Corte costituzionale

Ordinanza n. 67/1980

Altra decisione · depositata il 22/04/1980 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 12r.d.l. 636/1939
  • art. 2legge 218/1952

citata

  • art. 3legge 1272/1939
  • art. 35legge 604/1966
  • art. 4legge 903/1977
  • art. 23legge 87/1953
  • art. 24legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della

legge 15 luglio 1966, n. 604 (limite di età pensionabile per le donne

lavoratrici), in relazione all'art. 12 del r.d.l. 14 aprile 1939, n.

636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, così come modificato

dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, promosso con ordinanza,

emessa il 21 ottobre 1977 dal pretore di Bologna nel procedimento

civile vertente tra Reatti Luisa ed altra e l'E.N.A.I.P. (Ente

Nazionale ACLI per l'istruzione professionale), iscritta al n. 550 del

registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39 dell'8 febbraio 1978

Udito nella camera di consiglio del 28 febbraio 1980 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con ordinanza 21 ottobre 1977, debitamente comunicata

e notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 dell'8

febbraio 1978, il pretore di Bologna ha ritenuto non manifestamente

infondata la questione di costituzionalità dell'art. 11 legge 15

luglio 1966, n. 604, in relazione all'articolo 12 r.d.l. 14 aprile

1939, n. 636 (convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272), per

contrasto con gli artt. 3, commi primo e secondo, 4, comma primo, 37,

comma primo, e 38, comma secondo, Cost., sollevata dalle attrici Luisa

Reatti e Anna Sandri, che con separati ricorsi, poi riuniti, avevano

tempestivamente impugnato licenziamenti motivati dal datore di lavoro

E.N.A.I.P. (Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale) per

aver raggiunto esse il cinquantacinquesimo anno di età;

che detta ordinanza è stata emessa a seguito dell'udienza del 19

ottobre 1977 fissata per raccogliere sommarie informazioni onde

provvedere sulla istanza, pur avanzata in una conricorsi di merito

dalle dipendenti, di reintegrazione di urgenza ai sensi dell'art. 700 c

p.c., e prima dell'udienza di discussione del merito fissata per il 2

dicembre 1977, anteriormente alla quale il convenuto aveva depositato

memoria il 18 ottobre 1977;

che il pretore ha ritenuto rilevante la questione di

costituzionalità sul riflesso che l'art. 18 dell'accordo collettivo

del settore prevede l'automatica risoluzione del rapporto all'atto in

cui la donna ha perfezionato i requisiti di età per aver diritto alla

pensione di vecchiaia e che, ove di dette norme fosse dichiarata

l'illegittimità, sarebbe nulla la clausola e, quindi, illegittimi

licenziamenti per essere stati essi adottati nella carenza di alcuni

dei motivi ritenuti giustificativi;

che avanti la Corte non si è costituita alcuna delle parti né ha

spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri;

considerato che l'apprezzamento di rilevanza, effettuato dal

giudice a quo, non può incontrare l'approvazione della Corte, la quale

si è già espressa in proposito con sentenza 103/1979 e ordinanza

104/1979, perché, anche se la clausola dell'accordo collettivo fosse

nulla per la dichiarata incostituzionalità delle norme di diritto, il

licenziamento sarebbe inidoneo a por fine al rapporto di lavoro sol se

ai rapporti dedotti in giudizio fossero applicabili le leggi 15 luglio

1966, n. 604 (art. 11) e 20 maggio 1970, n. 300 (art. 35);

applicabilità, di cui il pretore non ha fornito la dimostrazione;

che la restituzione degli atti si appalesa opportuna anche per

consentire alle parti e al giudice di verificare l'incidenza della

sopravvenuta legge 9 dicembre 1977, n. 903 (e segnatamente dell'art.

4), in riferimento alla quale va ricordato il principio della parità

tra uomini e donne nel campo assistenziale affermato dalla Corte di

giustizia delle Comunità europoee nella sentenza 12 luglio 1979 in

causa 9/79, sulla posizione delle due lavoratrici, di cui il pretore ha

disposto la reintegrazione in via d'urgenza con la stessa ordinanza di

rimessione; ordine di restituzione degli atti che, alla stregua di

quanto ritenuto nella richiamata sent. 103/1979 induce la Corte a non

sciogliere per ora il dubbio sul se gli artt. 23 e 24 legge 11 marzo

1953, n. 87, consentano il rilievo di questioni di costituzionalità

riguardanti il merito della causa, quando la istanza sia stata proposta

in una con il ricorso di merito e si disponga su di essa prima

dell'udienza di discussione della causa (il che è avvenuto nella

specie).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Bologna.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte