Corte costituzionale

Ordinanza n. 65/1991

Altra decisione · depositata il 08/02/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo

comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela

sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della

gravidanza), emessa il 28 luglio 1990 dal Giudice tutelare presso la

Pretura di La Spezia sull'istanza proposta da Di Bonito Maura,

iscritta al n. 647 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Udito nella camera di cosiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, con ordinanza del 28 luglio 1990, il Pretore di La

Spezia, in funzione di giudice tutelare, investito del procedimento

di volontaria giurisdizione previsto dall'art. 12 della legge 22

maggio 1978, n. 194, e concernente l'interruzione volontaria della

gravidanza da parte di minore degli anni diciotto, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale del predetto art. 12,

limitatamente all'inciso "o sconsiglino", in riferimento agli artt.

24 e 30 della Costituzione;

che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in cui

consentirebbe al giudice tutelare di autorizzare la minore a decidere

l'interruzione della gravidanza senza che ne siano informati i

genitori, qualora sussistano "seri motivi", non solo che

"impediscano", ma che anche semplicemente "sconsiglino" la

consultazione di questi ultimi o di uno di essi;

che il giudice rimettente ricorda di avere già sollevato la

medesima questione, che è stata decisa con ordinanza n. 14 del 1989,

nel senso della manifesta infondatezza, anche alla luce del

precedente giurisprudenziale intervenuto sempre sulla stessa

questione (sentenza n. 109 del 1981);

che, tuttavia, dissentendo dalle argomentazioni contenute nelle

due cennate pronunce, lo stesso giudice a quo esclude di avere la

possibilità di consultare il genitore non informato, per acquisirne

l'assenso ove lo ritenga opportuno, perché il tenore letterale della

norma impugnata sembrerebbe consentire tale accertamento nella sola

fase amministrativa che precede la trasmissione degli atti al giudice

tutelare, da parte quindi della struttura sanitaria e non anche nel

corso del procedimento di giurisdizione volontaria;

che, comunque, ogni prudente valutazione del giudice in

proposito non assicurerebbe sufficientemente la tutela del diritto

soggettivo di difesa del genitore non informato, tutela che non può

essere il risultato di una benevola concessione dell'autorità

giudiziaria, ma che deve godere di una incondizionata e non eventuale

garanzia;

che, in conclusione, ritenendo ancora valide e insuperate le

ragioni già sottoposte alla valutazione di questa Corte, il giudice

a quo ripropone la questione di legittimità costituzionale, ponendo

in evidenza che il diritto soggettivo, sostanziale e processuale, dei

genitori della minorenne non può soffrire restrizioni all'infuori

del caso di "incapacità" dei medesimi, sì che nessun intervento

sostitutivo, oltre i limiti indicati nell'art. 30 della Costituzione,

sarebbe legittimo, e che quando, come nella fattispecie, concorrano

più diritti, tutti di valenza costituzionale, non sarebbe

ammissibile che uno di essi sia sacrificato in funzione dell'altro;

che non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

né si è costituita la parte privata;

Considerato che dagli atti di causa risulta che è sopravvenuto

l'assenso di entrambi i genitori per l'interruzione della gravidanza

della minore, la quale è stata già sottoposta al richiesto

intervento da parte della struttura sanitaria, e che di ciò è stata

data notizia al giudice tutelare da parte della unità sanitaria

locale competente, con nota in data 18 settembre 1990;

che tali fatti appaiono suscettibili di esplicare, in relazione

al rapporto processuale dedotto innanzi al giudice rimettente, una

concreta incidenza sui provvedimenti da adottare (ordinanza n. 250

del 1990) e, quindi, sulla rilevanza della questione, donde la

necessità di disporre la restituzione degli atti al giudice a quo

per un riesame di tale rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di La Spezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte