Sentenza n. 65/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1979 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13r.d. 928/1929
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d.
13 maggio 1929, n. 928, promosso con ordinanza emessa il 27 giugno
1973 dalla Corte d'appello di Venezia, nel procedimento civile
vertente tra l'INAIL e De Boni Angelica, iscritta al n. 194 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975.
Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;
udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci;
udito l'avvocato Vincenzo Cataldi per l'INAIL.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Corte di appello di Venezia nel corso di un giudizio avente ad
oggetto, in punto di diritto, l'interpretazione dell'art. 14 della
legge 12 aprile 1943, n. 455 - secondo cui l'estensione della tutela
assicurativa contro la silicosi e l'asbestosi si riferisce anche ai
casi di malattia manifestatisi prima dell'entrata in vigore di quella
legge - ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 13 del r.d. 13 maggio 1929, n. 928, in
riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3 della Costituzione.
Si osserva nell'ordinanza di rimessione che non può attribuirsi
all'art. 14 della legge 455 del 1943 una retroattività tale da farla
operare al di là del termine iniziale dal quale ha preso vigore la
normativa rivolta per la prima volta alla protezione dalle malattie
professionali, perché detto articolo non ha fatto che estendere tale
tutela ad altre malattie professionali, non incluse nella tabella
allegata alla normativa originaria.
Sarebbe illogico quindi ritenere che il legislatore del 1943 abbia
inteso statuire a tutela delle sole malattie della silicosi ed
asbestosi una retroattività che non era stata prevista per tutte le
altre malattie professionali considerate nella legge originaria.
Su tale presupposto normativo la Corte d'appello di Venezia ha
sollevato d'ufficio questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 13 del citato r.d. n. 928 del 1929, per il
dubbio che la sua natura non retroattiva contrasti con l'art. 38,
secondo comma, Cost., che prevede il diritto dei lavoratori
all'assicurazione in caso di infortunio o di malattia. La norma
impugnata violerebbe altresì l'art. 3, primo comma, Cost.,
ingiustamente discriminando tra persone egualmente malate a seconda
che la malattia professionale sia stata contratta prima o dopo
l'entrata in vigore della legge che ha istituito l'assicurazione
obbligatoria contro le suddette malattie.
Innanzi a questa Corte si è costituito l'INAIL, rappresentato e
difeso dagli avvocati Vincenzo Cataldi e Mario Lamanna, con atto
depositato il 15 luglio 1975, chiedendo dichiararsi l'infondatezza
delle questioni proposte.
La difesa dell'Istituto premette che nel caso di specie la denuncia
di malattia è avvenuta a distanza di circa 35 anni dall'epoca
lavorativa in cui si sarebbe verificato l'evento morbigeno, ed osserva
che la disposizione costituzionale invocata opera nel senso di far sì
che il legislatore debba emanare un organico sistema di norme inteso a
disciplinare le prestazioni dovute a tutela del lavoratore al
verificarsi degli eventi indicati nell'art. 38 della stessa
Costituzione. La norma costituzionale ha lasciato, tuttavia, piena
libertà in ordine alla scelta dei modi e delle strutture
organizzative dirette allo scopo di garantire il conseguimento delle
previdenze cui i lavoratori hanno diritto, anche mediante l'Istituto
assicurativo che, pur con particolari caratteristiche, ha per
fondamento principi sinallagmatici e suppone la previsione di un
sistema contributivo - anch'esso particolare - che ne assicuri la
copertura finanziaria.
Ad avviso dell'INAIL, quindi, non è concepibile un'interpretazione
dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, tale da garantire ai
lavoratori il diritto a prestazioni assicurative anche per eventi
ricollegantisi a lavorazioni svolte in epoca remota allorché non
esisteva in Italia l'assicurazione contro le tecnopatie.
La difesa dell'Ente conclude osservando che non v'è violazione del
principio d'eguaglianza allorché siano poste a comparazione, come
nella specie, situazioni diverse, quali sono quelle del lavoratore che
ha, in ipotesi, contratto malattia professionale prima o dopo l'entrata
in vigore della normativa del 1929, introduttiva del corrispondente
obbligo assicurativo. Considerato in diritto :
1. - Alla Corte è stata proposta questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 13 r.d. 13 maggio 1929, n. 928
(decreto delegato che per la prima volta ha introdotto la garanzia
assicurativa contro le malattie professionali), nella parte in cui
esclude l'indennità per coloro che hanno contratto le malattie
professionali in lavorazioni cessate anteriormente all'entrata in
vigore di detta normativa, per il dubbio che ciò confligga con l'art.
38, secondo comma, della Costituzione, secondo cui i lavoratori hanno
diritto di essere tutelati contro gli infortuni e le malattie.
L'esclusione dall'indennizzo è censurata anche in riferimento all'art.
3 Cost., ravvisandosi una ingiustificata disparità di trattamento tra
lavoratori affetti dalla stessa malattia professionale, a seconda che
abbiano cessato di svolgere l'attività morbigena prima o dopo
l'entrata in vigore della normativa che ha introdotto la corrispondente
tutela nell'ordinamento giuridico.
Va innanzitutto considerato, come emerge dalla stessa ordinanza di
rimessione, che la controversia sottoposta al giudice a quo concerne
il caso di un lavoratore colpito da silicosi ricollegabile a
lavorazioni svolte negli anni 1922-1923-1924, avendo il medesimo
cessato, in quell'epoca, di svolgere attività silicotigena. Di
conseguenza va meglio puntualizzato e circoscritto l'oggetto del
giudizio di legittimità costituzionale, nel senso che la norma da
esaminare è quella di cui all'art. 14 della legge 12 aprile 1943, n.
455 (estensiva della tutela assicurativa contro la silicosi e
l'asbestosi), in relazione all'art. 13 del r.d. 13 maggio 1929, n. 928,
e non direttamente quest'ultima disposizione, concernente le altre
malattie professionali indicate nella tabella allegata al predetto
r.d., tra cui non rientra la silicosi.
2. - La questione non è fondata.
Esattamente il giudice a quo interpreta il combinato disposto degli
artt. 14 legge 12 aprile 1943, n. 455, e 13 r.d. 13 maggio 1929, n.
928, nel senso che non è dovuto indennizzo per silicosi contratte in
attività morbigene cessate in epoca antecedente all'entrata in vigore
del citato r.d. n. 928 del 1929. Del resto, negli ultimi anni, si è
consolidato in tal senso l'orientamento interpretativo della Corte di
cassazione.
Peraltro la denunziata esclusione di tutela non viola le invocate
norme costituzionali di raffronto.
Invero questa Corte ha già affermato che "la garanzia posta
dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione, ispirata ad un
fondamentale principio di solidarietà sociale, costituisce una
direttiva di ordine generale, vincolante per il legislatore ordinario,
cui è, peraltro, demandato il compito di attuarla" (sentenza n. 3 del
1975). Parimenti "la Corte ha ritenuto che la norma costituzionale
consente allo Stato di scegliere i modi e le strutture organizzative
più idonee allo scopo, e, in particolare, che sia compatibile col
precetto costituzionale la scelta, per criterio tecnico organizzativo,
della forma assicurativa" (sentenza n. 91 del 1976).
Il legislatore ha potuto quindi legittimamente ricorrere ad un
sistema di assicurazioni obbligatorie, che, pur informato a criteri
pubblicistici di maggior tutela degli assicurati, presuppone
l'attualità del rapporto di lavoro in correlazione all'obbligo
assicurativo, istituito per legge.
Esula per ciò da tale sistema la tutela di soggetti che abbiano
cessato l'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore
della legge. Anche l'eccezionale retroattività disposta dall'art. 14
della legge 12 aprile 1943, n. 455, sancita per esigenze
pubblicistiche, presuppone sempre che al momento di entrata in vigore
di quella legge permanesse il rapporto di lavoro.
Va infine considerato che il sistema delineato dall'art. 38 Cost.,
è stato realizzato dal legislatore secondo un criterio di
gradualità, né irragionevole né incostituzionale, che anzi non urta
con il principio secondo cui la tutela assicurativa non può
prescindere da criteri che ne garantiscano la copertura finanziaria.
3. - Né presenta maggior pregio la censura proposta per contrasto
con l'art. 3 della Costituzione. Invero, secondo quanto questa Corte
ha ripetutamente affermato "non può contrastare con il principio di
eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa
categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, giacché lo
stesso fluire di questo costituisce di per sé un elemento
differenziatore" (sentenze nn. 57 del 1973, 92 del 1975, e 138 del
1977). Ciò a prescindere da ogni possibile rilievo critico circa
l'asserita omogeneità delle situazioni comparate, essendo
insuscettibili di copertura assicurativa le prestazioni lavorative
cessate anteriormente all'entrata in vigore della norma che ha imposto,
necessariamente per il futuro, l'assicurazione obbligatoria contro quei
rischi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13 del r.d. 13 maggio 1929, n. 928, sollevata, in
riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della
Costituzione, con l'ordinanza della Corte d'appello di Genova, in
epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte