Sentenza n. 66/1966
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1966 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 225r.d. 773/1931
- art. 225r.d. 635/1940
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 225 del
regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con R. D. 6 maggio 1940, n. 635, promosso con
ordinanza emessa dal Pretore di Pizzo il 30 giugno 1965 nel
procedimento penale a carico di Pasceri Nicola, iscritta al n. 205 del
Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 297 del 27 novembre 1965.
Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio.
Motivazione
Ritenuto in fatto .
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del sig. Nicola
Pasceri il Pretore di Pizzo, accogliendo un'eccezione sollevata dalla
difesa dell'imputato, ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 225 del
R. D. 6 maggio 1940, n. 635.
Nell'ordinanza - emessa nella pubblica udienza del 30 giugno 1965 -
il Pretore osserva che la norma impugnata, la quale prevede che gli
esercenti mestieri girovaghi presentino all'autorità di pubblica
sicurezza dei comuni che essi percorrono il certificato di iscrizione
previsto dall'art. 121 del R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e conferisce
alla predetta autorità la facoltà di imporre limitazioni di tempo e
di ambiente, appare in contrasto con gli artt. 41, 16, 13 e 3 della
Costituzione in quanto: a) la presentazione del certificato al fine del
visto si risolve in una non giustificata restrizione della libertà
commerciale; b) la disposizione impugnata crea una disuguaglianza in
relazione ad altre categorie di commercianti e rende possibile la
determinazione di limitazioni diverse da comune a comune e perfino
nell'ambito territoriale dello stesso comune; c) il potere conferito
all'autorità di pubblica sicurezza è svincolato dalla sussistenza di
concrete situazioni che possano legittimarne l'esercizio; d) la
limitazione di tempo e di ambiente, disposta in riferimento ad una
concreta domanda di visto, determina una limitazione di indole
strettamente personale.
2. - L'ordinanza è stata ritualmente notificata all'imputato non
comparso ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; è stata
comunicata ai Presidenti delle due Camere ed è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 27 novembre 1965. Nel presente giudizio
non vi è stata costituzione di parte e non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri. La causa viene pertanto decisa
in camera di consiglio. Considerato in diritto :
La norma denunziata è contenuta nel R. D. 6 maggio 1940, n. 635,
relativa al "regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773, sulle leggi di pubblica sicurezza", emesso su parere del
Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri. Il
provvedimento non ha forza di legge e pertanto la questione di
legittimità costituzionale è da ritenersi inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 225 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza (R. D. 18 giugno 1931, n. 773), approvato
con R. D. 6 maggio 1940, n. 635, sollevata dal Pretore di Pizzo con
ordinanza 30 giugno 1965 in riferimento agli artt. 41, 16, 13 e 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte