Sentenza n. 68/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1957 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18legge 841/1950
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo e
secondo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 promosso con
ordinanza 7 giugno 1956 della Corte d'appello di Cagliari nel
procedimento civile tra la Società fondiaria agricola tirrena e l'Ente
per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed
iscritta al n. 240 del Registro ordinanze 1956.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento civile pendente dinanzi la Corte d'appello di
Cagliari tra la Società fondiaria agricola tirrena e l'Ente per la
trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna (ETFAS), 'nonché il
Ministero dell'agricoltura e l'Oratorio salesiano S. Antonio di Padova,
la Società fondiaria ripropose la questione, già respinta in primo
grado, della illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo e
secondo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (misura
dell'indennità e modalità di pagamento per i conferimenti di beni).
La Corte d'appello di Cagliari, ritenuto che non fosse manifestamente
infondata la questione e che il giudizio di merito non potesse essere
definito indipendentemente da essa, con ordinanza 7 giugno 1956,
sospendeva il giudizio stesso e rinviava gli atti a questa Corte.
L'ordinanza fu notificata il 22 giugno 1956 alla Società
fondiaria, all'Oratorio salesiano e all'Avvocatura dello Stato in
rappresentanza dell'ETFAS e del Ministero dell'agricoltura; il 25
giugno 1956 fu notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e
comunicata il 21 dello stesso mese ai Presidenti della Camera e del
Senato. La stessa fu poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25
agosto 1956.
L'11 luglio 1956 furono depositati nella cancelleria della Corte
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, e le deduzioni della stessa
Avvocatura per l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in
Sardegna. Il 14 marzo fu altresì depositata memoria dell'Avvocatura
dello Stato. La Società fondiaria agricola tirrena non si è
costituita in giudizio.
Nelle deduzioni dell'ETFAS, alle quali si riporta anche il
Presidente del Consiglio, si sostiene in via preliminare che la
questione di illegittimità non è stata regolarmente proposta, non
essendo stata sollevata in via incidentale, bensì in via principale e
diretta.
Nel caso in esame, la questione di legittimità della legge
delegata di esproprio (da cui poi si vuol risalire alla questione di
illegittimità della legge di delegazione) è stata posta appunto in
via principale. Il decreto di espropriazione è stato impugnato
principaliter e non incidenter tantum, non potendo il giudice adito
provvedere sulle richieste della parte attrice (nomina del consulente,
riliquidazione dell'indennità), se non dopo una pronuncia di
annullamento della liquidazione dell'indennità di cui al menzionato
decreto di esproprio. Discende da ciò, per l'ETFAS, che il giudizio
civile di merito è da ritenersi ab origine improponibile con la
conseguente impossibilità giuridica del giudizio di legittimità
costituzionale.
Nel merito, l'Avvocatura dello Stato che rappresenta l'ETFAS
svolge, sulla questione della indennità, le identiche argomentazioni
prospettate per altri giudizi nella stessa udienza del 27 marzo 1957.
Si osserva innanzi tutto che la tesi del tempo in cui deve
corrispondersi l'indennità non ha fondamento, in quanto nulla dispone
al riguardo l'art. 24 della Costituzione. Ad avviso dell'Avvocatura si
tratta di vedere se la Costituzione attribuisce al legislatore un
potere discrezionale nella determinazione della contropartita al
sacrificio del diritto del singolo. La lettera degli artt. 41 e 44
della Costituzione non sembra porre alcun argine alla piena libertà
del legislatore ordinario.
Alla stessa conclusione si perviene, secondo l'Avvocatura,
guardando il problema nella sostanza. Infatti, nella ipotesi in cui il
proprietario espropriato consegua nella sua residua proprietà un
aumento di valore, anziché un depauperamento, per effetto della
iniziativa del soggetto a cui favore è intervenuta la espropriazione
(opere pubbliche, ecc.), non è né giusto, né equo riferirsi all'id
quod interest, cioè alla effettiva perdita sofferta dall'espropriato.
Consegue da ciò che la potestà discrezionale del legislatore è una
esigenza inderogabile, con l'adozione di criteri convenzionali
"tariffari". Spetta ad esso, in definitiva, stabilire l'optimum tra
sacrificio della proprietà del singolo e onere della collettività.
In base a tali rilievi l'Avvocatura conclude: "Piaccia alla Corte
costituzionale, ogni diversa istanza disattesa: 1) in via principale:
dichiarare l'improponibilità o quanto meno la inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale nella causa Società fondiaria
agricola tirrena contro Ente per la trasformazione fondiaria e agraria
in Sardegna, rimessa alla Corte costituzionale con ordinanza 7-19
giugno dalla Corte d'appello di Cagliari; 2) in subordine: dichiarare
la piena legittimità costituzionale del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1813; dell'art. 18 legge 21 ottobre
1950, n. 841 (legge stralcio), e di ogni altra disposizione legislativa
contestata".
Nella discussione orale sono state illustrate e ribadite le
predette argomentazioni. Considerato in diritto :
Deduce preliminarmente l'Avvocatura dello Stato che questa Corte
non sarebbe stata ritualmente investita della questione di legittimità
costituzionale sollevata con l'ordinanza della Corte d'appello di
Cagliari, in quanto l'art. 18, comma primo e secondo, della legge 21
ottobre 1950, n. 841, risulterebbe impugnato non incidenter tantum,
bensì principaliter.
L'eccezione non può essere accolta e a tal fine si richiamano le
argomentazioni svolte nella sentenza di questa Corte n. 59 in data 13
maggio 1957.
Nel merito, per la legittimità della norma dell'art. 18, comma
primo e secondo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in relazione
alla misura della indennità e alle modalità di pagamento, si fa
rinvio alle considerazioni svolte, per identico oggetto, nella sentenza
di questa Corte n. 61 del 13 maggio 1957.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura
generale dello Stato;
dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza della
Corte d'appello di Cagliari in data 7 giugno 1956 sulla legittimità
costituzionale dell'art. 18, comma primo e secondo, della legge 21
ottobre 1950, n. 841, in relazione all'art. 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte