamentare che codesto reato diverso, non voluto da uno dei concorrenti, non dovrebbe poterglisi imputare, appunto perchè non voluto. La Commissione ha ravvisato in questa disposizione un caso di responsabilità obiettiva, ma a torto, almeno in senso proprio. Non si tratta di responsabilità obiettiva in senso proprio ed assoluto, perchè l'individuo voleva concorrere con altri per commettere un reato; aveva quindi la volontà di delinquere, mentre fu commesso un reato diverso da quello da lui voluto. Questa diversità di specie, ma non di genere, non elimina l'elemento soggettivo della responsabilità, nè, ripeto, fonda una responsabilità obiettiva vera e propria, tanto più che, se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena viene diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave. E occorre tener presente che costui deve avere coscientemente cooperato nell'attività delittuosa comune. Non regge perciò l'osservazione della Commissione, che il concorrente non dovrebbe rispondere del reato non voluto, appunto perchè non voluto. Se egli non ha voluto quel reato, ha peraltro voluto un reato, e la legge è già abbastanza indulgente quando gli diminuisce la pena se il reato commesso è più grave di quello voluto. D'altronde, chi coopera ad una attività criminosa può e deve rappresentarsi la possibilità che il socio commetta un reato diverso da quello da lui voluto. Questa scienza con previsione conferisce un nuovo elemento soggettivo alla responsabilità, la quale, in ogni modo, sarebbe pienamente giustificata dall'intento di rinvigorire la tutela penale, anche se fosse da considerarsi meramente obiettiva. Aggiunse la Commissione essere difficile l'accertamento concreto della condizione alla quale è subordinata la punibilità del compartecipe dissenziente, se cioè «l'evento sia conseguenza della sua azione od omissione». Se Tizio, essa chiede, dà mandato di rapinare, e il mandatario uccide, esiste il rapporto di causalità tra il mandato e l'omicidio? Qui è soltanto questione di prova. Un principio esatto e una disposizione provvida non possono essere abbandonati soltanto perchè, nella loro applicazione, la prova si preveda difficile. Questa si raccoglie e si valuta nel processo, e di essa il diritto penale materiale non deve occuparsi, fuori dei casi in cui, per l'assoluta impossibilità della medesima, una disposizione apparisce del tutto inapplicabile. Le circostanze del fatto forniranno gli elementi al magistrato per bene giudicare. Perciò il quesito proposto dalla Commissione non può essere risolto in via teorica e generale, occorrendo valutare tutte le modalità del mandato, che può essere generico o specifico, con o senza divieto di ferire o di uccidere, e così via.
Relazione al Codice penale (1930), n. 68