Sentenza n. 68/1960
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/11/1960 · relatore Giuseppe Cappi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 del T.U.
22 dicembre 1954, n. 1217, promosso con ordinanza emessa il 28 novembre
1959 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento penale a carico di
Scialanga Alfonso, iscritta al n. 18 del Registro ordinanze 1960 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 63 del 12
marzo 1960.
Udita nell'udienza pubblica del 26 ottobre 1960 la relazione del
Giudice Giuseppe Cappi;
uditi gli avvocati Pietro D'Ovidio e Cristoforo Barberio Corsetti,
per Scialanga Alfonso.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con rapporto in data 18 dicembre 1954, il Comando del nucleo di
polizia investigativa della Guardia di finanza di Roma denunciava
all'Autorità giudiziaria tali Scialanga Alfonso e Olivieri Nello, per
avere, il giorno precedente, in concorso tra loro, posto in
circolazione una notevole quantità di olio di semi, con bolletta di
legittimazione intestata a persona (Giovannini Francesco), del tutto
estranea all'affare, se non addirittura inesistente.
Con sentenza 8 novembre 1957, il Tribunale di Roma, mentre
assolveva l'Olivieri per non aver commesso il fatto, condannava lo
Scialanga, per il delitto di cui all'art. 16 del D. L. 30 ottobre 1952,
n. 1323, alla multa di L. 730.730.
L'imputato proponeva appello, deducendo, in via pregiudiziale, la
nullità degli atti successivi al suo interrogatorio in istruttoria,
per non essere stato notificato al difensore, come richiesto dall'art.
304 Cod. proc. pen., il relativo avviso di deposito, e sostenendo,
altresì, nel merito, che comunque non lo si sarebbe dovuto condannare.
Per quanto, infatti, la suddetta bolletta di legittimazione fosse
formalmente irregolare, l'imposta era stata egualmente, interamente, e
tempestivamente pagata.
La Corte di appello, in accoglimento del primo motivo, annullava la
sentenza del Tribunale. La Corte di cassazione, però, su ricorso del
P. M., riteneva che l'art. 304 Cod. proc. pen., non fosse applicabile
ai procedimenti istruiti con rito sommario e annullava la sentenza
della Corte di appello.
Nel successivo giudizio di rinvio, davanti ad altra Sezione della
stessa Corte di appello, la difesa, in via pregiudiziale, opponeva la
illegittimità costituzionale del decreto legge 30 ottobre 1952, n.
1323:
1) per non essersi indicato nel decreto legge il caso straordinario
e urgente per cui era stata emanato;
2) perché nell'art. 16 si erano violati, senza espressa deroga, i
limiti di cui all'art. 24 del Cod. pen., quanto alla misura della
pena.
Inoltre, la difesa sosteneva che, a norma dell'art. 2 Cod. pen.,
avrebbe dovuto applicarsi, nel giudizio a quo, anziché il contestato
art. 16 del citato decreto legge, il combinato disposto dell'art. 2
della legge di conversione, 20 dicembre 1952, n. 1385, e dell'art. 47
del T. U. 22 dicembre 1954, n. 1217, del quale anche, però, denunciava
la illegittimità costituzionale.
Udito il P. M., che concludeva per l'immediato rigetto della
eccezione, la Corte di appello di Roma, con ordinanza 28 novembre 1959,
ritenuto che la eccezione medesima, limitatamente al terzo motivo, non
fosse manifestamente infondata, disponeva la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale.
Eseguiti gli adempimenti di rito, si costituiva, davanti alla Corte
costituzionale, il solo Scialanga. Nelle sue deduzioni, in data 8
febbraio 1960, si illustravano e si svolgevano le questioni sollevate
davanti alla Corte di appello di Roma. Riguardo al terzo dei motivi
summenzionati, l'unico dichiarato non manifestamente infondato dalla
Corte, ci si fondava soprattutto sul fatto che con la legge 20 dicembre
1954, il decreto legge 30 ottobre 1952 era stato bensì convertito in
legge, ma con emendamenti. In particolare, con l'art. 2, il Governo era
stato delegato ad emanare, entro sei mesi, norme complementari e
integrative, nonché a precisare e a definire le misure di vigilanza e
di controllo per l'accertamento della imposta di fabbricazione sugli
oli di semi. Si era, inoltre, stabilito che le violazioni di tali norme
potevano essere punite solo con ammenda.
Di conseguenza - secondo la difesa dello Scialanga, - nel T. U. 22
dicembre 1954, n. 1217, emanato in base a tale delegazione, per il
reato di cui all'articolo impugnato nel summenzionato terzo motivo
(art. 47) - nel quale si era riprodotto senza la minima differenza, il
contenuto dell'art. 16 del decreto legge 30 ottobre 1952 - non sarebbe
stato possibile comminare la pena della multa, come invece era stato
fatto, ma solo la pena dell'ammenda, né darsi natura di delitto ad una
infrazione che, per espressa statuizione di legge, avrebbe dovuto
essere, invece, ridotta a contravvenzione. Non c'è stato intervento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non sono state presentate
memorie. Considerato in diritto :
La Corte rileva che l'ordinanza della Corte di appello risente
manifestamente della complessità e, ben si può dire, della confusione
provocata dalla lunghezza e dalle inconsuete complicazioni del giudizio
di merito, passato attraverso numerose fasi.
L'ordinanza inizia ricordando che la difesa dell'imputato aveva
sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 e
16, terzo comma, del decreto legge 30 ottobre 1952, n. 1323, ma poi,
dopo aver dichiarato manifestamente infondati i due primi motivi
indicati dalla difesa dell'imputato, ha limitato la questione di
costituzionalità all'art. 47 del T. U. 22 dicembre 1954, n. 1217, per
"avere detto articolo comminato la pena della multa in Iuogo
dell'ammenda come stabilito dalla legge delega".
La delegazione, a cui si riferisce l'ordinanza della Corte, è
contenuta nell'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385, il quale
dispone: "II Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, norme complementari ed
integrative dirette a stabilire le percentuali di tolleranza sulle
lavorazioni dei semi oleosi, le caratteristiche degli oli raffinati di
semi; nonché a precisare e definire le misure di vigilanza e di
controllo per il regolare accertamento dell'imposta.
"Le violazioni alle norme da emanarsi in base alla presente delega
potranno essere punite con l'ammenda che, in deroga all'art. 26 del
Cod. pen. e successive modificazioni, potrà raggiungere, nel massimo,
un milione di lire".
Le norme complementari ed integrative, delle quali è menzione
nell'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, furono emanate dal Governo,
in base alla delegazione contenuta nel detto articolo, con il D.P.R. 11
luglio 1953, n. 495, consistente in ben 34 articoli, in nessuno dei
quali vi è la disposizione riprodotta nell'art. 47 del T. U. 22
dicembre 1954, n. 1217. La detta disposizione è contenuta nel terzo
comma dell'art. 16 del decreto legge 30 ottobre 1952, n. 1323,
convertito in legge, senza alcuna modificazione su questo punto, con la
stessa legge 20 dicembre 1952, n. 2385 (art. 1).
In conseguenza, nel T. U., che il Governo fu autorizzato ad emanare
dall'art. 3 della legge medesima 20 dicembre 1952 e da quella
successiva 29 ottobre 1954, n. 1073, la disposizione è stata
riprodotta quale era formulata nel decreto legge 30 ottobre 1952, non
essendo essa una norma complementare o integrativa, alla quale soltanto
potrebbe riferirsi l'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, inesattamente
invocata dalla difesa dello Scialanga e nell'ordinanza della Corte di
appello.
Volendo ricercare quale potesse essere il ragionamento dello
Scialanga per sostenere la propria tesi difensiva si potrebbe ritenere
che egli pretendesse che la delega dell'art. 2 legge 20 dicembre 1952,
n. 2385, obbligasse il delegato, cioè il Governo, non solo ad emanare
nuove norme complementari e integrative, ma anche a modificare le norme
legislative preesistenti, in quanto invece della ammenda comminassero
la multa; pretesa questa dello Scialanga manifestamente arbitraria.
Le suesposte considerazioni portano a concludere che l'art. 47 del
T. U. e conseguentemente la comminata pena della multa non sono viziate
da illegittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza 28
novembre 1959 dalla Corte di appello di Roma, sulla legittimità
costituzionale dell'art. 47 del T. U. 22 dicembre 1954, n. 1217.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI.
ECLI:IT:COST:1960:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte