Corte costituzionale

Ordinanza n. 67/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice

di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1988

dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra

l'I.N.A.D.E.L. e Cerino Neda, iscritta al n. 283 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 26, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Cerino Neda e l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 20 gennaio

1988 (R.O. n. 283/1988), nel procedimento promosso da Cerino Neda

contro l'I.N.A.D.E.L., diretto ad ottenere la condanna del convenuto

alla corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi

legali sulle somme corrisposte in ritardo a titolo di indennità

premio di servizio, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura civile, in

quanto interpretato come non applicabile in caso di tardivo pagamento

dei crediti previdenziali, per violazione degli artt. 3 e 38 della

Costituzione verificandosi disparità di trattamento tra crediti

retributivi e crediti previdenziali e venendo meno la funzione

soddisfattoria dei bisogni del lavoratore che svolgono i trattamenti

di fine rapporto;

che la parte privata costituitasi nel giudizio, ha concluso per

l'accoglimento della questione, mentre l'Avvocatura Generale dello

Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione;

Considerato che identica questione è stata già dichiarata da

questa Corte, con sentenza n. 408 del 1988, non fondata nei sensi di

cui in motivazione;

che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura civile, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal

Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte