Sentenza n. 67/1963
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/05/1963 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 54r.d.l. 2033/1925
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell' art . 54 del R.D.L.
15 ottobre 1925, n. 2033, promosso con ordinanza emessa il 27 marzo
1962 dal Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di
Brancaccio Vittoria, iscritta al n. 94 del Registro ordinanze 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 16
giugno 1962.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 6 marzo 1963 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale di appello promosso avanti al
Tribunale di Napoli contro tale Brancaccio Vittoria, imputata di
contravvenzione alla legge per la repressione delle frodi in materia di
produzione e commercio di prodotti agrari, veniva sollevata dalla
difesa eccezione di incostituzionalità dell'art. 54 del D.L. 15
ottobre 1925, n. 2033, nella considerazione che la pena pecuniaria in
misura fissa dal medesimo prevista contrasta con gli artt. 3, primo
comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.
Il Tribunale con sua ordinanza del 27 marzo 1962 ha ritenuto che
tale eccezione, oltre che rilevante per la definizione del giudizio,
fosse anche non manifestamente infondata nella considerazione che la
responsabilità penale sancita nell'art. 27 deve essere intesa, oltre
che come rapportabilità del fatto-reato al suo autore, altresì come
affermazione del principio della individualizzazione della pena, ossia
della sua adeguazione, con applicazione dei criteri di cui all'art. 133
del Codice penale, non solo alla entità del fatto, ma altresì alla
personalità del colpevole, e ciò anche in considerazione dei fini di
emenda e di rieducazione che lo stesso art. 27 collega alla sanzione
penale, e del carattere retributivo che questa deve rivestire, in
applicazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3.
L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata, insieme
agli atti del giudizio, trasmessa a questa Corte e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1962, n. 152.
Si è costituito avanti alla Corte solo il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha
depositato le proprie deduzioni in data 25 aprile 1962. L'Avvocatura
comincia col rilevare che le condotte illecite sanzionate in misura
fissa dall'art. 54 sono di consistenza tanto esigua e di espressione
pratica così definita da far dubitare che per la loro valutazione sia
proficuo far ricorso alla indagine sulle circostanze del reato cui ha
riguardo l'art. 133 del Codice penale. Comunque è da tener conto che,
pur nel caso di contravvenzione punita con multa in misura fissa, si
rende sempre possibile al giudice adeguare la pena all'entità della
responsabilità penale valutandola in modo diverso pure nei casi che
abbiano lo stesso contenuto materiale, mediante l'impiego dei vari
correttivi che il sistema del diritto penale all'uopo gli fornisce. Dal
che deduce che, risultando osservata l'esigenza di effettuare
trattamento diverso allorché le condizioni della responsabilità non
siano uguali, l'art. 3 della Costituzione non può ritenersi violato.
Quanto alla presunta violazione dell'art. 27, fa osservare in primo
luogo come al principio della rapportabilità fisica del fatto-reato al
suo autore, che si afferma sanzionato da detto articolo, non si può
attribuire il significato dell'adeguatezza della pena in concreto alla
entità della responsabilità, ed altresì come, analogamente, una
deduzione di tal genere non può neppure trarsi dallo scopo di
rieducazione che l'articolo stesso assegna alla pena. Conclude
chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata infondata.
Nella discussione orale il rappresentante dell'Avvocatura ha
confermato le deduzioni scritte. Considerato in diritto :
1. - Ritiene la Corte che nessuno dei tre motivi dedotti nel
l'ordinanza del Tribunale di Napoli a sostegno dell'eccezione di
incostituzionalità dell'art. 54 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033,
che commina una pena pecuniaria in misura fissa per le infrazioni cui
esso si riferisce, abbia fondamento.
Non fondato è il primo di essi con il quale si sostiene la
violazione dell'art. 27, primo comma, della Costituzione, nel
presupposto che questo, oltre a sancire il divieto di far valere la
responsabilità penale per fatto altrui, imponga anche al legislatore
di determinare la pena in misura variabile fra un massimo ed un minimo,
così da consentire al giudice di adeguarla alle condizioni personali
del colpevole. Nessun elemento può essere invocato a suffragare tale
interpretazione, poiché la concorde volontà del Costituente,
indirizzata nel dettare la disposizione in esame (secondo risulta dai
lavori preparatori) allo scopo di riaffermare, nel campo giuridico
penale, quell'alto principio di civiltà per cui ciascuno deve portare
la pena soltanto delle proprie colpe e non anche di quelle altrui,
principio che così gravi violazioni ha subite nel recente passato, ha
trovato precisa ed univoca espressione nella formula adoperata della
"responsabilità personale", che vuole affermare il legame esclusivo ed
indissolubile fra le conseguenze penali che l'ordinamento giuridico fa
derivare dal reato e la persona che quel reato ha posto in essere, e
non investe, quindi, il rapporto di adeguazione del trattamento penale
inflitto alle condizioni proprie del soggetto.
2. - Ancor meno degno di considerazione è il motivo con cui si fa
valere un presunto contrasto della norma impugnata con il terzo comma
dello stesso art. 27, e ciò perché l'emenda del condannato, che
questo pone quale una delle finalità della pena, è affidata piuttosto
ai modi della sua esecuzione, e comunque non può riuscire compromessa
per la sola circostanza del carattere di rigidezza impresso alla pena
medesima dalla legge.
3. - Quanto, infine, alla violazione del principio di eguaglianza
che si vorrebbe far derivare da tale rigidezza, pel fatto che nel caso
in questione verrebbe meno la possibilità per il giudice di regolare
la sanzione fra un minimo e un massimo, è da osservare che, se pure è
da ammettere che lo strumento meglio idoneo al conseguimento di tale
finalità sia la mobilità della pena, cioè la predeterminazione della
medesima da parte del legislatore in modo da contenerla fra un massimo
ed un minimo, non può invece ritenersi che esso sia il solo, e che
quindi la omissione della sua adozione in singoli casi incida sulla
validità della legge che incorra in essa (secondo è stato già
statuito con la sentenza n. 15 del 1962). È tuttavia da osservare che
anche nell'ipotesi prospettata l'esigenza della adeguazione della pena
alle condizioni personali del reo rimane soddisfatta ove il sistema
penale consenta al giudice (come avviene in quello da noi vigente) di
potere valutare a tale effetto, fra le varie modalità presentate dalle
singole attività criminose, anche quelle attinenti alle condizioni
predette. Così, per limitarsi alle sanzioni pecuniarie, tale sistema
rende possibile al giudice di procedere ad una loro graduazione
attraverso l'applicazione di talune circostanze, e in particolare di
quelle generiche ex art. 62 bis, allorché egli ritenga di dover
diminuire la pena, oppure usando del potere di aumentare l'ammenda fino
al triplo (ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del Cod. pen., nel
testo modificato dal D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250) nei casi in
cui le condizioni economiche del reo facciano presumere la sua
inefficacia ove rimanesse contenuta nella misura prevista in via
generale dal primo comma dello stesso art. 26.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata l'eccezione di illegittimità costituzionale
dell'art. 54 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive
modifiche, in relazione agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte