Corte costituzionale

Ordinanza n. 66/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 677 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1981 dal Pretore

di Napoli, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza emessa il 30

ottobre 1981, in un procedimento penale per violazione dell'art. 677

del codice penale, ha dubitato della legittimità di detta norma, che

punisce l'omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano

rovina, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della

Costituzione;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, che ha eccepito l'inammissibilità ed, in subordine,

l'infondatezza della questione;

Considerato che la proposta impugnativa del citato art. 677 del

codice penale è espressamente circoscritta all'ipotesi di

"indiscriminata" estensione della incriminazione (anche) in

situazioni di sproporzione tra il costo dei lavori richiesti ed il

valore del manufatto;

che, peraltro, dalla motivazione del provvedimento di rinvio

(che si limita a far riferimento alla misura del canone locatizio

percepito dal proprietario, senza prendere in alcuna considerazione

il valore oggettivo dell'immobile, anche in relazione a quello

dell'area su cui insiste) non risulta che una situazione siffatta

ricorra nel caso di specie;

che, pertanto, in difetto di motivazione circa la rilevanza

della questione la stessa va dichiarata inammissibile, pur

nell'auspicio che de iure condendo, possa essere prevista una forma

d'intervento diretto e sostitutivo sull'immobile dell'autorità

amministrativa nell'ipotesi di accertata impossibilità

dell'effettuazione dei lavori;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 677 del codice penale sollevata, in riferimento agli artt.

3 e 42, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Napoli con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte