Sentenza n. 65/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1972 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, 171,
lett. b, e 180, primo e secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n.
633, recante "protezione del diritto di autore ed altri diritti
connessi al suo esercizio", promosso con ordinanza emessa il 2 aprile
1970 dal pretore di Chioggia nel procedimento penale a carico di
Boscolo Giuseppe e Luigi, iscritta al n. 184 del registro ordinanze
1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del
17 giugno 1970.
Visti l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri
e di costituzione di Boscolo Luigi;
udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1972 il Giudice
relatore Angelo De Marco;
uditi l'avv. Roberto Cianolio, per il Boscolo, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale a carico di Luigi Boscolo, imputato del
reato di cui all'art. 171, lett. b, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
per avere ripetutamente fatto eseguire in due sale da ballo da lui
gestite in Chioggia musica leggera di autori rappresentati dalla SIAE
rifiutandosi di pagare i relativi diritti e per avere organizzato
manifestazioni danzanti senza il permesso della stessa SIAE, il pretore
di Chioggia, accogliendo analoga richiesta della difesa dell'imputato,
con ordinanza 2 aprile 1970, dichiarava rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15,
171, lett. b, e 180, primo e secondo comma, della legge 22 aprile 1941,
n. 633, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 113 della Costituzione,
disponendo, in conseguenza, la sospensione del giudizio e la
trasmissione degli atti a questa Corte.
Dopo una premessa tendente ad affermare che la SIAE ha il carattere
di Ente pubblico economico, al quale sono state affidate in via
esclusiva e, quindi, in regime di monopolio, le funzioni di natura
privatistica di assistere autori ed editori nella percezione di
proventi derivanti dalla utilizzazione delle opere protette, con la
potestà, almeno nel campo della musica leggera, di imporre il
pagamento di diritti di utilizzazione fissati di suo arbitrio e senza
alcun controllo pubblico, con l'aggravante che, in forza dell'art. 72
della legge di p.s., il rilascio della licenza di esecuzione nei
pubblici esercizi è subordinato al nulla-osta della SIAE, la non
manifesta infondatezza della sollevata questione nell'ordinanza di
rinvio, viene così motivata:
1) L'esclusiva di intermediazione conferita alla SIAE dall'art. 180
della legge n. 633 del 1941, l'incontrollata ed incontrollabile
potestà ad essa spettante nella determinazione delle tariffe,
rafforzata dal divieto di rilascio della licenza di esercizio senza suo
nulla-osta, la sanzione penale in caso di utilizzazione abusiva,
pongono alla libertà dell'iniziativa privata di chi intende dedicarsi
professionalmente alla esecuzione delle opere protette, limiti non
giustificati da ragioni di utilità sociale di tale intensità da
essere manifestamente in contrasto con l'art. 41 della Costituzione.
2) Dalla esposta disciplina risulta violato il principio di
eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione sotto i seguenti
profili:
a) in quanto attribuisce al diritto di autore, considerato come
base suscettibile di valutazione economica una protezione più intensa
rispetto agli altri diritti patrimoniali che non trova razionale
giustificazione, tanto più che è rafforzata da tutela penale
l'imposizione di un prezzo discrezionalmente ed unilateralmente
stabilito dal creditore;
b) mentre l'interesse patrimoniale degli autori di musica leggera
ad essere compensati per il loro lavoro è analogo e non più
meritevole di protezione di quello di un qualsiasi esercente di
commercio o industria, con le norme impugnate si attribuisce all'autore
di musica leggera la facoltà di determinare ed imporre le condizioni
del contratto e di denunziare penalmente l'altro contraente se questi,
anche per giustificato motivo, non accetta le condizioni impostegli;
c) anche fra autori (ed utilizzatori) di musica leggera e gli
autori (ed utilizzatori) di altre opere dell'ingegno, per effetto delle
norme denunziate, vi è disparità di trattamento, in quanto, soltanto
ai primi è accordato il potere di determinare discrezionalmente ed
unilateralmente il corrispettivo per l'utilizzazione dell'opera.
3) Per effetto delle norme denunziate, chi intende utilizzare opere
di musica leggera è costretto, se non vuole rinunziare ad aprire il
proprio locale e nello stesso tempo intenda tutelarsi in via
giurisdizionale contro l'atto impostogli dalla SIAE, a pagare
incondizionatamente, giacché egli è costretto a sottoscrivere il
permesso se non vuole incorrere nel reato di cui all'art. 171, lett. b,
ossia, in concreto, è posto in essere un vero e proprio "solve et
repete", con evidente violazione degli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione.
È intervenuto nel giudizio, così promosso, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, che, con l'atto d'intervento, deduce, in sostanza, quanto
segue:
1) Dopo una premessa tendente a chiarire quale sia la natura
giuridica della SIAE nonché quella delle funzioni ad essa attribuite
dalla legge, si giunge alla conclusione che, anche ammesso che nella
determinazione della misura dei diritti dovuti agli autori dagli utenti
di musica leggera alla SIAE sia attribuita una certa discrezionalità,
non si esce dal campo di quella discrezionalità che ogni produttore di
beni di qualsiasi natura ha nello stabilire il prezzo dei beni stessi,
liberi, beninteso, gli utenti, nel noto gioco della domanda e della
offerta, di accettarli o no.
Di qui le seguenti conseguenze:
a) Chi voglia intraprendere una attività che implichi la
utilizzazione in pubblico di opere di musica leggera sa benissimo che,
attraverso la SIAE, deve pagare un corrispettivo; se questo
corrispettivo gli sembra troppo elevato nessuno lo obbliga ad
accettarlo, alla stessa guisa che nessuno può obbligare ad accettare
l'imprenditore di un'attività commerciale di scarpe o di legname i
prezzi richiesti dai rispettivi fornitori: la nota legge economica
della domanda e della offerta finirà sempre col determinare il prezzo
conveniente.
Se l'imprenditore non riesce a trovare conveniente tale prezzo e,
quindi, rinunzia all'impresa non può, per questo, sostenere che sia
stata compressa la sua libertà d'iniziativa economica.
Di qui l'inesistenza della denunziata violazione dell'art. 41 della
Costituzione;
b) Sempre partendo dal principio che, in sostanza, ci si trova
nelle condizioni di un proprietario che ha piena libertà di stabilire
il prezzo di vendita del suo bene che l'eventuale compratore è
liberissimo di non accettare, viene negata l'esistenza della denunziata
violazione del principio di eguaglianza sotto i vari profili denunziati
con l'ordinanza di rinvio.
Per quanto, in particolare, riguarda l'assunto che l'obbligo di
accettare il prezzo stabilito unilateralmente e discrezionalmente dalla
SIAE è rafforzato addirittura da sanzione penale, si oppone che tale
sanzione riguarda non il rifiuto di accettazione di quel prezzo, ma
l'utilizzazione dell'opera senza aver pagato alcun prezzo, il che,
rimanendo nel campo del paragone con altri imprenditori sopra fatto,
equivale ad un proprio e vero furto di scarpe o di legname.
2) Poiché come già si è detto non vi è un obbligo di pagare un
prezzo che non si intende accettare e poiché nessuna norma proibisce
di intraprendere azione nelle forme di legge nei confronti della SIAE
per ottenere una previa determinazione di equo prezzo, evidentemente,
non può parlarsi di solve et repete e, quindi, di violazione degli
artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
Nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri si
chiede pertanto che le questioni sollevate vengano dichiarate
infondate.
Si è costituito in giudizio il Boscolo, il di cui patrocinio, con
memoria depositata il 7 luglio 1970, riportandosi alla motivazione
dell'ordinanza di rinvio chiede che le questioni con la medesima
prospettate vengano dichiarate fondate.
Con altra memoria depositata il 12 febbraio 1972, il patrocinio del
Boscolo, a confutazione delle deduzioni della Avvocatura dello Stato,
oppone, in sostanza, quanto segue:
La SIAE opera nel settore del mercato della musica leggera in
regime di monopolio di fatto e di diritto o, quanto meno, in posizione
dominante ex lege.
L'assunto dell'Avvocatura dello Stato secondo il quale ci si trova
di fronte ad una situazione analoga a quella di un qualsiasi
imprenditore che debba rifornirsi del materiale necessario per
l'attuazione della sua impresa e deve, quindi, accettare il prezzo
richiesto dal produttore di tale materiale non regge, in quanto manca
il presupposto della libera concorrenza in forza della quale il prezzo
è la risultante della ferrea legge della domanda e dell'offerta.
Nel caso della SIAE, invece, la posizione dominante attribuitale
dalla legge, consente l'imposizione del prezzo da essa richiesto, con
la possibilità di abusi, contro i quali, chi intende esercitare
un'impresa di utilizzazione della musica leggera non ha la possibilità
legale di opporsi.
Di qui la denunziata violazione delle richiamate norme
costituzionali sotto i vari profili prospettati con l'ordinanza di
rinvio.
S'insiste, pertanto, nel chiedere che venga dichiarata la
fondatezza delle prospettate questioni di illegittimità
costituzionale. Considerato in diritto :
1. - Come si è esposto in narrativa, il presupposto logico e
giuridico, sul quale poggiano le questioni prospettate con l'ordinanza
di rinvio, consiste nell'assunto che, in forza delle denunziate norme
della legge n. 633 del 1941 (nonché dell'art. 72 del t.u. delle leggi
di p.s., richiamato ma non denunziato), la SIAE opererebbe, nel settore
del mercato della musica leggera, in regime di monopolio di fatto e di
diritto o quanto meno in posizione dominante, con la possibilità di
creare, per le sue caratteristiche obbiettive, situazioni di abuso e
quindi illecite, avverso le quali gli interessati non avrebbero alcun
rimedio giuridico per insorgere.
Questo presupposto è, peraltro, errato.
Anzitutto non può parlarsi di monopolio neppure di fatto, poiché
l'esclusiva dell'attività di intermediario accordata dal denunziato
art. 180 della legge n. 633 del 1941 alla SIAE non preclude all'autore,
che ne abbia la volontà e la possibilità, la protezione e l'esercizio
diretto dei propri diritti, anche nel settore della musica leggera,
particolarmente difficoltoso, in quanto non è certo agevole
controllare esecuzioni, che si svolgono nei luoghi più disparati e
remoti, senza quella adeguata organizzazione capillare, di cui dispone
la SIAE e che soltanto pochi autori particolarmente dotati e,
soprattutto, affermati, potrebbero, sia pure in misura ridotta,
permettersi.
Ma non può contestarsi che quella esclusiva ponga la SIAE in una
indubbia posizione di preminenza, resa necessaria, peraltro, come
risulta del resto da quanto si è testé rilevato dalle difficoltà che
in molti casi presenta il controllo delle attività che hanno per
oggetto l'utilizzazione economica di opere protette.
Questa posizione di preminenza, però, come la Corte ha avuto
occasione di affermare con la sentenza n. 25 del 1968, pronunziata in
altro giudizio, nel quale la legittimità dello stesso art. 180 della
legge n. 633 del 1941 veniva contestata in riferimento all'art. 18
della Costituzione, trova piena e razionale giustificazione nella
esigenza di interesse generale e, quindi, pubblico, di adeguata
protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi, che il
legislatore ha riconosciuto talmente rilevante da dover preordinare, al
fine di soddisfarla, particolari mezzi di difesa e di tutela sia penali
sia civili.
Tra questi ultimi va compresa la istituzione stessa della SIAE
definita appunto "Ente di diritto pubblico per la protezione e
l'esercizio del diritto di autore".
Senonché questa innegabile e rilevante esigenza di difesa e di
tutela non può giungere fino a giustificare l'attribuzione, sia pure
ad un Ente di diritto pubblico, di poteri arbitrari e, comunque,
incontrollabili.
Infatti, anche se il regolamento per l'esecuzione della legge n.
633 del 1941, approvato con r.d. 18 maggio 1942, n. 1369, nel Capo II,
relativo alla determinazione dei compensi ed agli accertamenti tecnici,
non contiene disposizioni particolari per la musica leggera, non per
questo può ritenersi che l'operato della SIAE in materia sia
incontrollabile.
Intanto, poiché quale ente di diritto pubblico la SIAE è soggetta
a vigilanza governativa (in base all'art. 182 della legge n. 633 del
1941 del Ministero della cultura popolare, ora della Presidenza del
Consiglio dei ministri), i suoi atti sono soggetti ai comuni gravami in
via amministrativa.
Comunque, resta sempre aperta la via giurisdizionale sia
amministrativa, ove si ritenga che la potestà di determinare i
compensi incida su semplici interessi legittimi, sia ordinaria, ove si
ritenga invece che incida su diritti perfetti.
Infine è bene chiarire che la sanzione penale preveduta dal
denunziato art. 171, lett. b, della legge n. 633 del 1941 colpisce non
il rifiuto di accettare il compenso determinato e richiesto dalla SIAE
ma l'esecuzione dell'opera senza aver corrisposto alcun compenso.
2. - Dimostrato che il presupposto, sul quale poggiano le questioni
in esame, è errato, è facile trarre le seguenti conseguenze.
a) Poiché da quanto precede risulta che, ove il compenso richiesto
dalla SIAE per l'esecuzione di musica leggera a chi intenda
intraprendere tale attività sia ritenuto eccessivo, l'imprenditore ha
i mezzi legali per far valere le proprie ragioni, se questi tali mezzi
non usa oppure, avendoli usati, dette ragioni siano state dichiarate
infondate, è evidente che l'imprenditore che persista nel non voler
ritenere congruo tale compenso, non può pretendere di intraprendere
egualmente quella attività senza ledere il diritto dell'autore e,
quindi, non può lamentare che sia lesa la sua libertà di iniziativa
privata.
Di qui l'inesistenza della denunziata violazione dell'art. 41 della
Costituzione.
b) La riconosciuta non fondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 180 della legge n. 633 del 1941,
l'applicabilità dell'art. 171, lett. b, della stessa legge non alle
sole opere di musica leggera, le particolari difficoltà del controllo
dell'esecuzione di tali opere, il costante riconoscimento che non può
ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza quando a posizioni
differenziate corrisponda una disciplina differenziata, escludono che
possa ritenersi violato l'art. 3 della Costituzione sotto i vari
profili prospettati con l'ordinanza di rinvio.
c) L'art. 72 della legge di p.s. è una delle tante norme, comuni
specie alle leggi fiscali, che subordinano l'emanazione di taluni atti
amministrativi alla dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli
obblighi imposti da altre leggi.
Come tale non pone alcun limite alla difesa dei propri diritti,
perché se, per avventura, l'obbligo all'adempimento del quale è
subordinato non sussiste oppure è illegittimo, il richiedente può,
dimostrandolo, impugnare nelle forme e nei modi di legge il rifiuto di
rilascio dell'atto richiesto.
La situazione è, quindi, ben diversa da quella che si riassume nel
principio del solve et repete, in base al quale non si può procedere
in via giudiziaria contro l'imposizione di un obbligo (di solito
fiscale) se prima tale obbligo non sia stato soddisfatto, salvo ad
ottenere la relativa riparazione, in caso di vittoria.
Anche la denunziata violazione degli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione, sotto il profilo che l'art. 72 della legge di p.s.
porrebbe in essere un Vero e proprio caso di solve et repete, risulta,
pertanto, insussistente.
3. - Nessuna delle censure di illegittimità costituzionale sopra
esaminate investe specificatamente, poi, l'art. 15 della legge n. 633
del 1941, che pure nell'ordinanza di rinvio risulta menzionato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 15, 171 lett. b, e 180, primo e secondo comma, della legge
22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto di autore ed altri
diritti connessi al suo esercizio", proposta, con l'ordinanza di cui in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte