Art. 6 c.c.
Diritto al nome
[1]Ogni persona ha diritto al nome che le e' per legge attribuito.
[2]Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
[3]Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalita' dalla legge indicati.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva