Sentenza n. 65/1975
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/03/1975 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 6d.P.R. 740/1961
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 9 maggio
1961, n. 740, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il terzo
comma dell'art. 6 del contratto collettivo integrativo 26 settembre
1959 per gli operai edili della provincia di Pavia, promosso con
ordinanza emessa il 15 gennaio 1974 dal pretore di Mede nel
procedimento penale a carico di Angeleri Filippo, iscritta al n. 418
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 309 del 27 novembre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 23 gennaio 1975 il Giudice
relatore Leonetto Amadei.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In data 4 dicembre 1973 il pretore di Mede emetteva decreto di
citazione a giudizio nei confronti di Filippo Angeleri "per avere,
contrariamente al combinato degli artt. 34 del c.c.n.l. 24 luglio 1959
e 6 del c.c.p.l. 26 settembre 1959, recepiti in legge per effetto del
d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, e d.P.R. 9 maggio 1961, n. 740, omesso
l'accantonamento presso la Banca del Monte di Credito di Pavia del
trattamento economico dovuto per festività nazionali e
infrasettimanali, ferie e gratifiche natalizie in favore di undici
lavoratori occupati nel periodo dall'1 febbraio 1972 al 31 marzo 1973,
effettuandolo, invece, presso la Banca popolare di Novara".
Nel giudizio la difesa dell'imputato proponeva questione di
legittimità costituzionale per eccesso di delega (art. 76 della
Costituzione) dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 740,
nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il comma terzo
dell'art. 6 del c.c.p.l. 26 settembre 1959, integrativo del contratto
collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959.
Il pretore, in accoglimento alla richiesta, ha sollevato, con
ordinanza del 15 gennaio 1974, la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione e
all'eccepito eccesso di delega rispetto alla legge 14 luglio 1959, n.
741, dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 740, nella parte
in cui rende obbligatorio erga omnes il comma terzo dell'art. 6 del
c.c.p.l. 26 settembre 1959 relativo agli operai edili della provincia
di Pavia.
Nella motivazione dell'ordinanza il pretore si è richiamato alla
sentenza n. 129/1963 della Corte costituzionale che ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 14 luglio
1960, n. 1032, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art.
34, per il riferimento alle casse edili di cui all'ultima parte del
terzultimo comma, e l'art. 62 del contratto collettivo 24 luglio 1959,
che disciplina l'istituzione di tali casse per gli operai addetti alle
industrie edilizie ed affini; dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio
1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatorio l'art. 6 del
contratto collettivo integrativo per la provincia di Salerno, in
relazione all'articolo 76 della Costituzione.
Gli stessi motivi sviluppati dalla Corte costituzionale nella
surrichiamata sentenza si adatterebbero, a parere del proponente, alla
prospettata fattispecie.
Non vi è stata costituzione delle parti e non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza del pretore di Mede solleva la questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 740 -
Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti
dalle imprese edili e affini delle province di Bergamo, Brescia, Como,
Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese - nella parte in cui rende
obbligatorio erga omnes l'art. 6, comma terzo, del contratto collettivo
provinciale di lavoro 26 settembre 1959, relativo agli operai della
provincia di Pavia, che impone agli imprenditori del settore di
accantonare in un conto presso la Banca del Monte di Credito di Pavia
una percentuale del 22,30% della paga dovuta per ogni singolo
lavoratore dal quale conto sono poi da trarre i compensi per ferie,
gratifiche natalizie, festività nazionali e infrasettimanali.
2. - L'ordinanza si richiama alla sentenza della Corte n.129 del
1963, con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale
dell'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in
cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 34, pel riferimento alle Casse
edili di cui alla fine del terzultimo comma, e l'art. 62 del contratto
collettivo 21 luglio 1959 che disciplina l'istituzione di tali casse
per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini, nonché
all'articolo unico del d.P.R 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui
rende obbligatorio l'art. 6 del contratto collettivo integrativo per la
provincia di Salerno, in relazione all'art. 76 della Costituzione.
3. - La fattispecie, alla quale si riporta l'ordinanza del pretore
di Mede, è sostanzialmente diversa da quella che sta a fondamento
della richiamata sentenza n. 129 del 1963, alla quale poi sono seguite
le sentenze nn. 31,59,78,79 del 1964, n. 100 del 1965 ed altre.
Infatti, a differenza dei casi riguardanti i contratti integrativi
nei quali si sono avute le pronunce di questa Corte con le sentenze
suindicate, il contratto integrativo 26 settembre 1959 per gli operai
delle industrie della provincia di Pavia e di cui è causa non contiene
alcuna norma istitutiva di una cassa edile alla quale debbano essere
versate le previste percentuali di paga dovute per gratifica natalizia,
ferie e festività.
Trattasi di una disposizione non estranea, come lo è invece quella
relativa alla costituzione delle casse edili contenuta nei contratti
cui si riferiscono la sentenza n. 129 del 1963 e le successive, alla
diretta disciplina dei rapporti di lavoro, a cui, come rilevato, ha
riguardo la legge delegante.
4. - La Corte osserva che l'eccepita incostituzionalità della
disposizione, nella parte in cui predetermina l'istituto di credito a
cui le percentuali d'obbligo devono essere versate, esula dalla propria
competenza e pertanto la questione deve essere dichiarata
inammissibile, sulla base delle sentenze n. 107 del 1962, n. 129 del
1963 e n. 120 del 1974.
In tali sentenze questa Corte ha statuito che l'eventuale contrasto
di norme delegate attributive di efficacia erga omnes a clausole della
contrattazione collettiva per effetto della legge 1959, n. 741, con
norme imperative di legge a e, a maggior ragione, con precetti
cosituzionali, non dà luogo ad una questione di competenza della Corte
costituzionale, ma ad un problema di mera interpretazione, rimessa
secondo i principi al giudice ordinario".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 740 (nella parte in cui rende obbligatorio
erga omnes l'art. 6, comma terzo, del contratto collettivo provinciale
di lavoro 26 settembre 1959 per gli operai edili della provincia di
Pavia), sollevata dal pretore di Mede, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte