Sentenza n. 67/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1985 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale, in via
incidentale, dell'art. 16 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico
delle leggi sulle imposte dirette) promossi con due ordinanze emesse il
18 ottobre 1976 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma
sui ricorsi proposti dall'Ufficio delle Imposte Dirette di Roma e dagli
eredi di Orsini Omero, iscritte ai nn. 53 e 54 del registro ordinanze
1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del
1977.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 settembre 1984 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Carlo Orsini, coerede (insieme con i fratelli e con la madre), del
padre Omero Orsini, deceduto il 9 febbraio 1969, propose ricorso alla
Commissione Distrettuale delle Imposte di Roma avverso il ruolo del
febbraio 1973, concernente l'imposta complementare dovuta dal de cuius
per l'anno 1968 negando, in relazione all'effettiva consistenza del
reddito, l'esistenza della obbligazione tributaria.
Con decisione 22 novembre 1973 la Commissione Distrettuale accolse
il ricorso, avendo considerato che con altra decisione di pari data era
stata ritenuta l'illegittimità dell'imposizione per la mancata
notifica dell'accertamento nei confronti della soc. O.M.A., di cui
Omero Orsini era socio.
Avverso le due decisioni propose appello il primo Ufficio
Distrettuale delle Imposte Dirette, osservando che l'avviso di
accertamento era stato regolarmente notificato ad ogni singolo erede
del defunto Omero Orsini e che, non avendo gli eredi proposto alcuna
opposizione, l'accertamento era divenuto definitivo.
La Commissione Tributaria di secondo grado di Roma, Sez. VIII -
dopo aver rilevato che con altra decisione di pari data era stato
accolto l'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria e che, di
conseguenza, "automaticamente i coeredi di Omero Orsini sarebbero
tenuti, quali successori di imposta, al pagamento di quanto iscritto
nel ruolo di febbraio 1973 nei confronti del de cuius" per l'intero
anziché pro quota - ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost. dell'art. 16
del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico sulle
imposte dirette) nella parte in cui prevede, con riferimento
all'imposta in questione, la solidarietà passiva dei coeredi.
Ha rilevato al riguardo il giudice a quo che tale disciplina
contrasta con l'art. 3 della Costituzione sotto un duplice profilo: in
quanto pone a favore dell'Amministrazione finanziaria un privilegio
ingiustificato rispetto agli altri creditori del de cuius, al solo fine
di garanzia del fisco, "con la conseguenza di rendere estremamente
pericolosa l'accettazione delle quote ereditarie soprattutto nei casi
di successione per rappresentazione"; e, in secondo luogo, perché la
descritta disciplina della solidarietà passiva dell'obbligazione
tributaria è prevista solo con riferimento alle imposte dirette (Cass.
13 ottobre 1975, n. 3277), con la conseguenza di una non giustificata
disparità di trattamento tra gli eredi dei soggetti passivi delle due
categorie di imposte, quelle dirette e quelle indirette.
L'impugnato art. 16 contrasta, altresì - ad avviso della
Commissione - con l'art. 24 della Costituzione, in quanto la
solidarietà tributaria viola il diritto di difesa dei contribuenti,
ben potendo l'Amministrazione finanziaria notificare l'accertamento
solo "al più inerte e meno combattivo" dei coeredi, per poi farlo
valere nei confronti degli altri condebitori.
Il denunciato contrasto con l'art. 76 della Costituzione, infine,
è stato ravvisato in ciò, che l'estensione della solidarietà tra
coeredi a tutte le obbligazioni tributarie, indipendentemente dalla
loro iscrizione a ruolo - della solidarietà fra coeredi prevista in
via eccezionale dall'art. 24 r.d. 17 ottobre 1922, n. 1401, per le
imposte iscritte a ruolo - viola la legge 5 gennaio 1956, n. 1 che,
all'art. 63, nel delegare il Governo alla emanazione di testi unici
concernenti le imposte dirette, individua i criteri vincolanti per il
legislatore delegato nello "adattamento delle disposizioni all'esigenza
di semplificazione nell'applicazione dei tributi e a quella di una
razionale organizzazione dei servizi", nonché nel "perfezionamento
delle norme concernenti l'attività dell'Amministrazione finanziaria ai
fini dell'accertamento dei redditi".
Questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 16 del
d.P.R. n. 645 del 1958 è stata sollevata d'ufficio, in riferimento
agli stessi parametri e sulla base delle stesse argomentazioni, dalla
stessa Commissione tributaria, con ordinanza di pari data emessa in
altro procedimento.
Con tale ordinanza è stato precisato:
che con atto 16 dicembre 1972 Clara Spasiano, coerede (insieme con
i figli) del marito Omero Orsini, deceduto il 9 febbraio 1969, aveva
proposto ricorso alla Commissione Distrettuale delle Imposte di Roma
avverso l'accertamento dei redditi notificatole il 22 novembre 1972,
concernente l'imposta complementare relativa all'anno 1969, dovuta
dalla Società O.M.A., di cui il defunto marito era socio;
che la ricorrente aveva addotto non avere l'Omero Orsini
conseguito, nel 1969, utili superiori a quelli denunciati nella
dichiarazione dei redditi;
che la Soc. O.M.A., aveva a sua volta proposto ricorso avverso il
relativo accertamento;
che con decisione 22 novembre 1973 la Commissione Distrettuale
aveva disposto la riduzione dell'imposta complementare, dato che, con
altra decisione di pari data emessa sull'altro ricorso della Soc.
O.M.A., aveva accertato un reddito inferiore;
che avevano proposto appello l'Ufficio Distrettuale delle Imposte
Dirette e la Spasiano, la quale aveva chiesto che il reddito fosse
accertato nella misura dichiarata.
Infine, in punto a rilevanza della questione, è stato osservato
anche con questa ordinanza che - essendo stato soltanto ridotto, con
coeva decisione di parziale accoglimento dell'appello proposto dalla
Spasiano, il reddito imponibile della Soc. O.M.A. per l'anno 1969 -
"di conseguenza automaticamente i coeredi di Omero Orsini sarebbero
tenuti, quali successori di imposta, al pagamento di quanto dovuto dal
de cuius"; con l'ulteriore conseguenza che "un'eventuale declaratoria
di illegittimità costituzionale della norma impugnata avrebbe notevole
rilevanza per la Sig.ra Clara Spasiano vedova Orsini, la quale sarebbe
responsabile del debito di imposta di cui si discute non solidalmente e
globalmente ma soltanto pro quota".
In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, il quale ha chiesto pregiudizialmente che la questione
sia dichiarata inammissibile per manifesta irrilevanza, in quanto le
ordinanze di rimessione - pur affermando genericamente che
dall'accoglimento della questione deriverebbe una responsabilità
parziaria anziché solidale dell'erede - non esaminano se la rilevanza
si presenti in modo specifico rispetto al rapporto dedotto in giudizio
e alla materia oggetto del giudizio. Ciò sembra doversi escludere -
secondo l'Avvocatura dello Stato - perché nella fattispecie all'esame
del giudice a quo non si discuteva affatto dell'adempimento
dell'obbligazione (solidale o pro quota), bensì dell'accertamento in
ordine alla sussistenza e all'entità della stessa, sicché il giudice
non avrebbe potuto pronunciare d'ufficio sulla questione della
solidarietà.
Ad ogni modo il Presidente del Consiglio ha chiesto che la
questione sia dichiarata infondata.
Dopo aver rilevato che si ha successione nell'obbligazione
tributaria anche anteriormente all'iscrizione a ruolo, l'interventore
ha dedotto, in linea generale e con specifico riferimento al denunciato
contrasto con l'art. 76 Cost., che l'art. 16 del d.P.R. 29 gennaio
1958, n. 645 - disposizione la quale riunisce in unico testo la norma
dell'art. 24 della legge esattoriale del 1922 e quella dell'art. 67
della legge di ricchezza mobile del 1877 - ha soltanto dato forma più
precisa a un principio, quello della solidarietà tra coeredi, proprio,
per secolare tradizione legislativa, delle imposte dirette. Tale
principio, secondo l'interventore, non si pone in contrasto con la
disciplina della solidarietà nel diritto civile, nella quale è
consentita una deroga pattizia o legislativa, in considerazione della
natura dell'obbligazione, alla regola della parziarietà
dell'obbligazione dei coeredi.
Per quanto riguarda il denunciato contrasto con l'art. 3 Cost.,
l'interventore, sotto il profilo dell'asserito "privilegium fisci", ha
rilevato come la peculiarità dell'obbligazione tributaria sarebbe
comunque giustificata da quelle esigenze politico-economiche che
legittimano ben più consistenti privilegi dell'Amministrazione
finanziaria; quanto al secondo profilo, concernente la diversa
regolamentazione esistente tra imposte dirette e indirette, ha posto in
evidenza come la solidarietà tra coeredi si ponga in diretta
correlazione con la modalità propria di riscossione delle imposte
dirette, in quanto i coeredi, più che essere obbligati al pagamento,
sono tenuti a consentire il prelievo fiscale sul reddito ereditario,
considerato come se fosse ancora unico.
Infine, con riferimento specifico al denunciato contrasto con
l'art. 24 della Costituzione, l'interventore ha contestato il
presupposto argomentativo da cui muove il giudice a quo, ponendo in
evidenza come incontestatamente l'accertamento tributario vada
notificato a tutti gli eredi, i quali, pertanto, sono posti nelle
condizioni di tutelare i propri diritti. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze in epigrafe pongono identiche questioni di
legittimità costituzionale, giacché entrambe, con identica
motivazione, sospettano che l'art. 16 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645
(Testo unico sulle imposte dirette), nella parte in cui prevede la
solidarietà fra i coeredi delle obbligazioni tributarie del soggetto,
in materia appunto di imposte dirette, sia in contrasto con gli artt.
3, 24 e 76 della Costituzione.
I relativi provvedimenti possono pertanto essere riuniti e decisi
con unica sentenza.
2. - Va anzitutto esaminata l'eccezione con la quale la Avvocatura
dello Stato, relativamente a entrambe le ordinanze, deduce la
genericità della motivazione sulla rilevanza, e comunque
l'irrilevanza, della questione, assumendo che il giudice a quo - in
entrambi i casi la Commissione tributaria di secondo grado di Roma -
non ha dimostrato, e che in ogni caso non ricorre, la pregiudizialità
della questione medesima ai fini della decisione della controversia
come sottoposta al detto giudice delle parti.
Va premesso che il giudice a quo, in uno dei due casi, era
investito d'appello dell'ufficio tributario contro decisione di primo
grado di accoglimento del ricorso - proposto da Carlo Orsini, erede
(con altri) del padre Omero Orsini, contro il ruolo concernente
l'imposta complementare dovuta da quest'ultimo nel 1968 per dedotta
eccedenza dell'ammontare dell'imposta in relazione all'effettività del
reddito - sulla base di coeva decisione, (dichiarativa
dell'illegittimità dell'imposizione per mancata notifica
dell'accertamento nei confronti della Soc. O.M.A., di cui il de cuius
era socio); nell'altro caso era investito di appelli rispettivamente
dello stesso Ufficio tributario e di Clara Spasiano contro decisione di
primo grado di accoglimento parziale del ricorso proposto dalla
Spasiano, erede con altri (i figli) del marito Omero Orsini contro
accertamento dei redditi notificatole nel 1972 per imposta
complementare dovuta dal detto Omero Orsini per l'anno 1969. In
entrambi i casi, secondo l'Avvocatura dello Stato, si discuteva
soltanto della validità dell'accertamento o al più dell'entità
dell'obbligazione tributaria: non anche della natura (solidale o pro
quota) dell'obbligazione stessa. Sicché - osserva l'Avvocatura - il
giudice a quo non avrebbe dovuto né potuto porsi d'ufficio alcun
problema, né emettere alcuna pronuncia relativamente a quest'ultimo
punto.
L'eccezione non è fondata.
Essa è ancorata al presupposto che il giudice a quo sia incorso in
ultra-petizione nel ritenere che avrebbe potuto e dovuto pronunciare
non soltanto sull'entità in toto e in astratto dell'obbligazione
tributaria, ma anche sul quantum in concreto del debito tributario
dell'erede in quanto coerede, e quindi sulla natura solidale o no
dell'obbligazione del coerede.
Ma il vizio inficiante in ipotesi l'individuazione da parte del
giudice del thema decidendum è sottratto al controllo di questa Corte.
Controllo che, ai fini del giudizio sull'ammissibilità della questione
ai sensi dell'art. 23, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87, è
limitato all'adeguatezza della motivazione sulla rilevanza della
questione in riferimento al thema decidendum come individuato dal
giudice a quo (fatto salvo ovviamente il caso - che deve pur sempre
desumersi dalla manifesta illogicità o erroneità della detta
motivazione e che comunque qui non ricorre - che per assoluta reciproca
estraneità fra oggetto della questione e oggetto della controversia,
la questione appaia, al di là di ogni ragionevole dubbio, sollevata in
elusione dell'art. 1 della l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1).
3. - La questione di legittimità in riferimento all'art. 24 Cost.
della norma impugnata - concernente la solidarietà fra coeredi nel
debito di imposte dirette del de cuius - va dichiarata inammissibile
per difetto di motivazione sulla rilevanza (art. 23, comma terzo, della
legge 11 marzo 1953, n. 87).
Secondo le ordinanze di rimessione la norma impugnata ferisce il
cennato precetto costituzionale, perché consentirebbe al fisco di
notificare l'accertamento a uno solo dei condebitori - quello in
ipotesi "più inerte e meno combattivo" - e di far valere poi sia il
procedimento amministrativo che quello giurisdizionale nei confronti
degli altri.
Le ordinanze non spiegano se e come, in tal caso, gli altri
condebitori sarebbero sguarniti di difesa rispetto a iniziative del
fisco (nei loro confronti) dopo la sentenza di questa Corte n. 48 del
1968 (che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della normativa
nel senso di considerare la notifica a uno solo dei condebitori idonea
a far decorrere il termine per l'impugnazione da parte degli altri).
Ma, a parte ciò, ed a parte l'osservazione dell'Avvocatura dello
Stato - secondo la quale la notifica dell'accertamento è ora ritenuta
necessaria (e quindi da eseguire nei confronti di tutti i condebitori)
- sta di fatto che le ordinanze stesse non recano alcuna motivazione
sulla ricorrenza del presupposto della questione, cioè sulla mancata
notificazione dell'accertamento, nei rispettivi casi concreti, a tutti
i coeredi condebitori (nell'ordinanza relativa al giudizio di appello
fra il Primo Ufficio Distrettuale e Carlo Orsini si parla solo di
mancata notifica dell'accertamento alla Soc. O.M.A., di cui il de cuius
era socio: non già di mancata notifica dell'accertamento nei confronti
di alcuni dei coeredi e condebitori solidali).
4. - Va quindi esaminata nel merito la questione di legittimità
della norma impugnata in riferimento all'art. 76 Cost..
Con le ordinanze di rimessione si esprime il sospetto che la norma
impugnata, dettata in base a delega conferita dall'art. 63 della legge
5 gennaio 1956, n. 1, abbia violato i limiti fissati con la delega
stessa, che autorizzava il governo ad apportare alle norme vigenti,
nella compilazione di testi unici concernenti le diverse imposte
dirette, oltre alle modifiche utili per un migliore coordinamento, le
(sole) modifiche necessarie per l'attuazione dei seguenti criteri: 1)
adattamento delle disposizioni alla esigenza di semplificazione
nell'applicazione dei tributi e a quella di una razionale
organizzazione dei servizi; 2) perfezionamento delle norme concernenti
l'attività dell'amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento
dei redditi. Secondo il giudice a quo, la norma impugnata avrebbe
innovato oltre i limiti così stabiliti rispetto all'art. 24, u.c.,
r.d. 17 ottobre 1922, n. 1401 (Testo unico delle leggi per la
riscossione delle imposte dirette), in quanto tale norma disponeva la
solidarietà passiva tributaria fra i coeredi solo nel caso di
iscrizione a ruolo, mentre la norma impugnata la ha sancita anche
indipendentemente dall'iscrizione a ruolo.
La questione non è fondata.
Il riferimento operato dall'art. 24, ultimo comma, del T. U. n.
1401 del 1922 alle "imposte iscritte a ruolo" non ha il significato
limitativo voluto dall'ordinanza, ma importa soltanto che la
disposizione ha esplicito riguardo alla fase della realizzazione o
riscossione del credito tributario, la quale avveniva appunto, per le
imposte in discorso, con tale modalità.
D'altra parte i criteri direttivi enunciati con la disposizione
delegante sono di particolare latitudine nel comprendere e nel
regolare, oltre alla fase della realizzazione o riscossione, anche
quella, anteriore, dell'accertamento del tributo e dei suoi presupposti
(cfr. il secondo dei due criteri sopra riprodotti).
Cosicché deve ritenersi che la norma denunciata non innova, se non
nei limiti consentiti dalla delega, rispetto al diritto previgente.
5. - Secondo le ordinanze di rimessione, la solidarietà fra
coeredi nel debito ereditario relativo alle imposte dirette appare in
contrasto con l'art. 3 (comma primo) Cost. sotto un duplice profilo:
a) in quanto la cennata solidarietà costituisce un ingiustificato
privilegio del fisco rispetto agli altri creditori del de cuius,
giacché costoro non fruiscono di essa sulla base della normativa
comune dettata dal codice civile, (artt. 752 e 754 c.c.), dominata dal
principio secondo il quale nomina et debita ipso iure dividuntur.
b) in quanto la cennata solidarietà, non essendo prevista in
materia di imposte indirette (sentenza Corte di cassazione n. 3277 del
1975), determina una ingiustificata disparità di trattamento fra
(co)eredi dei debitori di imposte dirette e (co)eredi dei debitori di
imposte indirette.
Entrambi i profili di illegittimità così prospettata sono
peraltro infondati.
6. - Quanto al profilo di cui sub a) è da osservare anzitutto che
la disparità di trattamento tra il fisco e gli altri creditori del de
cuius sotto l'aspetto considerato è notevolmente attenuata.
Invero, indipendentemente dall'opinione di una parte della dottrina
nel senso di una relativa limitatezza della parziarietà
dell'obbligazione del coerede per il debito del de cuius secondo la
normativa comune dettata dal codice civile (tale obbligazione, in un
primo tempo solidale, sarebbe parziaria solo dal momento della
divisione e da tale momento concorrerebbe con una obbligazione
accessoria dei coeredi come collettività), è certo che, secondo la
stessa normativa, la solidarietà passiva fra coeredi può essere
disposta illimitatamente dal debitore, poi deceduto, con l'atto
costitutivo del debito.
È certo altresì che, sempre secondo la detta normativa comune, il
coerede può egli stesso sottrarsi agli effetti della solidarietà
accettando col beneficio di inventario (artt. 484, 490 c.c.).
Va d'altra parte considerata la posizione della solidarietà fra
coeredi nel quadro della solidarietà passiva come istituto di
carattere generale del nostro diritto delle obbligazioni.
Secondo il codice civile oggi in vigore la solidarietà passiva è
privilegiata, poiché, ex art. 1294, è presunta, cioè ricorre se
dalla legge o dal titolo non risulta diversamente, mentre non lo era
secondo il codice civile abrogato, che, all'art. 1188, escludeva tale
presunzione e richiedeva che la solidarietà fra i debitori fosse
"stipulata espressamente".
Ciò importa che la solidarietà passiva tributaria, oggi, a
differenza di quanto avveniva sotto l'impero del codice previgente, non
si pone in contrasto, ma è coerente con la regola generale in tema di
pluralità di debitori. La detta solidarietà si discosta dunque
soltanto dalla regola in tema di (co)eredi del debitore ma, in tal
modo, essa si presenta come un'eccezione (conforme alla regola
generale) rispetto alla eccezione (che dalla regola generale diverge).
Il ridimensionamento della denunziata differenza di trattamento
fatta al fisco nei confronti degli altri creditori ereditari -
trattamento di favore in relazione alla solidarietà passiva fra
coeredi concesso al primo - e la posizione di conformità alla regola
generale in tema di pluralità di debitori che riveste la disciplina
della solidarietà passiva tributaria, danno maggior vigore, se pur
ciò fosse necessario, alle ragioni che giustificano in positivo la
disciplina considerata.
Ragioni, che consistono, da un lato, cioè sul versante della
finalità politica, nelle esigenze di pronta, agevole e intera
realizzazione che qualificano il credito tributario in quanto l'entrata
corrispondente è direttamente destinata alla copertura delle spese
pubbliche (art. 53, comma primo, Cost.), e dall'altro, cioè sul
versante della struttura tecnico-giuridica, nell'essere il debito dei
coeredi collegato alla successione mortis causa di un debitore unico.
7. - Quanto al profilo sub b), è da osservare che dalla richiamata
giurisprudenza della Corte di cassazione non si trae l'affermazione che
la solidarietà passiva sia istituto proprio in via esclusiva delle
imposte dirette, ma soltanto la negazione che sia desumibile dall'art.
16 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, o aliunde, un principio
generale volto a sancire addirittura l'indivisibilità o almeno la
solidarietà passiva per ogni tipo di obbligazione tributaria.
Difetterebbe pertanto lo stesso presupposto della questione, giacché
l'indubbia circostanza che la solidarietà passiva è prevista per
alcune imposte indirette esclude una sostanziale disparità di
trattamento fra i debitori rispettivamente delle imposte dirette e di
quelle indirette.
D'altra parte, anche se la disparità di trattamento volesse
rinvenirsi nella ravvisata esclusione, per le imposte dirette, di una
previsione generale della solidarietà passiva, che ricorre invece per
le imposte dirette, la differenziata disciplina sarebbe giustificata -
come osserva l'Avvocatura dello Stato - dall'essere la natura delle
imposte dirette differenziata rispetto a quella delle imposte
indirette, in quanto solo le prime, e non anche le ultime, sono
strutturate come prelievo diretto sul reddito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti relativi alle due ordinanze della
Commissione tributaria di secondo grado di Roma, Sez. VIII, in
epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle
leggi sulle imposte dirette), sollevata, in riferimento all'art. 24
Cost., dalle dette ordinanze;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dello stesso art. 16, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76
Cost., dalle dette ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte