Sentenza n. 65/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/03/1987 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge
20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale
nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) promosso con
l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1978 dalla Corte d'Appello di
Firenze nel procedimento civile vertente tra, Monte dei Paschi di
Siena e Marsili Claudio ed altri iscritta al n. 643 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 325 dell'anno 1979;
Visto l'atto di costituzione del Monte dei Paschi di Siena nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Uditi l'avv. Renato Scognamiglio per il Monte dei Paschi di Siena
e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto Il 28 aprile 1975 i segretari provinciali delle F.I.B. - C.I.S.L.,
F.I.D.A.C. - C.G.I.L., U.I.B. - U.I.L. ricorrevano al Pretore di
Pisa, ai sensi dell'art. 28 Statuto dei lavoratori (legge n. 300/70)
chiedendo che fosse dichiarato nullo il trasferimento di Barbini
Paolo, dirigente di R.A.S., disposto dal Monte dei Paschi di Siena,
dalla filiale di S. Giuliano a quella di Pescia, in quanto privo del
nulla osta della competente associazione sindacale, prescritto
dall'art. 22 dello Statuto dei lavoratori.
Il Pretore con decreto accoglieva la domanda.
Si opponeva il Monte dei Paschi di Siena sostenendo che dovevano
essere applicate le limitazioni numeriche di cui all'art. 23 dello
stesso Statuto.
Il Tribunale di Siena rigettava l'opposizione.
Appellava il Monte dei Paschi di Siena.
La Corte d'Appello di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe,
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 22
citato in quanto non potevano trovare applicazione le limitazioni
numeriche di cui all'art. 23 trattandosi di due diverse fattispecie e
la norma così interpretata violava l'art. 41 Cost.
Invero, i trasferimenti potevano essere bloccati in toto mediante
la nomina a dirigente delle R.A.S. di tutti i dipendenti e mediante
il diniego dei nulla-osta, di guisa che risultava annullato il potere
di organizzazione dell'azienda garantito all'imprenditore dall'art.
41 Cost.
L'ordinanza veniva regolarmente pubblicata e comunicata.
Il Monte dei Paschi di Siena, costituitosi in giudizio, si
riservava memoria illustrativa.
Il Presidente del Consiglio dei ministri interveniva a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato la quale sosteneva la infondatezza della
questione perché la norma censurata andava interpretata nel senso
della estensione anche alla fattispecie delle limitazioni numeriche
previste dall'art. 23 dello Statuto dei lavoratori per identità di
ratio ed inoltre la fraudolenta estensione della nomina a dirigente
delle R.A.S. poteva essere repressa mediante le norme sui negozi
fraudolenti ed illeciti.
Nell'imminenza dell'udienza il Monte dei Paschi di Siena
presentava memoria nella quale condivideva le argomentazioni
dell'Avvocatura dello Stato ed, in alternativa, sosteneva la
fondatezza della questione in quanto non potevano trovare
applicazione le norme sui contratti fraudolenti e sulla simulazione. Considerato in diritto
1. - La Corte di Appello di Firenze dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 22 dello Statuto dei lavoratori (l. n.
300/70) interpretato nel senso che ai trasferimenti dei dirigenti
delle R.A.S. ivi previsti non si applicano le limitazioni numeriche
di cui al successivo art. 23 che regola i permessi retribuiti,
sicché risulterebbe violato l'art. 41 Cost. in quanto la mancanza di
limitazioni renderebbe del tutto nullo il potere di organizzazione
dell'azienda garantito all'imprenditore.
2. - La questione è inammissibile.
Invero, l'ordinanza di remissione non contiene alcuna motivazione
sulla rilevanza. La Corte remittente si è limitata ad affermarne
apoditticamente l'esistenza ma non ha minimamente accennato al numero
dei dirigenti R.A.S. esistenti presso la filiale di appartenenza del
trasferito. Detto accertamento era necessario ed indispensabile ai
fini della verifica della concreta ed effettiva operatività
dell'eventuale limitazione numerica di cui all'art. 23 dello Statuto
dei lavoratori.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei
lavoratori), sollevata, in riferimento all'art. 41 Cost., dalla Corte
di Appello di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte