Sentenza n. 66/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/03/1974 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 379/1967
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo e
quarto comma, della legge 29 maggio 1967, n. 379 (Modificazione alle
norme sulla riforma fondiaria), promosso con ordinanza emessa il 25
agosto 1971 dal tribunale di Avezzano nel procedimento civile vertente
tra De Joris Enrico ed altri e l'Ente Fucino ed altri, iscritta al n.
393 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971.
Visti l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri
e di costituzione dell'Ente Fucino;
udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1974 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Ente Fucino.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento civile vertente tra De Joris Enrico
ed altri contro De Joris Mario ed altra nonché l'Ente Fucino, il
tribunale d'Avezzano ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, commi terzo e quarto, della legge 29
maggio 1967, n. 379, in relazione agli artt. 3 e 42, commi terzo e
quarto, della Costituzione.
La norma denunciata disciplina il subentro all'assegnatario,
deceduto prima che sia stato pagato il prezzo di riscatto, nel rapporto
di assegnazione e vendita del terreno di riforma, dei suoi discendenti
in linea retta, o, in mancanza di questi, del coniuge di lui, sempre
che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'art. 16 della
legge 12 maggio 1950, n. 230. L'assegnazione è fatta all'avente
diritto designato dal testatore, o, in mancanza di tale designazione,
dai coeredi. In caso di disaccordo tra loro decide l'autorità
giudiziaria, su istanza degli interessati o dell'Ente, con riguardo
alle condizioni ed attitudini professionali.
Secondo il tribunale, se in occasione della originaria assegnazione
sussiste solo un interesse legittimo in favore del richiedente, una
volta avvenuta l'assegnazione, in caso di morte dell'assegnatario, i
successibili hanno un vero e proprio diritto soggettivo perfetto al
subentro, sempre che sussistano le condizioni di legge.
Sembra, quindi, al Collegio che il comma quarto della disposizione
contrasti con gli artt. 3 e 42, commi terzo e quarto, della
Costituzione. Detta norma, infatti, per il soddisfacimento delle quote
di eredità in favore degli eredi, esclusi dall'assegnazione,
attribuisce un diritto di credito, nei confronti dell'unico
subentrante, nei soli limiti della somma risultante dall'ammontare
delle annualità pagate dal dante causa, aumentato dell'incremento del
valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti apportati
dall'assegnatario deceduto. Il credito dei coeredi esclusi può anche
essere pagato in rate, comprensive dell'interesse legale, in un periodo
di 10 anni. Ciò mentre la stessa legge n. 379 del 1967 sottolinea
esplicitamente la differenza tra "il prezzo politico di assegnazione" e
l'effettivo valore del fondo, ad avvenuto riscatto. Infatti, l'art. 4
del testo collega il prezzo di vendita, dopo il riscatto, alla volontà
del proprietario sia pur condizionandola a limiti di congruità
determinati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Verrebbe, così, a determinarsi una disparità di trattamento tra
soggetti che pur il legislatore pone sullo stesso piano dei diritti e
ciò in violazione dell'art. 3 della Costituzione. Ed anche a voler
ritenere che l'assegnazione in favore di uno solo dei coeredi
costituisca una forma anomala di esproprio in danno degli altri, per
altro verso la norma impugnata violerebbe la Costituzione e
propriamente il comma terzo dell'art. 42, in quanto l'indennizzo
corrisposto agli esclusi sarebbe enormemente sproporzionato rispetto
all'effettivo valore del bene.
Il contrasto con l'ultimo comma dell'art. 42 della Costituzione
discenderebbe poi dalla circostanza per cui il legislatore avrebbe
disciplinato una forma di successione, relativamente a soggetti posti
sullo stesso piano, in modo da favorire sproporzionatamente uno di loro
con danno degli altri.
Si lamenta infine che il più volte menzionato art. 7 della legge
379 del 1967 al terzo comma sancisca che, in caso di disaccordo tra
coeredi, decide l'autorità giudiziaria "con riguardo alle condizioni
ed attitudini personali".
Tale disposto violerebbe l'ultimo comma dell'art. 42 della
Costituzione, che assegna al legislatore il compito di fissare le norme
sulla successione legittima e testamentaria. Invece, nella specie, è
rimessa all'arbitrio del giudice la designazione di colui che deve
succedere nel rapporto di assegnazione, non potendosi escludere, a
priori, che sussistano, in fatto, delle situazioni omologhe. Il
legislatore, in proposito, si è limitato ad indicare il criterio delle
"condizioni ed attitudini personali" criterio che lascia ampio campo al
potere discrezionale che non dovrebbe essere consentito al giudice, in
tema di diritti soggettivi perfetti.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per
concludere per l'infondatezza della questione.
Secondo l'Avvocatura l'assegnazione delle terre nelle zone di
riforma fondiaria affonda le sue radici nel pubblico fine perseguito
dalle leggi sulla riforma fondiaria, talché essa viene a coincidere
con i fini pubblici dell'Ente.
Il rapporto principale tra Ente e coltivatore avrebbe quindi,
carattere pubblico e dovrebbe essere inquadrato nel più ampio schema
delle concessioni; in questa sfera pubblicistica si inserirebbe anche
il rapporto contrattuale in senso stretto, ma i correlativi diritti e
gli obblighi derivanti fra le parti resterebbero sempre subordinati al
fine pubblico perseguito dall'Ente, fine pubblico che acquista
rilevanza decisiva nella causa del rapporto pattizio.
È solo al momento del pagamento di tutte le rate che
l'assegnatario acquisterebbe la proprietà completa della cosa come se
l'avesse appunto acquistata a rate, ma durante il periodo trentennale
stabilito per l'ammortamento del prezzo eserciterebbe un potere di
fatto a titolo di godimento, non di proprietà, quale detentore e non
possessore del fondo.
La particolare situazione conseguente alla "assegnazione"
dispiegherebbe i suoi effetti anche per quanto riguarda il c.d.
"subentro" all'assegnatario morto prima del riscatto, "subentro" che,
sebbene sia stato ritenuto dia luogo ad una forma di successione
anomala, in realtà, tenendo conto dei principi informatori del sistema
nonché della natura della originaria assegnazione, si attuerebbe al di
fuori degli schemi tipici della successione, sia legittima, sia
testamentaria.
Rettamente inquadrato l'istituto del c.d. "subentro", ben si
intenderebbe come nessuna delle censure di illegittimità
costituzionale possa ritenersi fondata, in quanto la posizione dei
coeredi è particolare: tutti hanno diritto ad essere preferiti
nell'assegnazione rispetto ai terzi, ma nei rapporti interni sono
titolari di una mera aspettativa ad essere scelti.
Pertanto nessuna ingiustificata disparità di trattamento verrebbe
a determinarsi per il fatto che i coeredi esclusi hanno diritto a
concorrere solamente sulla quota di ammortamento e sull'aumento di
valore arrecato al fondo dal momento che ciò che è caduto in
successione non sarebbe il bene - fondo ma il bene - quota
d'ammortamento (più l'eventuale aumento di valore).
Né certamente potrebbe parlarsi di violazione dell'art. 42, comma
terzo, della Costituzione (per essere l'indennizzo corrisposto agli
esclusi sproporzionato rispetto all'effettivo valore del bene) dal
momento che la somma sulla quale si apre il concorso dei coeredi non
costituirebbe un indennizzo per una espropriazione forzata dal fondo
assegnato, perché il fondo stesso non è mai entrato nel patrimonio
dei coeredi, mentre la somma a questi ultimi attribuita sarebbe
solamente una parte dell'eredità del de cuius attribuita in via
successoria.
Una volta, poi, esclusa la natura successoria del "subentro",
sarebbe evidente l'erroneità di prospettare la violazione dell'art.
42, ultimo comma, della Costituzione.
Anche a volersi attenere alle prospettazioni seguite nell'ordinanza
di rimessione, non sarebbe difficile intendere l'inconsistenza dei
dubbi di legittimità costituzionale che il tribunale ha ritenuto di
sollevare, in quanto nella successione cadrebbe solamente la quota di
ammortamento, avendo riguardo l'intero sistema delle leggi relative
alla riforma fondiaria in ordine al prezzo di assegnazione che,
ovviamente, prescinde dalla valutazione diversa che possa farsi del
terreno secondo calcoli correnti.
In sostanza l'errore di fondo del ragionamento seguito dal
tribunale di Avezzano, risiederebbe nel fatto di non aver considerato
che al momento dell'apertura della successione non sono in questione i
diritti dominicali su di un fondo, ma i diritti discendenti da un
particolare rapporto determinabili nel loro valore con riferimento
all'ammontare delle annualità versate dal dante causa più gli
eventuali incrementi del fondo medesimo.
Del resto, l'ordinamento già conoscerebbe discipline analoghe,
così come nella legislazione relativa alle case popolari ed a quelle
costruite con il concorso finanziario dello Stato, che demanda
all'autorità giudiziaria la scelta dell'erede assegnatario
dell'alloggio; in successione, cioè entra la quota di ammortamento
già pagata dal de cuius e solo su di essa vanno soddisfatte le ragioni
degli altri coeredi, prescindendo dal valore venale che potrebbe avere
(ma non ha, perché bene fuori commercio) l'alloggio al momento della
successione.
Quanto, poi, al denunciato contrasto della norma impugnata con il
terzo comma dell'art. 42 della Costituzione si rileva come non sia dato
ravvisare in alcun modo, nel sistema predisposto dal legislatore, una
"forma anomala di espropriazione" e tantomeno un "indennizzo...
enormemente sproporzionato all'effettivo valore del bene".
Quanto, infine, al ventilato contrasto della norma denunciata con
il quarto comma dell'art. 42 della Costituzione sotto il già accennato
profilo che il potere - dovere concesso al giudice di stabilire chi
debba subentrare nel rapporto di assegnazione, tenendo conto delle
"condizioni ed attitudini personali", inciderebbe inammissibilmente
sulla sfera giuridica pienamente protetta dei coeredi esclusi dal
subentro, si rileva, fermo quanto già osservato in ordine alla
inipotizzabilità stessa di una "successione" nel c.d. "subentro", che
la Carta rinvia alla legge per fissarne "le norme ed i limiti" e con la
norma denunciata il legislatore demanda al giudice di scegliere,
nell'ambito di un corretto e logico criterio direttivo, chi debba
subentrare nel rapporto di assegnazione. Considerato in diritto :
1. - Il giudice a quo solleva la questione di legittimità
costituzionale rispetto all'art. 7, commi terzo e quarto, della legge
n. 379 del 1967 in riferimento agli articoli 3 e 42, commi terzo e
quarto, della Costituzione, sostenendo che, ai termini della norma
impugnata, mentre, in occasione dell'assegnazione originaria del
terreno da parte dell'ente riforma, esiste solo un interesse legittimo
a favore del richiedente, una volta avvenuta l'assegnazione, i
successibili dell'assegnatario deceduto prima del riscatto avrebbero
invece un diritto soggettivo perfetto di subentrare in sua vece
nell'assegnazione, sempre che sussistano riguardo ad essi, le
condizioni di legge.
Partendo da queste premesse, il tribunale di Avezzano ritiene che
il quarto comma del citato art. 7 della legge n. 379 del 1967,
attribuendo agli eredi esclusi dall'assegnazione nei confronti
dell'unico subentrante un diritto di credito nei limiti della somma
risultante dall'ammontare delle annualità pagate dal dante causa,
aumentata dell'incremento del valore del fondo per effetto dei
miglioramenti apportati dall'assegnatario deceduto, creerebbe una
disparità di trattamento fra coeredi che il legislatore pone sullo
stesso piano dei diritti con conseguente violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
Sempre secondo il giudice a quo l'assegnazione in favore di uno
solo dei coeredi costituirebbe una forma sia pure anomala di esproprio
senza corrispondente indennizzo in contrasto con l'art. 42 comma terzo
della Costituzione, in quanto la somma corrisposta agli esclusi sarebbe
del tutto sproporzionata al valore effettivo del bene. La disposizione
del terzo comma del più volte citato art. 7 della legge n. 379 del
1967, il quale dispone che in caso di disaccordo fra coeredi, la
decisione circa l'assegnazione del fondo e la scelta dell'assegnatario
spetti all'autorità giudiziaria con riguardo alle condizioni ed
attitudini di questo, violerebbe l'ultimo comma dell'art. 42 della
Costituzione che assegna al legislatore il compito di fissare le norme
ed i limiti della successione legittima e testamentaria.
2. - La questione è infondata. La premessa da cui parte
l'ordinanza in epigrafe è errata in quanto l'assegnazione dei terreni
fatta dagli speciali enti di riforma fondiaria non è identificabile
con negozi di diritto privato, ma si differenzia nettamente da questi
avendo finalità di natura pubblicistica e comportando una
regolamentazione diretta al conseguimento di tali scopi.
L'assegnatario nel periodo intercorrente fra l'assegnazione ed il
pagamento integrale delle annualità previste non ha sul terreno
assegnato un diritto di proprietà o altro diritto reale (art. 17 della
legge n. 230 del 1950), essendo, come riconosciuto dalla giurisprudenza
della Cassazione, detentore dell'immobile ed esercitando su questo un
potere di fatto a titolo di godimento. I soli beni che per effetto
dell'assegnazione operata a suo favore entrano nel suo patrimonio prima
del riscatto sono, oltre al credito relativo alle quote di ammortamento
versate, anche l'eventuale aumento del valore del fondo per effetto dei
miglioramenti da lui apportati.
Pertanto, nel caso di decesso dell'assegnatario nel periodo
anteriore al riscatto, oggetto di successione a favore dei suoi eredi
non possono essere diritti dominicali sul fondo che il defunto non
aveva, ma diritti che in conseguenza dell'assegnazione esistevano nel
suo patrimonio e che sono stati sopra indicati, cioè il credito
relativo alla somma risultante dall'ammontare delle quote di
ammortamento versate e dall'eventuale aumento del valore del fondo.
Questi diritti successori sono pienamente riconosciuti e tutelati
nell'art. 7 della legge n. 379 del 1967.
Gli eredi testamentari e legittimi non subentrano per proprio
diritto successorio nell'assegnazione del fondo, assegnazione che è
atto amministrativo compiuto dall'ente di riforma. Nel caso di morte
dell'assegnatario prima del riscatto il legislatore disciplina
l'assegnazione nel rispetto delle finalità pubblicistiche della
riforma fondiaria e dell'esigenza che per la realizzazione di tali
finalità il fondo sia assegnato ad un solo soggetto, in modo che siano
tutelate anche quelle che possono essere le aspettative dei discendenti
in linea retta e, in mancanza di questi, del coniuge, assicurando loro,
ove sia possibile, una priorità, rispetto ad altri, nell'assegnazione.
Il citato art. 7 dispone infatti che l'assegnazione venga fatta in
primo luogo al discendente designato dal testatore che abbia i
requisiti richiesti dall'art. 16 della legge 230 del 1950: in mancanza
di designazione testamentaria, al discendente diretto che abbia i
medesimi requisiti e che venga designato dai coeredi. In caso di
disaccordo, su istanza degli interessati o dell'ente di riforma,
l'autorità giudiziaria decide, designando in base alle condizioni e
alle attitudini personali, il discendente diretto che debba essere
preferito nell'assegnazione.
In mancanza di discendenti in linea diretta ovvero se i medesimi
non hanno i requisiti di cui al citato art. 16 subentra il coniuge non
separato sempre che abbia i suddetti requisiti. Se nessuno ha tali
requisiti o non sia disposto a subentrare, il fondo ritorna all'ente
perché questo disponga l'assegnazione ad altri, assicurando sempre il
rimborso agli eredi del precedente assegnatario delle annualità da
questo versate e il pagamento dell'indennità per l'eventuale aumento
di valore del fondo in conseguenza dei miglioramenti dallo stesso
apportati.
Questa normativa regolatrice della nuova assegnazione non incorre
in alcun vizio di costituzionalità. Non è in contrasto con l'art. 3
della Costituzione in quanto non crea alcuna disparità fra coeredi,
riconoscendo a tutti costoro i diritti successori sui beni esistenti
nel patrimonio del de cuius al momento della sua morte in conseguenza
dell'assegnazione del fondo a lui fatta dall'ente di riforma, cioè,
come si è detto, il credito relativo alla somma risultante
dall'ammontare delle quote di ammortamento versate e dall'eventuale
aumento di valore del fondo. La disciplina del subentro rientra nella
sfera di discrezionalità del legislatore e, nel rispetto della
priorità nell'assegnazione che esso intende attuare a favore dei
discendenti diretti e in loro mancanza del coniuge dell'assegnatario
defunto, pone tutti costoro in condizione di parità nel compimento
dell'atto amministrativo di assegnazione avente finalità
pubblicistiche.
Non contrasta nemmeno con l'art. 42, comma terzo, della
Costituzione in quanto la norma impugnata non dispone né potrebbe
disporre alcun esproprio del fondo non essendo questo in proprietà del
de cuius e non facendo quindi parte dei beni del patrimonio ereditario.
Non sussiste contrasto fra la norma impugnata e l'art. 42, comma
quarto, della Costituzione in quanto la normativa dell'art. 7 della
legge n. 379 del 1967 che regola il subentro nel modo che si è in
precedenza indicato, non riguarda la materia successoria, ma disciplina
una procedura relativa alla formazione di un atto amministrativo di un
ente pubblico, il cui esercizio non modifica i diritti dei successibili
sui beni che sono nel patrimonio del de cuius.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, commi terzo e quarto, della legge 29 maggio 1967, n. 379
(Modifiche alle norme sulla riforma fondiaria), sollevata
dall'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 42 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte