Sentenza n. 67/1959
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/12/1959 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2d.P.R. 409/1948
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo
11 marzo 1948, n. 409, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342,
promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1958 dal Tribunale di
Bologna nel procedimento civile Vertente tra il Comune di Ravenna e il
Ministero delle Finanze, iscritta al n. 53 del Registro ordinanze 1959
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 14
marzo 1959.
Udita nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1959 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
uditi l'avv. G. Marco Dallari per il Comune di Ravenna e il
sostituto avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi la Greca per
l'Amministrazione finanziaria dello Stato.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel 1943 era stato costruito un rifugio antiaereo provvisorio su
un'area comunale nel centro della città di Ravenna. A seguito del
decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, ratificato con legge 22
aprile 1953, n. 342, il Prefetto di quella Provincia nel 1953 offriva
al Comune l'indennità di espropriazione in lire 12.060, oltre agli
interessi maturati. L'indennità era stata commisurata sul valore
venale dell'immobile al momento della sua occupazione, ai sensi
dell'art. 2 del detto decreto legislativo, il quale, nel primo comma,
dispone che l'indennità di espropriazione del suolo è determinata in
base al valore venale dell'immobile al momento dell'avvenuta
occupazione e prescrive, con il secondo comma, che sulla somma dovuta
come indennità devono corrispondersi, dalla data dell'avvenuta
occupazione, gli interessi nella misura legale.
Trascorsi trenta giorni dall'offerta senza che il Comune
interessato dichiarasse di accettarla, la somma veniva depositata come
per legge, ed il Prefetto, in data 14 giugno 1957, decretava
l'espropriazione.
Il Comune conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bologna il
Ministero delle finanze e sollevava, fra l'altro, l'eccezione di
incostituzionalità del decreto legislativo del 1948, il quale,
disponendo, con il richiamato art. 2, che l'indennità di
espropriazione sia riferita al valore dell'immobile al momento della
sua occupazione (nella specie: 1943) e non a quello del trasferimento
coattivo (nella specie: 1957), consentirebbe la corresponsione di
un'indennità, che, a causa della intervenuta svalutazione monetaria,
sarebbe irrisoria e meramente simbolica, e ciò in evidente contrasto
con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Il Tribunale, con ordinanza del 16 dicembre 1958, ritenuta
l'influenza della questione ai fini della decisione della causa e la
sua non manifesta infondatezza, rimetteva gli atti alla Corte
costituzionale, osservando come la sollevata eccezione comporti l'esame
di due punti: e cioè quale sia la corretta interpretazione di
"indennizzo" a norma dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, con
particolare riferimento alla data cui esso deve essere riferito; e se
il diritto dell'espropriato all'indennità, prima della sua
liquidazione, costituisca - a norma della Costituzione - un credito di
valore o di valuta.
L'ordinanza, notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio
dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere legislative in
data 8 e 9 gennaio e 3 febbraio 1959, fu pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica il 14 marzo successivo.
In questa sede si è costituito il Comune di Ravenna, il quale,
nelle deduzioni depositate in cancelleria il 2 febbraio 1959, espone
che, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 409 del
1948, secondo cui l'indennità deve riferirsi non alla data
dell'espropriazione bensì a quella della occupazione provvisoria, esso
Comune è stato privato di un terreno edificatorio situato al centro
della città con un indennizzo totale di lire 12.000, pari a L. 30 al
metro quadrato, commisurato al valore che detto immobile aveva alla
data dell'occupazione, avvenuta nel 1943, e corrispondente, come
afferma il Comune stesso, a meno di un millesimo del suo effettivo
valore nel 1957, epoca della espropriazione definitiva. La difesa
comunale sostiene che tale enorme sproporzione, per cui la misura
dell'indennità si riduce ad un ammontare simbolico, dipende
dall'applicazione del citato articolo 2, che, rompendo un rapporto di
necessaria contestualità e disarticolando, tra due epoche monetarie
profondamente diverse, la data di determinazione dell'indennità da
quella del trasferimento coattivo della proprietà, ha reso possibile
la irrisorietà dell'indennizzo. In tal modo - conclude il Comune -
l'articolo 2 del citato decreto si rivela in contrasto con l'art. 42,
terzo comma, della Costituzione, secondo l'interpretazione che la Corte
costituzionale avrebbe dato del concetto di indennizzo con la sentenza
n. 61 del 1957.
L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in rappresentanza
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, nelle deduzioni
depositate il 22 gennaio 1959 e nella memoria del 28 ottobre
successivo, si richiama anch'essa all'interpretazione che la Corte
costituzionale avrebbe dato del concetto di indennizzo di cui all'art.
42, terzo comma, della Costituzione con la citata sentenza n. 61 del
1957. L'Avvocatura sostiene che, essendo stata ritenuta non necessaria
la corrispondenza dell'indennizzo con il valore venale del bene
espropriato, dovrebbe dedursene che l'indennità, di cui si tratta nel
presente giudizio, non può considerarsi alla stregua di quella
liquidazione meramente simbolica che è stata ritenuta incompatibile
con il precetto costituzionale.
L'Avvocatura dello Stato rileva che lo scopo del decreto
legislativo n. 409 del 1948 è stato quello di sanare, attraverso la
dichiarazione retroattiva di pubblica utilità, quelle situazioni di
fatto che, a causa degli eventi bellici, determinarono a suo tempo
misure di occupazione per la costruzione di opere destinate alla difesa
antiaerea. Esso avrebbe adottato, cioè, una soluzione analoga a quella
prevista dalla legge per il risanamento della città di Napoli, nel
senso di considerare le occupazioni effettuate in passato come
occupazioni definitive ai fini della espropriazione. Ed è per questo
che il decreto in parola prescrive che l'indennizzo va commisurato al
valore dell'immobile al momento della sua occupazione e prevede il
pagamento degli interessi dalla data dell'occupazione stessa.
In altre parole, attraverso la sanatoria operata dal decreto del
1948, n. 409, il proprietario del bene espropriato verrebbe a trovarsi
nella stessa situazione di chi avesse subito l'espropriazione
dell'immobile al momento in cui questo venne effettivamente occupato,
Senza aver potuto riscuotere il relativo indennizzo sia pure per colpa
della pubblica Amministrazione. E poiché il credito dell'espropriato
è un credito di valuta, l'eventuale ritardo nella liquidazione
dell'indennità di esproprio, in applicazione del principio
nominalistico sancito dall'art. 1277 del Codice civile, può
legittimare soltanto il pagamento degli interessi di mora, ma non
consente una rivalutazione dell'indennità per effetto della
sopravvenuta svalutazione monetaria.
A sostegno di tale tesi, l'Avvocatura dello Stato osserva che le
opere permanenti di protezione antiaerea rientrano nella categoria
delle "opere destinate alla difesa nazionale", prevista nel primo comma
dell'articolo 822 del Codice civile: con la conseguenza che dette
opere, data la loro natura, entrano a far parte del demanio dello Stato
fin dal momento della loro costruzione, sicché il trasferimento nel
demanio statale - e quindi la data alla quale l'indennizzo deve
riferirsi - coincide con quella dell'occupazione delle aree stesse.
Tale argomentazione troverebbe una conferma sia nel disposto
dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 409 del 1948, che fa
riferimento alle norme in materia di espropriazione per pubblica
utilità Soltanto per quanto concerne la liquidazione dell'indennità,
sia nel successivo articolo 5, che, con una statuizione puramente
dichiarativa, considera di pertinenza del demanio dello Stato le opere
permanenti di protezione antiaerea.
Vero è, prosegue l'Avvocatura, che in difetto di una norma
legislativa l'occupazione si sarebbe potuta ritenere abusiva o divenuta
tale per decorso del biennio e, in questa seconda ipotesi, si sarebbe
dovuto procedere a nuova espropriazione, con conseguente liquidazione
dell'indennità alla stregua del nuovo potere d'acquisto della moneta,
ma nessun precetto della Costituzione impedisce che, in via
legislativa, siano sanate situazioni irregolari, specie se conseguenti
ad eventi eccezionali, come quelli bellici.
In conclusione, secondo l'Avvocatura dello Stato, il criterio di
determinazione dell'indennità di espropriazione adottato dal decreto
legislativo del 1948 potrà, se mai, ritenersi rigoroso, ma non in
contrasto con i precetti costituzionali, e pertanto la questione di
legittimità, oggetto del presente giudizio, deve ritenersi infondata.
All'udienza i difensori delle parti hanno illustrato le già
dedotte conclusioni, insistendovi. Considerato in diritto :
È da rilevare preliminarmente che nell'attuale controversia non si
discute se sia o no legittimo il sistema adottato dal decreto
legislativo 11 marzo 1948, n. 409, per definire le Situazioni
provvisorie che si erano determinate nel periodo bellico con
l'occupazione delle aree occorrenti per la costruzione di rifugi
antiaerei: l'attuale controversia ha per oggetto esclusivamente la
legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 2, primo e
secondo comma, di quel decreto legislativo, riflettente l'indennità di
espropriazione. E, pertanto, l'esame, che la Corte si accinge a fare,
delle deduzioni difensive in ordine al sistema adottato dal decreto
legislativo ha lo scopo non di accertare la legittimità dell'intero
sistema di detto decreto, bensì quello di indagare se, nel quadro del
sistema in cui è inserita, la particolare norma denunziata sia o non
sia in contrasto con la Costituzione.
In aderenza alla realtà dei fatti, le supreme magistrature,
ordinaria e amministrativa, hanno dichiarato che il decreto del 1948 ha
sostituito ope legis ad un preesistente stato di occupazione di fatto
un rapporto di occupazione e di espropriazione per pubblica utilità
soggetto alla disciplina della legge 25 giugno 1865, n. 2359, con
riferimento al momento dell'occupazione dell'area. In questa sede non
è necessario esaminare se la originaria situazione fu quella di una
occupazione di fatto giustificata soltanto dall'urgenza e dalla
necessità del tempo di guerra o se fu quella di una requisizione in
uso. L'una o l'altra situazione sono state, per così dire, travolte
dalla nuova disciplina, che ex tunc il decreto legislativo è venuto a
stabilire: ecco perché, ai fini che interessano in questa sede
(legittimità della norma relativa all'indennità di espropriazione)
non si presenta rilevante una indagine in ordine alla qualificazione
del rapporto originario, in quanto, comunque esso si consideri -
occupazione di fatto o requisizione - il criterio stabilito dal decreto
legislativo resta sempre quello di sottoporre, fin dall'inizio, il
rapporto stesso al regime dell'espropriazione per pubblica utilità.
Contro la logica del sistema, che avrebbe dovuto portare a
stabilire che la determinazione dell'indennità si effettua in
relazione al momento in cui si verifica il trapasso della proprietà,
fu disposto, con la norma contenuta nel primo e nel secondo comma
dell'art. 2, che l'indennità di espropriazione del suolo occupato
nella costruzione dei ricoveri antiaerei fosse determinata dall'ufficio
del Genio civile in base al valore venale al momento dell'avvenuta
occupazione con l'aggiunta degli interessi legali sulla somma dovuta
come indennità, interessi decorrenti dalla data dell'occupazione.
Per dimostrare che la citata norma non sarebbe in contrasto con il
sistema' della nostra legislazione sulla espropriazione per causa di
pubblica utilità, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che il decreto
legislativo avrebbe adottato il criterio, non nuovo nella legislazione,
di considerare le occupazioni dei suoli fatte nel periodo bellico come
aventi carattere definitivo ai fini della espropriazione. Il
proprietario del bene espropriato verrebbe a trovarsi nella stessa
situazione di chi avesse subito l'espropriazione dell'immobile al
momento dell'occupazione e avesse conseguito con ritardo la
liquidazione dell'indennità, di modo che il ritardo, anche se dovuto a
colpa della pubblica Amministrazione, legittimerebbe soltanto il
pagamento degli interessi di mora, senza dar luogo, trattandosi di un
debito di valuta, alla rivalutazione dell'indennità nel caso di
sopravvenuta svalutazione monetaria. Questa tesi riceverebbe conferma
anche dal fatto che le opere permanenti di protezione antiaerea,
appartenendo al pubblico demanio, sarebbero divenute oggetto di
proprietà pubblica dello Stato fin dal momento della occupazione; e
tale situazione emergerebbe anche dal disposto dell'art. 2 dello stesso
decreto legislativo che, secondo l'Avvocatura dello Stato, farebbe
riferimento alle norme in materia di espropriazione per pubblica
utilità soltanto per quanto concerne la liquidazione della indennità,
e dal disposto del successivo art. 5 che dichiarerebbe, con effetto ex
tunc, di pertinenza del demanio statale le opere permanenti di
protezione antiaerea.
Sembra alla Corte che l'Avvocatura dello Stato, così ragionando,
abbia voluto sostenere che le opere di protezione antiaerea sarebbero
entrate a far parte del demanio statale, con i suoli su cui erano
costruite, fin dall'epoca dell'occupazione. Ora, a parte se questa
tesi sia esatta rispetto ai principi del diritto (ed a prescindere
dalla indagine, non necessaria ai fini della presente controversia,
circa la legittimità costituzionale di una norma che avesse
espressamente statuito in tal senso), può dirsi sicuramente che, ove
la legge avesse, in ipotesi, dichiarato cessata la proprietà privata
dei suoli al momento in cui era sorta la demanialità delle opere, la
conseguenza non sarebbe stata quella che si dovesse procedere ad un
trapasso del bene mediante l'espropriazione, bensì quella che si
dovesse dichiarare che ope legis il suolo era divenuto di proprietà
statale fin da quando l'opera era entrata a far parte del pubblico
demanio. Ma un siffatto sistema - che, si ripete, è qui considerato
solo in via di ipotesi ed unicamente per compiutezza di esame delle
deduzioni difensive - avrebbe inevitabilmente ed irrimediabilmente
posto in risalto la illiceità del comportamento dell'Amministrazione
la quale avrebbe proceduto ad incorporare nel pubblico demanio,
mediante una occupazione di fatto, beni privati senza che prima ne
fosse stato operato un legittimo trasferimento. Non si vede, dunque,
come, se fosse stata esatta codesta costruzione giuridica,
l'Amministrazione avrebbe potuto sottrarsi all'obbligo del risarcimento
dei danni: con l'ovvia conseguenza che il relativo debito sarebbe stato
di valore e non di valuta.
Ma la tesi in esame non è esatta perché, all'infuori della
disposizione sopra riferita del primo comma dell'art. 2, che ha una
portata unicamente finanziaria, tutte le disposizioni del decreto
legislativo ribadiscono il sistema' della legge del 1865, non lasciando
possibilità di equivoci su questo punto: che il trapasso di proprietà
avviene con il decreto prefettizio di espropriazione, e non prima.
Nemmeno appare utile, ai fini che la difesa statale si propone,
l'altra affermazione dell'Avvocatura dello stato nel senso che il
sistema adottato dal decreto legislativo per la determinazione
dell'indennità troverebbe riscontro in quelle leggi le quali
stabiliscono che la data sulla cui base devono essere attuati i criteri
di commisurazione dell'indennità sia quella dell'occupazione e non
quella del trapasso della proprietà. Anzitutto bisogna scartare
l'ipotesi che alla base della disciplina data dal decreto legislativo
si trovi in qualsiasi modo qualche presupposto relativo ad una colpa
dell'Amministrazione, alla quale risalirebbe il ritardo nella
liquidazione della indennità. Tale presupposto è da escludere; ma se
sussistesse, ci si troverebbe di fronte ad un caso di responsabilità
per colpa: il che escluderebbe recisamente la possibilità che si parli
di un debito di valuta. Ad ogni modo, anche se, all'infuori di ogni
elemento di colpa, il fondamento del decreto legislativo fosse quello
di far risalire ogni effetto della procedura di espropriazione alla
data dell'occupazione, ciò non gioverebbe alla tesi
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato. Ed è questo il momento
per dire che non giova alla stessa tesi l'invocazione del principio che
il debito dell'espropriante è debito di valuta.
Occorre tener presente che nel caso attuale non si tratta di
giudicare se, sopraggiunta la svalutazione monetaria dopo che era sorto
il debito dell'espropriante in base ad una legge preesistente,
l'espropriato abbia o no diritto alla rivalutazione. Qui la
svalutazione monetaria è già quasi completamente avvenuta quando nel
1948 interviene il decreto legislativo. Al momento in cui questo entra
in vigore, non esiste ancora un debito per una espropriazione; esistono
soltanto delle situazioni di fatto che la nuova legge deve sistemare.
Ora, ai fini dell'osservanza dell'articolo 42, terzo comma, della
Costituzione, non basta che il legislatore congegni ex post una
disciplina giuridica la quale porti alla liquidazione di una indennità
puramente simbolica. In altri termini, non appare legittima una norma
che, volta alla sanatoria di una situazione preesistente, venga a
creare, con effetto retroattivo, un'altra situazione valevole ad
esimere l'Amministrazione da un obbligo sancito dalla Costituzione. Se
si ammettesse ciò, si determinerebbe questa grave conseguenza:
che la legge, preordinando artificiosamente con disposizioni di
carattere retroattivo determinate situazioni, potrebbe eludere
qualunque precetto costituzionale.
Che il sistema di tenere per base i valori dell'epoca
dell'occupazione conduca alla liquidazione di indennità puramente
simbolica, è dimostrato dal caso attuale, in cui, come sostanzialmente
non e contestato, l'indennità liquidata è del tutto irrisoria
rispetto ai valori del tempo dell'espropriazione. E questo non è certo
un caso sporadico, dato che tra il periodo della guerra, durante il
quale furono effettuate le occupazioni dei suoli, ed il 1948, anno in
cui fu emanato il decreto legislativo in esame, avvenne la catastrofe
monetaria, della cui ben nota entità non occorre certo dare prova in
giudizio.
Con questo, la Corte non vuol dire che il decreto legislativo
avrebbe dovuto stabilire il criterio che le indennità fossero
liquidate sulla base del valore venale degli immobili al tempo
dell'espropriazione. La Corte, con la sentenza n. 61 del 1957, ha
chiarito che l'espressione "indennizzo" dell'art. 42, terzo comma, non
va interpretata nel senso letterale ed etimologico della parola ma
soltanto come il massimo di contributo e di riparazione che,
nell'ambito degli scopi di interesse generale, la pubblica
Amministrazione può garantire all'interesse privato secondo una
valutazione che spetta al legislatore nell'esercizio dei suoi poteri
discrezionali. Evidentemente, anche in questo caso sussistevano gravi
ragioni per temperare il criterio generale fondato sulla base del
valore venale; ma occorreva che la legge avesse preso in considerazione
la possibilità di introdurre, nei limiti consentiti dal precetto
costituzionale, tali temperamenti. Se ciò la legge avesse fatto, non
si sarebbe potuto in questa sede sindacare l'apprezzamento attraverso
il quale la legge stessa fosse pervenuta ad un determinato risultato
normativo. Ma nella specie è fuori dubbio che il legislatore non fece
alcuna valutazione né alcun apprezzamento, essendosi limitato a
dettare un congegno in base al quale l'indennità da liquidare sarebbe
stata sicuramente nient'altro che un'apparenza.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma
denunziata non esclude, dunque, che una nuova legge possa anche,
eventualmente, adottare gli accennati temperamenti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo e
secondo comma, del D. P. R. 11 marzo 1948, n. 409, "sistemazione delle
opere permanenti di protezione antiaerea già costruite direttamente
dallo Stato o a mezzo degli enti locali", ratificato con legge 22
aprile 1953, n. 342, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1959.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1959:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte