Corte costituzionale

Ordinanza n. 65/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1968 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo

comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa

in giudizio dello Stato, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre

1967 dal Tribunale di Campobasso nel procedimento civile vertente tra

Gentile Adelelmo e la Cassa per il Mezzogiorno, iscritta al n. 1 del

Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 65 del 9 marzo 1968.

Udita nella camera di consiglio del 22 maggio 1968 la relazione del

Giudice Luigi Oggioni.

Ritenuto che con la sopra menzionata ordinanza, emessa nel corso di

un procedimento civile pendente avanti al Tribunale di Campobasso, è

stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,

terzo comma, del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, in relazione all'art.

3, primo comma, della Costituzione in quanto commina la nullità delle

notificazioni degli atti giudiziali alle Amministrazioni statali non

eseguite presso la competente Avvocatura dello Stato, senza

possibilità di sanatoria neppure a seguito della sostituzione in

giudizio dell'Amministrazione intimata; che nel giudizio si è

costituita la Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse

nell'Italia meridionale - Cassa per il Mezzogiorno - in persona del

Presidente pro tempore prof. Gabriele Pescatore, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato;

che l'Avvocatura ha preliminarmente eccepito l'irrilevanza della

questione, contestando che alla Cassa per il Mezzogiorno siano

applicabili le norme sul foro dello Stato e le correlative

disposizioni del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611 e, in subordine, ha

sostenuto la manifesta infondatezza della questione stessa, in quanto

già esaminata e decisa in precedenza da questa Corte, con la sentenza

97 del 1967, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della

norma impugnata.

Considerato che il giudice a quo ha effettuato e sufficientemente

motivato il giudizio di rilevanza della questione sollevata con

l'ordinanza in esame, ravvisando la necessità di applicare nella

specie le norme del citato R.D. n. 1611 del 1933, con particolare

riferimento all'art. 11 e che ogni altra indagine al riguardo esula

dalla competenza di questa Corte;

che effettivamente con sentenza n. 97 del 26 giugno 1967, questa

stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo

comma dell'art. 11 del T.U.30 ottobre 1933, n. 1611, come sopra

impugnato, nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullità della

notificazione;

che pertanto la questione sollevata con l'ordinanza di cui sopra

deve dichiararsi manifestamente infondata perché la norma impugnata ha

cessato di avere efficacia ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, e

non può quindi trovare applicazione dal giorno successivo alla

pubblicazione della sentenza dichiarativa della illegittimità (art.

30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzione;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe ed ordina la

restituzione degli atti al Tribunale di Campobasso.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte