Sentenza n. 65/1977
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/04/1977 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
citata
- art. 18legge 831/1961
- art. 8legge 831/1961
- art. 9legge 831/1961
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18
del d.l. C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed
economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle
Amministrazioni dello Stato), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 luglio 1975 dal tribunale amministrativo
regionale del Lazio sul ricorso di Francesco Ottaviano, iscritta al n.
82 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976;
2) ordinanza emessa il 15 ottobre 1975 dal Consiglio di Stato nel
procedimento civile vertente tra Carlo Cariddi e l'Istituto tecnico di
Stato "Quintino Sella" di Roma, iscritta al n. 381 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 164 del 23 giugno 1976.
Visti gli atti di costituzione di Ottaviano Francesco e di Carlo
Cariddi;
udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen;
udito l'avv. Michele Costa, per Ottaviano e Cariddi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto notificato il 16 maggio 1974 il prof. Francesco
Ottaviano, insegnante incaricato di educazione fisica dal 1953 e
cessato dal servizio nel 1973 per limiti di età dopo aver optato per
il trattamento pensionistico INPS, ricorreva al tribunale
amministrativo regionale del Lazio, chiedendo l'annullamento del
provvedimento 15 febbraio precedente, col quale il Ministero della
pubblica istruzione aveva rigettato la istanza diretta ad ottenere
l'indennità di fine rapporto, ritenendo inapplicabile al personale
insegnante l'art. 9 del d.l. 4 aprile 1947, n. 207, ai sensi dell'art.
18 dello stesso decreto. Nel ricorso si osservava che l'art. 18
stabiliva che il d.l. n. 207 non dovesse applicarsi agl'insegnanti non
di ruolo, in quanto per essi si sarebbe "provveduto con separato
provvedimento": tale "provvedimento" sarebbe da ravvisarsi nell'art. 8
della legge 28 luglio 1961, n. 831, il cui primo comma ha riconosciuto
agl'insegnanti non di ruolo il diritto al trattamento di previdenza e
assistenza previsto per gl'impiegati civili di ruolo mentre l'ultimo
comma ha affermato il diritto di optare per il trattamento assicurativo
d'invalidità e vecchiaia dell'INPS. Da queste norme risulterebbe che
agli insegnanti che abbiano optato per il trattamento INPS si
applicherebbero le norme sugl'impiegati non di ruolo, mentre
agl'insegnanti che non abbiano effettuato l'opzione, si applicherebbero
le disposizioni sugl'impiegati civili di ruolo, cosicché a questi
ultimi spetterebbe la "buonuscita" dell'ENPAS, mentre a coloro che
abbiano effettuato l'opzione spetterebbe l'indennità di cui all'art. 9
del d.l. C.p.S. n. 207 del 1947.
Il tribunale amministrativo del Lazio, implicitamente respingeva
tale tesi, ma con ordinanza 7 luglio 1975 sollevava, ritenendola
rilevante ai fini della decisione del giudizio e non manifestamente
infondata, questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 18, in relazione
all'art. 9, primo comma, del d.l. 4 aprile 1947, n. 207, "nella parte
in cui nega al personale insegnante non di ruolo, che abbia optato per
la pensione d'invalidità e vecchiaia a norma dell'art. 8 della legge
28 luglio 1961, n. 831, l'indennità per cessazione dal servizio".
Secondo il tribunale amministrativo tale diniego, restato in vigore
per gl'insegnanti che abbiano effettuato la cennata opzione, non
avrebbe alcuna razionale motivazione e contrasterebbe col principio di
eguaglianza e con quello della giusta retribuzione, risolvendosi in un
trattamento ingiustificatamente deteriore per alcuni insegnanti non di
ruolo, rispetto al rimanente personale non di ruolo dello Stato.
Giustificazione a tale trattamento - secondo l'ordinanza di
rimessione - non potrebbe trovarsi nell'avere esercitato l'opzione per
il trattamento pensionistico dell'INPS, in quanto tale possibilità
sarebbe stata prevista per evitare al personale ormai al limite di età
per il collocamento a riposo, i gravosi oneri necessari per il riscatto
dei precedenti periodi di incarico.
2. - Questione analoga è stata sollevata dalla Sezione VI del
Consiglio di Stato con ordinanza 15 ottobre 1975, nel corso di un
giudizio promosso dal prof. Carlo Cariddi (e proseguito, a seguito del
suo decesso, da Cariddi Gina) - anch'egli professore incaricato
avvalsosi dell'opzione per il trattamento pensionistico INPS - contro
l'Istituto tecnico di Stato commerciale e per geometri "Quintino Sella"
di Roma e il Ministero della pubblica istruzione, a seguito del diniego
dell'indennità di buonuscita.
3. - Davanti a questa Corte si sono costituite le parti private,
chiedendo che le questioni sollevate con le dette ordinanze siano
ritenute fondate. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze indicate in epigrafe propongono una identica
questione di legittimità costituzionale e pertanto i relativi giudizi,
congiuntamente discussi nell'udienza pubblica, vanno riuniti e decisi
con unica sentenza.
2. - La questione è fondata.
L'art. 18 del d.l. 4 aprile 1947, n. 207 (recante "Trattamento
giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio
nelle Amministrazioni dello Stato"), stabilì che la normativa dettata
da tale decreto non fosse applicabile al personale insegnante non di
ruolo.
In particolare era inapplicabile a quest'ultimo personale l'art. 9
del d.l. n. 207, il quale prevedeva un'indennità di fine rapporto per
il personale non di ruolo dello Stato che avesse compiuto almeno un
anno di servizio continuativo.
Successivamente l'art. 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831
(recante "Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante
delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditorati
agli studi e degl'ispettorati centrali e del personale ausiliario delle
scuole e degli istituti d'istruzione superiore ed artistica"),
estendeva agl'insegnanti incaricati forniti di abilitazione
all'insegnamento, il trattamento di quiescenza previsto per
gl'impiegati civili dello Stato e per gl'insegnanti di ruolo,
prevedendo peraltro (all'ultimo comma), la facoltà per gl'interessati
di optare, entro un anno, per il trattamento di quiescenza INPS.
Detta normativa è stata interpretata dalla giurisprudenza
amministrativa nel senso che l'opzione per il trattamento INPS dà
diritto alla sola pensione e non anche all'indennità di fine rapporto.
Ciò, come esattamente sostenuto nelle ordinanze di rimessione,
contrasta con l'art. 3 della Costituzione. Invero questa Corte ha già
avuto occasione di affermare:
a) la corresponsione dell'indennità di cessazione dal servizio
prevista dall'art. 9 del d.l. n. 207 del 1947 per i dipendenti civili
non di ruolo dello Stato rientra, per la sua natura retributiva e per
la concorrente sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento
economico spettante al dipendente non di ruolo all'atto della
cessazione dal servizio (sentenza n. 236 del 1974);
b) sono prive di razionale giustificazione e perciò in contrasto
col principio di eguaglianza, le norme che prevedano un trattamento di
quiescenza deteriore per gl'insegnanti non di ruolo rispetto agli altri
dipendenti civili non di ruolo dello Stato, "non potendo costituire, in
presenza di un rapporto di servizio alle dipendenze di Amministrazioni
dello Stato, sufficiente elemento di distinzione", per giustificare la
diversità di trattamento, "la circostanza che il servizio sia prestato
in favore di una anziché di un'altra branca dell'organizzazione
amministrativa dello Stato" (sentenza n. 40 del 1973).
Nel caso di specie la diversità di trattamento appare ancor meno
ragionevole, giacché la normativa impugnata - negando la indennità di
fine rapporto esclusivamente agl'insegnanti i quali, pur avendo titolo
per ottenere il trattamento di quiescenza previsto per gl'impiegati
civili dello Stato e per gl'insegnanti di ruolo, abbiano optato per il
trattamento pensionistico INPS - pone in essere una discriminazione
all'interno della stessa categoria degl'insegnanti.
Tale deteriore trattamento, d'altronde, non può trovare alcuna
giustificazione nell'esercizio dell'opzione per il trattamento
pensionistico dell'INPS - previsto in via generale per i rapporti
d'impiego privato - in quanto anche a tale trattamento si accompagna di
regola, in forza della normativa sulla cessazione dei rapporti
d'impiego privato, un'indennità di fine rapporto e non vi è quindi
ragione perché in seguito all'opzione questa possa essere negata
agl'insegnanti anzidetti.
3. - Ne consegue che va dichiarata, sotto l'assorbente profilo
della violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità
costituzionale dell'art. 18 del d.l. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte
in cui nega al personale di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della
legge 28 luglio 1961, n. 831, l'indennità di fine rapporto prevista
dall'art. 9 dello stesso d.l. n. 207 del 1947.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 18 del
d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui nega al personale
di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge 28 luglio 1961, n.
831, l'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 9 dello stesso
d.l. n. 207 del 1947.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte