Sentenza n. 66/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1977 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 409Codice civile
- art. 409Codice di procedura civile
- art. 591legge 533/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 409
del codice di procedura civile come modificato dalla legge 11 agosto
1973, n. 533 e degli artt. 591 a 598 e 603 del codice di navigazione,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 febbraio 1975 dal giudice del lavoro del
tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Tarallo
Vincenzo e la Società Sicula-Adriatica, iscritta al n. 242 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 195 del 23 luglio 1975;
2) ordinanza emessa il 23 aprile 1975 dal pretore di Napoli nel
procedimento civile vertente tra De Marco Gaetano e la Società di
Navigazione Adriatica, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 228 del 27
agosto 1975;
3) ordinanza emessa il 10 dicembre 1975 dal pretore di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Di Guida Giuseppe e la Società
Partenopea di Navigazione, iscritta al n. 131 del registro ordinanze
1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del
31 marzo 1976;
4) ordinanza emessa il 26 gennaio 1976 dal pretore di Capri nel
procedimento civile vertente tra Icario Giuseppe e la Società
Navigazione libera del Golfo, iscritta al n. 227 del registro ordinanze
1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del
5 maggio 1976.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza 23 aprile 1975, il pretore di Napoli ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 409 codice procedura civile, come modificato dalla legge 11
agosto 1973, n. 533 sul nuovo rito del lavoro, nella parte in cui non
prevede l'applicabilità della detta legge alle controverse di lavoro
marittimo e portuale indicate nell'articolo 603 del codice della
navigazione, nonché dello stesso articolo 603 codice navigazione,
nella parte in cui è ostativo a tale applicabilità : in riferimento
agli artt. 3 e 35 della Costituzione.
2. - Identica questione ha sollevato il giudice del lavoro presso
il tribunale di Napoli, con ordinanza 25 febbraio 1975; ed ancora il
pretore di Napoli (in riferimento, questa volta, al solo art. 3 della
Costituzione) con ordinanza 10 dicembre 1975.
3. - Con altra ordinanza in data 26 gennaio 1976 l'articolo 603
codice navigazione cit. (unitamente ai precedenti artt. 591 a 598
stesso codice) è stato, infine, denunziato, anche dal pretore di
Capri, per contrasto con il precetto costituzionale dell'eguaglianza.
4. - Nei giudizi relativi alle ordinanze del giudice del lavoro e
del pretore di Napoli, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri ed ha concluso per la non fondatezza delle questioni
sollevate. Considerato in diritto :
1. - In quanto involgono questioni identiche o, comunque, tra loro
collegate, i giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe possono
riunirsi al fine della decisione con unica sentenza.
2. - È manifestamente infondata la questione di legittimità
dell'art. 409 codice procedura civile, come modificato dalla legge
1973, n. 533: già dichiarata non fondata con sentenza della Corte n.
29 del 1976, la quale ha rilevato come, per effetto della intervenuta
abrogazione dell'art. 603 e norme collegate del codice della
navigazione (ad opera della legge 1973 citata), anche le controversie
della gente del mare restino, ora (al pari delle altre controversie di
lavoro dipendente), devolute alla esclusiva competenza del pretore e
soggette alla disciplina generale sul nuovo rito del lavoro.
3. - La rilevata abrogazione dell'art. 603 e norme collegate codice
navigazione importa, d'altra parte, l'irrilevanza (e, quindi,
l'inammissibilità) delle questioni di legittimità costituzionale
delle norme: sollevate (non già per il periodo in cui queste vissero,
ma proprio) con riferimento al tempo della presunta coesistenza con la
nuova disciplina del rito del lavoro.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 409 codice civile, come modificato dalla legge
11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), sollevata, con le
ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 35 della
Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenza della Corte n.
29 del 1976;
b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità, in
riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, degli artt. 591 a 598
e 603 del codice della navigazione, sollevate con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte