Sentenza n. 67/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1975 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 138/1943
usata come parametro
citata
- art. 19legge 138/1943
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6,
quarto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione
dell'Ente mutualità - Istituto per l'assistenza di malattia ai
lavoratori), nella parte in cui si riferisce all'art. 19, lett. a, del
contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 per gli operai
dell'industria, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 aprile 1972 dal tribunale di Mantova nel
procedimento civile vertente tra Bassani Emilio e l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro le malattie, iscritta al n. 207 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 165 del 28 giugno 1972;
2) ordinanza emessa il 2 marzo 1974 dal giudice del lavoro del
tribunale di Mantova nel procedimento civile vertente tra Lovato Emilio
e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, iscritta
al n. 190 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974.
Visti gli atti di costituzione di Lovato Emilio e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nonché l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1974 il Giudice relatore
Leonetto Amadei;
uditi l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per l'INAM, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel procedimento civile promosso da Bassani Emilio nei
confronti dell'INAM e avente per oggetto la corresponsione della
indennità per malattia contratta in un incidente stradale, il
tribunale di Mantova, con ordinanza del 13 aprile 1972, ha sollevato,
su istanza della parte attrice, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, quarto comma, della legge 11 gennaio 1943,
n. 138, nella parte in cui recepisce l'art. 19, lett. a, del contratto
collettivo nazionale 3 gennaio 1939 per gli operai dell'industria, in
riferimento all'art. 38 della Costituzione. Il precitato art. 19, lett.
a, del contratto collettivo stabilisce che non compete la indennità di
malattia a chi l'abbia contratta per propria colpa.
Preliminarmente il collegio affronta il problema se decidere sulla
validità o meno dell'art. 19 del contratto collettivo di cui trattasi
spetti alla Corte costituzionale o all'autorità giudiziaria ordinaria
come parrebbe dalle sentenze n. 1 del 1963, n. 76 del 1969, n. 98 del
1969 e n. 72 del 1971. A parere del proponente la decisione spetterebbe
senz'altro alla Corte costituzionale, avuto riguardo al fatto che,
essendo stata la disposizione del contratto collettivo recepita in una
norma di legge, essa si sarebbe inserita nell'ordinamento giuridico
dello Stato immedesimandosi con le norme di questo. Ciò dato, la
questione non verterebbe più sulla legittimità costituzionale della
disposizione contrattuale - priva di forza di legge - sibbene sulla
legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 138 del 1943,
nei limiti in cui questa detta disposizione contrattuale recepisce.
Nel merito si sostiene che la norma impugnata violerebbe l'art. 38
della Costituzione nella parte in cui questo garantisce al cittadino
inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il
diritto al mantenimento e all'assistenza sociale e assicura ai
lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia. Il diritto
all'assistenza sarebbe garantito dalla norma costituzionale in senso
assoluto, in modo tale, cioè, da non consentire l'esclusione per il
fatto che la malattia del lavoratore sia dovuta a sua colpa.
Vi è stata regolare costituzione del solo ente assicuratore.
Nelle deduzioni l'INAM contesta che, nella specie, possa sorgere
questione di legittimità costituzionale in quanto il contratto
collettivo, in forza proprio delle sentenze della Corte richiamate
nell'ordinanza, non costituirebbe legge.
Nel merito, l'ente osserva che l'art. 38 della Costituzione
lascerebbe ampio margine al legislatore per stabilire chi debba
provvedere ai compiti in esso indicati e in quale modo e con quali
mezzi siano da attuarsi i fini con esso perseguiti.
2. - La medesima questione di legittimità costituzionale, in
riferimento allo stesso articolo della Costituzione, è stata sollevata
anche dal giudice del lavoro del tribunale di Mantova con ordinanza del
2 marzo 1974, nel procedimento civile vertente tra Lovato Emilio e
l'INAM. Anche in tale caso l'oggetto della controversia è la
corresponsione dell'indennità per malattia contratta a seguito di
incidente stradale.
Nel giudizio davanti alla Corte vi è stato intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato e si sono regolarmente costituite le parti.
L'ordinanza ripropone, sia in ordine alla pregiudiziale, sia nel
merito, i motivi sviluppati nella precedente ordinanza n. 207 del 1972.
L'Avvocatura dello Stato, premesso che il caso di specie
rientrerebbe, per il ripetuto insegnamento della Corte attraverso le
sentenze a cui la stessa ordinanza si riferisce, nella competenza a
decidere del giudice ordinario, contesta, nel merito, l'assunto che
l'impugnata disciplina giuridica violerebbe l'art. 38 della
Costituzione. Questo porrebbe solo un principio di carattere generale
suscettibile di regolamentazione attraverso atti legislativi e
contratti collettivi. Conseguirebbe da ciò che un trattamento
marginalmente differenziato tra il caso in cui la malattia sia dovuta a
forza maggiore e il caso in cui essa sia dovuta ad un comportamento,
sia pure colposo, dell'assicurato, non sarebbe tale da porre
validamente un problema di costituzionalità.
Le deduzioni della parte convenuta non si distaccano
sostanzialmente da quelle sviluppate dall'Avvocatura dello Stato:
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale perché
il caso dovrebbe essere risolto dal giudice ordinario; non violazione
dell'art. 38 della Costituzione in quanto questo lascerebbe libero il
legislatore di prevedere ragionevoli limiti di contenimento e di
esclusione del diritto in esso rappresentato.
Di contro, le deduzioni della parte attrice si sviluppano sulle
linee tracciate dall'ordinanza, ossia che la disposizione contrattuale
assumerebbe forza di legge per effetto della recezione nell'art. 6
della legge n. 138 del 1943 e che tale articolo si porrebbe, nel suo
contenuto, in contrasto con l'art. 38 della Costituzione. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze indicate in epigrafe propongono una medesima
questione di legittimità costituzionale e pertanto i relativi giudizi
vengono riuniti e decisi con un'unica d sentenza.
La questione sottoposta all'esame della Corte riguarda la
legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, della legge 11
gennaio 1943, n. 138, nei limiti in cui si assume che abbia recepito la
disposizione dell'art. 19, lett. a, del contratto collettivo nazionale
3 gennaio 1939 che esclude l'indennità di malattia quando questa
dipenda da fatto colposo dell'assicurato, in riferimento all'art. 38,
comma secondo, della Costituzione.
La questione non è fondata.
2. - Alla materia in esame si sono nel tempo riferite varie norme e
precisamente:
a) il contratto collettivo nazionale del 3 gennaio 1939, con il
quale le confederazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro
nel settore dell'industria provvedevano alla costituzione in ogni
provincia di una cassa mutua interprofessionale obbligatoria per tutti
i prestatori d'opera: l'art. 19, lett. a, di tale contratto stabilisce
che la indennità di malattia non compete qualora la malattia stessa
sia stata contratta per colpa del lavoratore;
b) la legge 11 gennaio 1943, n. 138, costitutiva dell'INAM, che
poneva a carico dell'ente pubblico di nuova creazione l'assistenza per
i casi di malattia, ad esclusione di quelle il cui rischio è coperto
per legge da altre forme di assicurazione (artt. 5 e 6, comma primo, n.
8) nei limiti, nella misura e secondo le modalità che verranno
determinate dalle associazioni sindacali a mezzo dei contratti
collettivi o da deliberazione dei loro competenti organi, ovvero
mediante regio decreto promosso dal ministro per le corporazioni
d'intesa con quello per le finanze (art. 6, quarto comma);
c) il d.l.l. 23 novembre 1944, n. 369, che, soppresse le
organizzazioni sindacali fasciste, ha mantenuto in vigore le norme
contenute nei contratti collettivi e negli accordi economici, salvo
successive modifiche (art. 43).
In posizione a sé stante si pone la deliberazione, richiamata
nelle due ordinanze, del consiglio di amministrazione dell'INAM 10
aprile 1963, con la quale veniva emanato il regolamento delle
prestazioni economiche agli assicurati, con esclusione della indennità
per le malattie provocate da fatti gravemente colposi dell'assicurato.
3. - Vale premettere che, in via generale, questa Corte, dopo aver
precisato, con le sentenze ricordate nelle ordinanze e per ultimo con
la sentenza n. 246 del 1974, "che i contratti collettivi, come gli
altri atti normativi previsti nell'art. 5 delle disposizioni sulla
legge in generale, non avevano forza di legge nel sistema in cui
sorsero, tanto che non potevano derogare neanche alle disposizioni
imperative dei regolamenti", ha ritenuto che, "caduto il sistema,
l'art. 43 del d.l.l. 23 novembre 1944, n. 369, non dette alle norme
predette forza di legge, ma si limitò a mantenere inalterata per
l'avvenire la loro originaria efficacia" .
Più in particolare con la sentenza n. 72 del 1971 questa Corte ha
stabilito che il contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939,
denunciato per violazione dell'art. 38, secondo comma, della
Costituzione, non solo non è atto avente forza di legge, ma che tale
forza non ha assunta neppure per il richiamo esplicito ad esso fatto
dal d.l.l. 19 aprile 1946, n. 213 (art. 1, primo comma), contenente
modifiche alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per
i lavoratori nell'industria.
4. - Tanto premesso, devesi rilevare, per quanto attiene alla
particolarità della fattispecie all'esame della Corte, che non può
validamente sostenersi che per il fatto che l'art. 6, comma quarto,
della legge 138 del 1943 fa riferimento agli accordi collettivi
stipulati a suo tempo in tema di mutualità, l'accordo del 1939, come,
del resto, altri accordi del genere, siano da considerarsi recepiti
nella legge stessa e che, pertanto, abbiano assunto forza di legge.
La legge istitutiva dell'INAM non solo ha inteso modificare gli
organismi mutualistici esistenti nei diversi settori produttivi, dando
vita ad un sistema generalizzato ed uniforme di assistenza, ma anche
attribuito ad un ente di dititto pubblico l'onere della corresponsione
delle prestazioni in tutti i casi non coperti per legge da altre forme
previdenziali (.art. 5).
Questo sta a significare che l'assistenza da parte dell'ente è
tassativamente dovuta a copertura del danno economico che il lavoratore
affetto da malattia è costretto a subire per la impossibilità in cui
è venuto a trovarsi di prestare una normale attività lavorativa,
unica fonte idonea a provvedere alle sue esigenze di vita.
Si delinea, pertanto, attraverso la ratio legis, il riconoscimento
di un particolare e preciso diritto del lavoratore.
In sostanza la legge in esame si presenta, sotto i detti profili,
come derogatoria della disciplina corporativa instaurata con l'art. 19
del contratto confederale del 3 gennaio 1939, così come è derogatoria
delle analoghe disposizioni contenute in altri contratti collettivi
stipulati in materia. Essa è idonea, pertanto, a garantire, come in
effetti garantisce, a tutti i lavoratori quel trattamento assistenziale
in caso di malattia che ha trovato un preciso riconoscimento come
diritto nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione.
Che l'ente abbia, poi, con suo regolamento, inteso porre dei limiti
alla erogazione dell'assistenza sia pure attenuando la portata del
contratto collettivo del 1939, è questione che rientra nei compiti del
giudice di merito valutare, atteso che la legge istitutiva non ha
riconosciuto all'ente stesso alcun potere normativo per disciplinare la
materia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, quarto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nella
parte in cui si riferisce all'art. 19, lett. a, del contratto
collettivo nazionale 3 gennaio 1939 per gli operai dell'industria,
sollevata, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 38
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte