Corte costituzionale

Ordinanza n. 66/1980

Altra decisione · depositata il 22/04/1980 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 4legge 903/1977

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della

legge 15 luglio 1966, n. 604 (limite di età pensionabile per le donne

lavoratrici) promosso con ordinanza, emessa il 17 ottobre 1978 dal

Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Bonifazi Diana e

la Società Italiana Chimici, iscritta al n. 592 del registro ordinanze

1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 del

24 ottobre 1979.

Visto l'atto di costituzione della Società Italiana Chimici;

udito nella camera di consiglio del 28 febbraio 1980 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con ordinanza 17 ottobre 1978 (pervenuta alla Corte il

16 agosto 1979), regolarmente comunicata e notificata e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 24 ottobre 1979, il Pretore di Roma

ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità,

in riferimento agli articoli 3, 4 e 37 Cost., della legge 15 luglio

1966, n. 604, per la parte, in cui, stabilendo, in relazione all'art. 9

r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (convertito nella legge 6 luglio 1939, n.

1272), che le disposizioni della legge predetta non si applicano ai

lavoratori che non siano in possesso dei requisiti di legge per aver

diritto alla pensione di vecchiaia, assicura la stabilità del posto di

lavoro alla donna lavoratrice solo fino al 55 anno di età e non fino

al 60 come per l'uomo;

che avanti la Corte si è costituita la datrice di lavoro con atto

depositato il 9 novembre 1979, in cui ha concluso per l'infondatezza

della prospettata questione e, in ipotesi, per la rimessione degli atti

al giudice a quo onde ne riesamini la rilevanza con richiamo all'art. 4

legge 9 dicembre 1977, n. 903; la Presidenza del Consiglio dei ministri

non ha spiegato intervento;

considerato che, in adesione a quanto deciso nella sentenza n.

103/1979 e nella ordinanza n. 104/1979, gli atti vanno restituiti al

Pretore perché questi verifichi l'incidenza della sopravvenuta legge 9

dicembre 1977, n. 903, volta che la Bonifazi, sebbene sia stata

licenziata prima del 18 dicembre 1977 (data di entrata in vigore della

or menzionata legge), ha reagito al recesso del datore di lavoro

facendo valere in giudizio il diritto al lavoro sino al sessantesimo

anno di età.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte