Sentenza n. 65/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/03/1974 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1973 dal
pretore di Codigoro nel procedimento penale a carico di Trombini
Maurizio, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973.
Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 29 marzo 1973, il pretore di Codigoro, nel corso di
un procedimento penale a carico di Maurizio Trombini, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice
penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, "nei limiti in
cui comprende nella tutela penale anche le guardie giurate particolari
dipendenti da privati di cui all'art. 133 del t.u. 18 giugno 1931, n.
773".
Il pretore afferma che dal combinato disposto del citato art. 133
del t.u., dell'art. 225 del relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635,
dell'art. 357 del codice penale e dell'art. 221 del codice di procedura
penale emerge che alle guardie particolari giurate sia da riconoscersi,
in quanto esplichino il servizio cui sono destinate, la qualità di
pubblici ufficiali; e, ravvisando tra dette guardie preposte alla
vigilanza di private proprietà mobiliari ed immobiliari ed altre
categorie di pubblici ufficiali (quali, ad esempio, i componenti l'Arma
dei carabinieri) una diversità di situazioni, tale da non giustificare
l'identico trattamento penale dei fatti lesivi del loro onore e del
loro prestigio (art. 341 cod. pen.), prospetta, sul piano della
ragionevolezza, la violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - La censura concerne l'attribuzione della qualifica di pubblici
ufficiali alle guardie particolari giurate poste a vigilanza di beni
privati e la conseguente ipotizzazione del reato di oltraggio (art. 341
del codice penale) per le offese al loro onore o al loro prestigio.
2. - La questione non è fondata.
Se le guardie particolari giurate siano o no penalmente tutelate
dall'art. 341 del codice penale è un quesito che attiene
all'interpretazione (controversa in dottrina) del giudice di merito.
È, d'altronde, da osservare (e da tenere fermo) che il carattere
della funzione delle guardie particolari giurate non deriva dalla
natura del bene alla cui vigilanza e protezione esse sono preposte (sia
esso di proprietà di privati o di enti pubblici: art. 133 del t.u.
delle leggi di pubblica sicurezza), bensì dalla disciplina
pubblicistica cui la funzione e coloro che la espletano sono
assoggettati dal legislatore nella sua discrezionalità (artt.
134,136,138,140 del t.u.; artt. 249,250,252,253,254, 255,256 del r.d. 6
maggio 1940, n. 635).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 341 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3
della Coslituzione, dal pretore di Codigoro con l'ordinanza in
epigrafe, in quanto comprenda nella tutela penale anche le guardie
particolari giurate dipendenti da privati di cui all'art. 133 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno
1931, n. 773.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte