Corte costituzionale

Ordinanza n. 68/1958

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/12/1958 · relatore Biagio Petrocelli

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156 del T.U.

delle leggi di p. s. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con l'ordinanza

del 7 marzo 1958 del Tribunale di Bologna nel procedimento penale a

carico di Malferrari Ernesto e Santi Ottavio, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 101 del 26 aprile 1958 ed iscritta al n. 19 del Registro

ordinanze 1958.

Ritenuto che Malferrari Ernesto e Santi Ottavio, condannati dal

Pretore di Bologna il 21 febbraio 1956 per il reato di cui all'art. 156

T.U. leggi di p. s. per questua di grano senza licenza del Questore,

nel giudizio di appello dinanzi al Tribunale di Bologna sollevavano

nuovamente la questione di legittimità costituzionale del detto art.

156 già proposta davanti al Pretore, e con riferimento all'art. 3

della Costituzione;

che il Tribunale di Bologna dichiarava la questione non

manifestamente infondata, perché nuova rispetto ad analoga questione

decisa da questa Corte con sentenza n. 2 del 1957;

che l'Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio il 5 aprile

1958 in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,

eccepiva preliminarmente che la citata sentenza di questa Corte era

tale da comprendere ed assorbire "la questione dedotta ed ogni altra

questione deducibile nella materia controversa" e che pertanto

l'eccezione sollevata era da ritenersi inammissibile;

che nel merito l'Avvocatura sostiene non esservi alcun contrasto

tra l'art. 156 del T.U. leggi di p. s. e l'art. 3 della Costituzione,

posto che il rilascio della licenza per le collette o questue prescinde

totalmente da qualsiasi discriminazione dei cittadini in relazione a

condizioni o qualità personali, ma ha riguardo obbiettivamente alla

sussistenza di determinate finalità meritevoli di tutela;

Considerato che l'eccezione pregiudiziale della Avvocatura va

respinta, in quanto una precedente pronuncia di questa Corte sulla

infondatezza di una data questione non preclude il suo riesame in

occasione di altro giudizio;

che questa Corte, con la già menzionata sentenza n. 2 del 16

gennaio 1957, ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità

costituzionale delle norme contenute nell'art. 156 del T.U. leggi di p.

s. approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773 (e negli artt. 285 e 286

del regolamento) in riferimento agli artt. 17, 18, 19, 21, 33, 39, 45 e

49 della Costituzione;

che non v'è motivo di discostarsi dalla precedente decisione anche

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto lo stesso, a

parte la sua precisa significazione più volte e ancora di recente

ribadita da questa Corte, non incide sull'oggetto dell'attuale

giudizio, risultando estranea alle finalità della norma di cui

all'art. 156 del T.U. leggi di p. s. ogni considerazione di natura

individuale;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta la eccezione pregiudiziale dell'Avvocatura;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con l'ordinanza sopra indicata ed ordina la

restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte