Sentenza n. 65/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1982 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
il 5 agosto 1976 e riapprovata il 28 settembre successivo dal Consiglio
regionale del Friuli-Venezia Giulia (Stato giuridico e trattamento
economico del personale delle Camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura del Friuli-Venezia Giulia), promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 15
ottobre 1976, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al
n. 35 del registro ricorsi 1976.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Giunta regionale
del Friuli-Venezia Giulia;
udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1982 il Giudice
relatore Livio Paladin;
uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente, e
l'avv. Gaspare Pacia per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 15 e depositato il 23 ottobre 1976,
il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato - in riferimento
all'art. 4 dello Statuto speciale ed all'art. 5 della Costituzione - la
legge in tema di "Stato giuridico e trattamento economico del personale
delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del
Friuli-Venezia Giulia" (approvata dal Consiglio regionale il 5 agosto
1976 e riapprovata il 28 settembre successivo), deducendo
l'incompetenza di quella Regione ad emanare norme in materia di
ordinamento delle Camere di commercio.
Secondo il ricorrente, "dalla indiscussa competenza normativa della
regione nelle materie della agricoltura, della industria e commercio e
dell'artigianato, non può farsi derivare la medesima competenza
normativa relativamente allo stato giuridico ed economico del personale
di tutti gli enti che, nell'ambito della regione, operano in quelle
materie"; diversamente, infatti, sarebbe superflua la distinta ed
autonoma attribuzione di potestà normativa alla Regione, quanto
all'ordinamento degli enti da essa dipendenti ed allo stato giuridico
ed economico del relativo personale.
D'altra parte, le Camere di commercio - sempre ad avviso del
Governo - "se sono certamente enti di interesse prevalentemente
regionale, pure non possono essere considerati meramente strumentali
della Regione", venendo inserite, in rapporto di dipendenza,
nell'apparato di questa: trattandosi piuttosto di "enti pubblici
locali (più precisamente provinciali), non territoriali, a carattere
rappresentativo che perciò ben possono essere definiti autarchici e
dotati di un certo grado di indipendenza nei confronti dei massimi enti
territoriali". Né varrebbe replicare che l'art. 20 del d.P.R. n. 902
del 1975 ha trasferito al Friuli-Venezia Giulia le funzioni
amministrative degli organi centrali dello Stato, previste dalle norme
sull'ordinamento delle Camere di commercio, poiché le dette funzioni
sono appunto amministrative e non normative; e comunque non riguardano
- si aggiunge - l'ordinamento ed il trattamento economico del
personale.
Eguale considerazione andrebbe fatta a proposito degli artt. 8, 9 e
12 del d.P.R. n. 1116 del 1965. Mentre l'art. 12 della legge n. 125 del
1968 (recante "nuove norme concernenti il personale delle Camere di
commercio"), là dove fa "salva la competenza riconosciuta alle Regioni
a statuto speciale", si riferirebbe unicamente all'originario Statuto
del Trentino-Alto Adige, che nell'art. 4, n. 13, attribuiva a quella
Regione (come l'attribuisce l'art. 4, n. 8 dello Statuto vigente)
competenza normativa in materia di "ordinamento delle camere di
commercio": con una disposizione che non trova corrispondenza nello
Statuto del Friuli-Venezia Giulia.
Significative, infine, sarebbero in tal senso le disposizioni della
l. 20 marzo 1975, n. 70 (sul "riordinamento degli enti pubblici e del
rapporto di lavoro del personale dipendente"), che mentre demandano
alle Regioni di legiferare sullo Stato giuridico e sul trattamento
economico del personale degli enti sottoposti al loro controllo e alla
loro vigilanza (art. 35), escludono invece espressamente le Camere di
commercio (art. 1).
2. - Si è costituita in giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia,
chiedendo il rigetto del ricorso.
La competenza regionale in tema di ordinamento delle Camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura deriverebbe dalla
competenza legislativa primaria, spettante alla Regione in ciascuna
delle quattro materie, nelle quali le Camere stesse sono chiamate a
svolgere la loro attività (ex art. 4, n. 2, 6 e 7 dello Statuto
speciale). Ed appunto per rendere operante tale competenza, le norme di
attuazione avrebbero puntualmente trasferito alla Regione le funzioni
amministrative statali, anche per la parte attinente all'ordinamento
delle Camere.
Secondo la difesa regionale, ciò risulterebbe in primo luogo dalla
lettura coordinata dell'art. 12 e degli artt. 8 - 10 del d.P.R. n. 1116
del 1965, nei quali, mentre si dispone che "nulla è innovato per
quanto riguarda l'ordinamento e le attribuzioni degli UPIC",
implicitamente si dà atto del trasferimento delle funzioni relative
all'ordinamento delle Camere. In secondo luogo - si osserva - ad
integrazione e chiarimento di quanto già emergeva dal citato d.P.R. n.
1116, l'art. 20 del d.P.R. n. 902 del 1975 esplicitamente stabilisce
che "in tutti i casi in cui le norme sull'ordinamento delle Camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle commissioni ed
uffici, costituiti presso le medesime, fanno riferimento a funzioni
amministrative di organi centrali e periferici dello Stato, a questi
s'intendono sostituiti gli organi della regione": il che implicherebbe
la potestà regionale di legiferare in materia, dato lo stretto
parallelismo esistente fra le funzioni amministrative e le funzioni
legislative della Regione medesima.
D'altra parte, tale potestà sarebbe già stata riconosciuta dalla
stessa Corte, nella sentenza n. 82 del 1970: con la quale fu esclusa la
competenza regionale riguardo alla nomina delle Commissioni previste
dall'art. 4 della legge 12 marzo 1968, n. 316 (sulla disciplina della
professione di agente e rappresentante di commercio), solo perché si
ritenne che l'attribuzione in esame non inerisse all'ordinamento delle
Camere. E nel medesimo senso sarebbe invocabile il ricordato art. 12
della legge n. 125 del 1968 (concernente il personale camerale).
Ciò posto, non gioverebbe rispondere che la potestà legislativa
locale sull'ordinamento degli enti comunque operanti nelle materie di
competenza regionale sia smentita dalla distinta ed espressa previsione
di competenza in tema di ordinamento degli enti dipendenti dalla
Regione: poiché argomenti del genere sarebbero privi di pregio, in
presenza di un "caos verbale" come quello caratterizzante le
disposizioni degli Statuti speciali.
3. - Nella pubblica udienza, entrambi le parti hanno ribadito le
rispettive conclusioni.
L'Avvocatura dello Stato ha in particolar modo sostenuto che la
materia dello stato giuridico ed economico del personale camerale non
potrebbe farsi ricadere nella competenza della Regione Friuli-Venezia
Giulia, neanche a voler ritenere che al legislatore locale spetti
disciplinare l'ordinamento delle Camere di commercio; ed ha richiamato
in tal senso gli artt. 3 e 36 della Costituzione. Per contro, la difesa
regionale ha tratto argomento dalla nuova definizione della materia
concernente l'"ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla
regione", attualmente stabilita dall'art. 13 del d.P.R. n. 616 del
1977. Considerato in diritto :
1. - Il ricorso in esame investe l'intera legge riapprovata il 28
settembre 1976 dal Consiglio regionale del Friuli- Venezia Giulia, per
disciplinare lo stato giuridico ed il trattamento economico del
personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura.
Il Presidente del Consiglio assume che la legge sia viziata per
incompetenza, in quanto alla Regione Friuli-Venezia Giulia farebbe
difetto la potestà legislativa in tema di ordinamento delle Camere di
commercio e di stato giuridico ed economico del personale ad esse
addetto. Da un lato, cioè, le Camere stesse non potrebbero venir
trattate alla stregua di enti strumentali della Regione, essendo invece
dotate "di un certo grado di indipendenza" nei confronti dell'apparato
regionale, implicitamente garantito dall'art. 5 della Carta
costituzionale. D'altro lato, la circostanza che le materie
dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
siano tutte attribuite alla Regione Friuli- Venezia Giulia dall'art. 4,
n. 2, n. 6 e n. 7, del relativo Statuto speciale, non comporterebbe uno
"specifico riconoscimento della competenza regionale" nel settore
considerato dalla legge impugnata: riconoscimento di cui non vi è
traccia - avverte il ricorrente - nelle disposizioni statutarie,
diversamente da ciò che si verifica nello Statuto del Trentino-Alto
Adige.
2. - Sotto entrambi gli aspetti, la questione è infondata.
Non è pertinente, anzitutto, il richiamo all'art. 5 della
Costituzione, per cui "la Repubblica ... riconosce e promuove le
autonomie locali", adeguando "i principi ed i metodi della sua
legislazione" - sia essa statale o regionale - "alle esigenze
dell'autonomia e del decentramento"; né occorre addentrarsi, per
averne la dimostrazione, nella problematica riguardante la natura delle
Camere di commercio, accertando se sia dato assimilarle - ed
eventualmente a quali effetti - agli enti territoriali minori,
puntualmente menzionati dagli artt. 114 e 128 Cost., ovvero agli "altri
enti locali" di cui si fa cenno negli artt. 118 e 130 della
Costituzione. Determinante è comunque la considerazione che, allo
stato attuale dell'ordinamento, le Camere di commercio non dispongono,
quanto al complessivo regime del loro personale, di alcuna autonomia
normativa, suscettibile di venire lesa dalla legge regionale impugnata.
Del resto, ben prima che fosse istituita la Regione Friuli-Venezia
Giulia, il trattamento del personale delle Camere formava invece
l'oggetto di regolamenti-tipo, imperativamente dettati - con riguardo a
tutto il territorio nazionale - per mezzo di decreti interministeriali.
Basti infatti ricordare il decreto del 1 marzo 1958, che sostituiva il
regolamento-tipo del 26 maggio 1937 (e successive modificazioni). Ed è
significativo che questo testo recasse continui e sistematici
riferimenti allo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con il d.P.R. n. 3 del 1957, sia per fissare il trattamento economico
dei dipendenti camerali, sia per regolare l'inizio del rapporto
d'impiego e le carriere del personale medesimo, sia per disciplinare la
cessazione del rapporto: senza mai consentire che siffatte disposizioni
regolamentari fossero autonomamente derogabili da parte di ciascuna
singola Camera.
Sostanzialmente identica è anche l'ispirazione del successivo
regolamento-tipo, approvato con d.m. 16 marzo 1970 - in base
all'espressa previsione dell'art. 3, secondo comma, della legge 23
febbraio 1968, n. 125 - ed ancora vigente alla data del ricorso in
esame, salve alcune modifiche non incidenti sui motivi del ricorso
stesso. Gli artt. 3, quarto comma, 4, primo comma, 5, ultimo comma, 11,
terzo comma, 12, primo comma, 21, primo e secondo comma, 25, ultimo
comma, 26, secondo comma, 30, 33, ultimo comma, 37, 38, 39, 48, ultimo
comma, 50, 55, ultimo comma, 60 cpv., 63, primo comma, 65, primo comma,
94, 96, primo comma, 100, 104 insistono infatti nell'equiparare il
personale delle Camere di commercio al personale statale; tanto è vero
che la norma di chiusura contenuta nell'art. 105 richiama, "per tutto
quanto non esplicitamente stabilito nel presente regolamento, ... le
disposizioni vigenti, in materia di stato giuridico, per i dipendenti
civili dello Stato". Ciò che più conta, il regolamentotipo del 1970
è ancor più dettagliato che il corrispondente testo del 1958; e al
pari di esso non lascia alle singole Camere significativi spazi di
autoorganizzazione, interferenti con le norme generali in tema di stato
giuridico ed economico del personale. Né, sotto questo profilo, la
situazione muta per effetto del sopravvenuto decreto interministeriale
2 marzo 1981, approvativo del nuovo regolamento-tipo per il personale
delle Camere stesse: sia perché tale testo riproduce in gran parte le
disposizioni previgenti, e comunque ripresenta la struttura del
regolamento del 1970; sia perché esso continua a rinviare alla
disciplina dei dipendenti civili dello Stato, tanto per mezzo di una
nutrita serie di specifici disposti, quanto con la norma di chiusura
dell'art. 111.
Così stando le cose, è chiaro che l'equiparazione progettata dal
legislatore del Friuli-Venezia Giulia, per cui il trattamento dei
dipendenti camerali dovrebbe esser disciplinato in linea di massima -
dalle norme concernenti il personale della Regione (secondo i criteri
di inquadramento fissati dall'art. 2 della legge in questione), non
verrebbe a privare le Camere di nessuna sfera di competenza e di
autodeterminazione, che sia loro riservata sul piano nazionale. E non
si può dire che le Camere stesse risultino in sostanza degradate ad
enti strumentali della Regione, per il solo fatto che lo stato del loro
personale venga modellato sull'ordinamento dei dipendenti regionali.
S'intende, viceversa, che i richiami alla legge regionale 5 agosto
1975, n. 48 ("Stato giuridico e trattamento economico del personale
della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia"), non concretano altro
che un punto di riferimento, allo stesso modo dei richiami allo statuto
degli impiegati civili dello Stato, operati nei predetti decreti
interministeriali. A loro volta, anzi, le due discipline così
richiamate possono considerarsi fondamentalmente affini, dato il
principio dettato dall'art. 68, secondo comma, dello Statuto speciale
del Friuli-Venezia Giulia, per cui "le norme sullo stato giuridico ed
il trattamento economico del personale del ruolo regionale devono
uniformarsi alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento
economico del personale statale".
3. - D'altra parte, non è fondato l'assunto che l'ordinamento
delle Camere di commercio esorbiti dalle materie elencate nell'art. 4
dello Statuto speciale del Friuli- Venezia Giulia.
Vero è che tale Statuto non inserisce le Camere stesse, né sotto
il profilo funzionale né sotto il profilo strutturale, fra gli oggetti
della competenza legislativa regionale piena o primaria (e nemmeno vi
accenna nei successivi articoli); sicché, per il Friuli-Venezia
Giulia, manca una puntuale attribuzione statutaria, del genere di
quella risultante dall'art. 4, n. 8, del vigente Statuto per il
Trentino-Alto Adige (come pure dall'art. 4, n. 13, dell'originario
Statuto del 1948). Ma l'espressa previsione dell'"ordinamento delle
camere di commercio" rispondeva e risponde, nel caso del Trentino- Alto
Adige, a ragioni del tutto peculiari, che non trovano riscontro nel
caso del Friuli-Venezia Giulia.
Secondo lo Statuto del 1948, le materie in cui agiscono le Camere
venivano divise fra la Regione e le Province di Trento e di Bolzano,
nel senso che alla competenza regionale appartenevano l'"agricoltura" e
l'"incremento della produzione industriale e delle attività
commerciali", mentre alla competenza provinciale residuava
l'"artigianato"; ed un'ulteriore sfasatura discendeva da ciò che
l'"agricoltura" rientrava fra le materie di competenza primaria, mentre
l'"incremento della produzione industriale..." era fatto ricadere nella
competenza ripartita: sicché risultava comunque opportuno chiarire a
quale ente autonomo spettasse, ed a quale titolo, disciplinare le
Camere di commercio. Ma questa esigenza si dimostra ancora più
pressante alla stregua dell'attuale Statuto, che affida alle Province
sia l'"artigianato", sia l'"agricoltura", sia il "commercio" e
l'"incremento della produzione industriale": con la conseguenza che,
per mantenere la competenza regionale sull'"ordinamento delle camere di
commercio", si è reso indispensabile continuare ad enuclearlo,
separandolo nettamente dai settori pertinenti alle varie funzioni delle
Camere medesime. Il che, viceversa, non si verifica affatto secondo lo
Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, cui spettano tanto
l'"agricoltura" e l'"artigianato" quanto l'"industria e commercio"
(cfr. l'art. 4, n. 2, n. 6 e n. 7), senza alcuna distinzione per ciò
che riguarda il tipo della relativa competenza.
Ne segue che dal silenzio delle disposizioni statutarie per il
Friuli-Venezia Giulia, circa l'ordinamento delle Camere di commercio,
non può trarsi alcuno spunto atto a risolvere la presente
controversia. Al contrario, vale anche in tal campo la regola - già
messa in evidenza dalla Corte (nelle sentenze n. 62 e n. 178 del 1973)
e poi canonizzata dall'art. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977 - per cui gli
"enti pubblici locali" operanti nelle materie di competenza propria
delle Regioni, pur restando concettualmente distinti dagli enti
strumentali o "para-regionali", sono in vario senso assoggettati ai
poteri regionali di supremazia, prestandosi dunque a venire riordinati
e riorganizzati da parte delle Regioni medesime. Ed effettivamente,
quanto alle Camere di commercio del Friuli-Venezia Giulia, di questo
criterio hanno fatto ripetuta applicazione le norme di attuazione
statutaria e la giurisprudenza della Corte stessa.
In un primo tempo, l'art. 8 del d.P.R. n. 1116 del 1965 ha
trasferito all'Amministrazione regionale la generalità delle
"attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia
di industria e commercio" (nonché in tema di artigianato), con una
formula implicitamente comprensiva dei poteri relativi all'assetto
delle Camere di commercio: com'era confermato dall'art. 9 del decreto
stesso, secondo il quale i "poteri di vigilanza" concernenti i compiti
demandati alle Camere "per esigenze statali" continuano invece a venire
esercitati dal Ministero dell'industria e del commercio, ed anche dal
successivo art. 10, in cui s'attribuisce espressamente alla Regione -
ma "entro i limiti massimi previsti dalle leggi dello Stato, d'intesa
col Ministero dell'industria e del commercio" - la determinazione
dell'"aliquota dell'imposta camerale", da applicare nella
circoscrizione di ciascuna Camera. Su questa base, la Corte ha potuto -
nella sentenza n. 82 del 1970 - definire le Camere di commercio del
Friuli-Venezia Giulia quali "enti pubblici locali... soggetti alla
competenza regionale", sia pure "nei limiti fissati dalle norme
statutarie e di attuazione", per la "tutela di interessi generali". E
la Regione ha conseguentemente stabilito, nel periodo intercorso fra il
1968 ed il 1975, una serie di disposizioni legislative riguardanti le
Camere, anche nel senso di dettare provvedimenti a favore del loro
personale (mediante la legge 22 luglio 1969, n. 16).
In un secondo tempo, per coinvolgere nel trasferimento alcune
residue riserve di competenza statale e per troncare i dubbi
interpretativi precedentemente insorti, l'art. 20, primo comma, del
d.P.R. n. 902 del 1975 ha quindi precisato che "in tutti i casi in cui
le norme sull'ordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura e delle commissioni e degli uffici,
costituiti presso le medesime, fanno riferimento a funzioni
amministrative di organi centrali o periferici dello Stato, a questi
s'intendono sostituiti gli organi della Regione". Di fronte ad un
disposto così chiaro, cui non si accompagnano eccezioni di sorta, non
è dato replicare - come fa la parte ricorrente - che la submateria
dello stato giuridico ed economico del personale camerale non sarebbe
interessata dal trasferimento; e che, in ogni caso, il passaggio delle
funzioni amministrative non implicherebbe l'attribuzione delle
corrispondenti potestà legislative.
Da un lato, non è esatto che gli organi centrali dello Stato non
siano titolari di funzioni amministrative pertinenti ai ruoli delle
Camere ed al trattamento dei loro dipendenti: va infatti ricordato,
nuovamente, che il regolamento-tipo per il personale in questione è
stato approvato e modificato per mezzo di decreti interministeriali, in
cui si attribuiscono - del resto specifiche funzioni al Ministero
competente, sia quanto alle dotazioni organiche delle Camere, sia
quanto alle assunzioni nei posti disponibili, sia quanto alla cassa
pensioni ed alla cassa di previdenza, sia quanto a tutte le
deliberazioni concernenti il personale "adottate dalla Giunta Camerale
in veste di Consiglio di Amministrazione" (cfr. gli artt. 2 cpv., 3,
terzo comma, 75, terzo comma, 80, penultimo ed ultimo comma, 93 del
citato d.m. 16 marzo 1970, vigente all'atto dell'entrata in vigore del
d.P.R. n. 902 del 1975); e nulla consente di affermare che funzioni del
genere siano state complessivamente sottratte al trasferimento, tanto
più che nell'ordinamento di un ente è naturalmente incluso lo stato
giuridico ed economico del suo personale (come la Corte ha chiarito,
relativamente ai dipendenti delle Regioni ordinarie, sin dalla sentenza
n. 40 del 1972). D'altro lato, la Corte ha più volte riaffermato (da
ultimo, nella sentenza n. 70 del 1981) la regola del parallelismo tra
funzioni amministrative e legislative regionali, senza di che
rimarrebbe insoddisfatta la stessa esigenza di legalità
dell'amministrazione: regola che deve applicarsi nel caso in esame, non
essendo in discussione che il trasferimento disposto dall'art. 20,
primo comma, del d.P.R. n. 902 del 1975 riguardi funzioni
amministrative statutariamente proprie della Regione Friuli-Venezia
Giulia, non già funzioni statali delegate.
Né giova ipotizzare - seguendo le argomentazioni svolte
dall'Avvocatura dello Stato nella pubblica udienza - che il particolare
trattamento del personale camerale del Friuli- Venezia Giulia, quale è
stato previsto dalla legge regionale impugnata, possa violare il
combinato disposto degli artt. 3 e 36 della Costituzione. Qualunque sia
la fondatezza di questa censura, essa non incide sulla competenza
regionale in materia di ordinamento delle Camere di commercio, ma
riguarda solo il modo di esercizio della competenza stessa, che si
assume lesivo - nella specie - dei citati principi costituzionali.
Posta in questi termini, pertanto, si tratta di una censura
completamente nuova, che la Corte non può prendere in esame, dal
momento che essa non trova corrispondenza nei motivi del ricorso,
collegandosi anzi a parametri del tutto diversi da quelli che il
Presidente del Consiglio dei ministri aveva inizialmente richiamato.
4. - Fermo rimane, tuttavia, che il ricorso va rigettato alla
stregua della disciplina legislativa statale attualmente in vigore. È
infatti ben noto che l'assetto delle Camere di commercio si presenta
lacunoso e per diversi aspetti provvisorio, da quando le Camere stesse
sono state ricostituite, in virtù del decreto legislativo
luogotenenziale n. 315 del 1944: non ha avuto un seguito compiuto il
preannuncio di una nuova disciplina legislativa sulla costituzione, sul
personale e sul funzionamento delle Camere, già contenuto nell'art. 8,
primo comma, del decreto predetto; e non è stato neppure adempiuto
l'ulteriore impegno di adottare una "legge di riforma dell'ordinamento
camerale e del relativo finanziamento", assunto dall'art. 64 cpv. del
d.P.R. n. 616 del 1977.
Ma la Regione Friuli-Venezia Giulia non può vedersi precluso, in
difetto di tale riforma, l'esercizio delle competenze che le spettano
in materia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge regionale riapprovata dal Consiglio della Regione
Friuli-Venezia Giulia il 28 settembre 1976 (recante "Stato giuridico e
trattamento economico del personale delle Camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura del Friuli-Venezia Giulia"),
proposta in riferimento agli artt. 5 della Costituzione e 4 dello
Statuto speciale della Regione medesima, con il ricorso indicato in
epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte