Sentenza n. 68/1962
Altra decisione · depositata il 26/06/1962 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con i seguenti ricorsi:
1) ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il
28 settembre 1960, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 6 ottobre 1960 ed iscritto al n. 20 del Registro
ricorsi 1960, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione
siciliana, sorto a seguito del decreto dell'Assessore per le finanze
della Regione siciliana 16 maggio 1960, n. 424, concernente speciali
regimi d'imposizione dell'imposta generale sull'entrata per l'anno
1960;
2) ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il
12 giugno 1961, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale
il 17 giugno 1961 ed iscritto al n. 7 del Registro ricorsi 1961, per
conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto a
seguito del decreto dell'Assessore per le finanze della Regione
siciliana 18 febbraio 1961, n. 356, concernente speciali regimi
d'imposizione una volta tanto dell'imposta generale sull'entrata per
l'anno 1961 per alcune categorie di entrate.
Udita nell'udienza pubblica del 30 maggio 1962 la relazione del
Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli avvocati
Guido Aula, Giovambattista Adonnino e Pietro Virga, per la Regione
siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La legge regionale siciliana 30 giugno 1956, n. 40, ha attribuito
all'Assessore per le finanze la facoltà preveduta dall'art. 10 del
D.L. Lgt. 19 ottobre 1944, n. 348 (determinare, cioè, speciali regimi
d'imposizione dell'imposta generale sull'entrata), oltre che per le
entrate derivanti dagli atti economici indicati nel detto articolo e
per quelli previsti dall'art. 9 del D.L. Lgt. 7 giugno 1945, n. 386,
dall'art. 12 del D.L.C.P.S. 27 dicembre 1946, n. 469, dall'art. 13 del
D.L. 3 maggio 1948, n. 799, dall'art. 11 della legge 7 gennaio 1949, n.
1, dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 955, e dall'art. 3
della legge 4 marzo 1952, n. 110, anche per le entrate derivanti dal
commercio delle fave secche e della manna.
L'Assessore con decreto 3 febbraio 1960, n. 174, ha determinati i
cennati regimi speciali in analogia a quanto era stato disposto, per il
restante territorio dello Stato, con decreto ministeriale 14 dicembre
1959, n. 177912, estendendo, peraltro, l'imposta alle carrube e all'uva
passa.
Con altro decreto 16 maggio 1960, n. 424, ha poi modificato tale
suo provvedimento per quanto attiene al momento impositivo e alle
modalità di pagamento del tributo.
Con atto 28 settembre 1960, il Presidente del Consiglio dei
Ministri ha proposto ricorso per regolamento di competenza, assumendo
che il decreto 16 maggio 1960, n. 424, esorbita dalla competenza
attribuita agli organi esecutivi della Regione dall'art. 20 dello
Statuto della Regione siciliana in relazione all'art. 36 dello stesso e
all'art. 23 della Costituzione, in quanto detti organi in materia
tributaria possono svolgere funzioni esecutive ed amministrative entro
i limiti non solo delle leggi costituzionali, ma anche dei principi ed
interessi cui si informa la legislazione statale relativamente ai
singoli tributi. Principi ed interessi che sarebbero stati nella specie
pretermessi, essendo il ripetuto provvedimento assessoriale in
contrasto con il decreto ministeriale 14 dicembre 1959, n. 177912, con
la legge 16 dicembre 1959, n. 1070, oltre che per quanto attiene al
momento impositivo e alle modalità di pagamento del tributo, anche per
quanto riflette le aliquote di imposta e l'estensione della medesima,
già effettuata con il precedente decreto 3 febbraio 1960, n. 174, alle
carrube e all'uva passa.
Nelle more del giudizio l'Assessore ha emanato il decreto 18
febbraio 1961, n. 356, del tutto identico a quello 16 maggio 1960, n.
424, salvo l'adeguamento delle aliquote in conformità dei principi
fissati nella legge 16 dicembre 1959, n. 1070.
In riferimento a detto decreto 18 febbraio 1961, n. 356, il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato nuovamente conflitto
di attribuzione con atto notificato al Presidente della Giunta
regionale siciliana il 12 giugno 1961 e depositato nella cancelleria di
questa Corte il 17 dello stesso mese.
Nel ricorso si rileva che il decreto 18 febbraio 1961, n. 356,
stabilisce anch'esso che per atto di immissione in consumo (cioè quale
momento dell'imposizione) deve intendersi la vendita dei prodotti
(ortoflorofrutticoli, della pesca, delle uova, dei conigli e della
cacciagione) effettuata dai dettaglianti e dai produttori diretti,
nonché l'acquisto di essi presso chiunque da parte di chi li consuma
direttamente per il proprio commercio o per la propria industria. E
prescrive, quale forma di pagamento, quella dell'abbonamento a norma
delle disposizioni relative del titolo primo del decreto assessoriale
30 dicembre 1953 (canoni ragguagliati al volume degli affari) anche per
i venditori che siano produttori diretti.
La legge 16 dicembre 1959, n. 1070, invece, ha escluso, in via
generale, dall'imposta l'ultimo passaggio, quello dal dettagliante al
consumatore, e in relazione a questo principio generale i decreti
ministeriali n. 177912 del 14 dicembre 1959 e n. 151612 del 24
dicembre 1960 hanno disposto che l'atto di immissione in consumo si
concreta con l'acquisto dei ripetuti prodotti da parte degli esercenti,
con l'acquisto effettuato esclusivamente presso produttori grossisti,
nella ipotesi di acquirenti che consumano tali prodotti direttamente
per il proprio commercio o per la propria industria, ovvero per i
produttori diretti, con il passaggio dei ridetti prodotti dal luogo di
produzione ai negozi di vendita al pubblico. E l'imposta è dovuta nei
modi e nei termini consueti, cioè in base a fattura o ad altro
documento da rilasciarsi, di volta in volta, in doppio esemplare,
all'atto della vendita e, per i produttori diretti, in base a documento
all'atto del menzionato passaggio.
Nel provvedimento assessoriale sono compresi, infine, prodotti o
non contemplati (carrube) o espressamente esclusi (uva passa) dai
ripetuti decreti ministeriali.
Ciò posto, si deduce che l'Assessore ha esorbitato dai limiti
della funzione amministrativa, usurpando le funzioni che la
Costituzione (art. 23) riserva al potere legislativo dello Stato o,
quanto meno, della Regione, violando l'art. 10 del D.L.L. 19 ottobre
1944, n. 348, e successive modificazioni, nonché la legge 16 dicembre
1959, n. 1070.
La violazione dei principi e criteri direttivi cui si ispira in
materia la legislazione dello Stato, quali si evincono dalle leggi
statali al riguardo e, più specificamente, dalla legge 16 dicembre
1959, n. 1070, nonché dai cennati decreti del Ministro per le
finanze, che quei principi hanno attuato (decreto ministeriale 14
dicembre 1959, decreto ministeriale 24 dicembre 1960), integrerebbe, a
sua volta, inosservanza dei limiti che, secondo la giurisprudenza della
Corte costituzionale, gli artt. 36 e 17 dello Statuto della Regione
siciliana, in relazione anche all'esigenza unitaria del sistema fiscale
nazionale, pongono all'attività della Regione in materia tributaria,
sia essa esplicata con leggi o con provvedimenti amministrativi.
In entrambi i ricorsi, relativamente al decreto con ciascuno di
essi impugnato, si conclude chiedendo che la Corte dichiari
l'incompetenza della Regione e, per essa, dell'Assessore alle finanze
ad emanare le norme contenute nel provvedimento assessoriale e, quindi,
l'annullamento del medesimo.
La Regione siciliana, in persona del Presidente pro-tempore della
Giunta regionale, rappresentato e difeso per atto notaio Di Giovanni
dagli avvocati Guido Aula e Giovambattista Adonnino, con elezione di
domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Tronto n. 20,
si è costituita depositando in cancelleria le proprie deduzioni il 17
ottobre 1960 (per il ricorso n. 20 del 1960) e il 27 giugno 1961 (per
il ricorso n. 7 del 1961).
In tali deduzioni, sostanzialmente di identico contenuto, si fa
presente che il ricorso è inammissibile perché i rilievi in esso
addotti, ove fossero fondati, rifletterebbero questioni di
legittimità, violazioni di leggi nazionali, difformità rispetto ad
alcune norme tributarie in atto vigenti nello Stato, sviamento dalle
direttive del Governo dello Stato. Tutte questioni che non riguardano
attribuzioni della competenza ad emanare un determinato atto in
dipendenza della interpretazione o applicazione di una legge
costituzionale.
Nelle deduzioni relative al ricorso n. 7 del 1961,
l'inammissibilità, si afferma, conseguirebbe altresì dal fatto che il
ricorso stesso è stato proposto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri e non dallo Stato in persona del Presidente del Consiglio dei
Ministri pro-tempore.
Nel merito, poi, in entrambe le deduzioni si osserva:
a) che il decreto impugnato non esorbita dai limiti fissati dalla
legge regionale 30 giugno 1956, n. 40, la quale ha attribuito
all'Assessore le facoltà necessarie al fine di determinare speciali
regimi di imposizione dell'imposta sull'entrata. Tutte le disposizioni
di esse attengono inequivocabilmente al regime di imposizione
dell'I.G.E.;
b) che il decreto impugnato non viola i principi ai quali si
informa la legislazione nazionale in materia;
c) che altrettanto è a dirsi del contrasto con il regime
tributario del restante territorio dello Stato;
d) che parimenti inammissibile e comunque infondata è da ritenersi
la censura secondo la quale l'attività amministrativa che l'Assessore
avrebbe svolto "in spreto alle leggi vigenti" rappresenta "concreto
esercizio di attività legislativa riservata all'Assemblea".
La Regione conclude chiedendo che la Corte dichiari inammissibili i
ricorsi e, subordinatamente, che li rigetti nel merito.
Sia l'Avvocatura dello Stato che la Regione siciliana hanno
presentato nei termini memorie illustrative.
La Regione, in quelle depositate il 13 aprile 1961, rileva
preliminarmente che il ricorso è stato proposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri pro-tempore nei confronti del Presidente
pro-tempore della Regione siciliana e non dallo Stato italiano, in
persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, nei
confronti della Regione siciliana, in persona del suo Presidente
pro-tempore.
L'art. 134 della Costituzione - si argomenta - prevede i conflitti
di attribuzione tra lo "Stato e le Regioni", e l'art. 39 della legge 11
marzo 1953, n. 87, prevede la possibilità in tal caso per lo "Stato" o
per la "Regione" di ricorrere alla Corte costituzionale. La
legittimazione ad agire (proposizione del conflitto) per la tutela del
diritto all'integrità delle proprie attribuzioni che si pretendono
violate, non può che spettare all'organo nei cui confronti si assume
avvenuta la violazione. È, quindi, l'organo che deve proporre
l'azione, sia pure identificandosi nella persona cui ne è attribuita
la rappresentanza. Lo stesso dicasi per quanto attiene al soggetto
passivo dell'azione.
I soggetti attivi e passivi indicati nel ricorso non corrispondono,
pertanto, a quelli cui la Costituzione e la legge n. 87 del 1953
consentono di stare in giudizio dinanzi la Corte costituzionale in tema
di conflitti di attribuzione. Onde, non essendo tali soggetti
esattamente identificati, il ricorso deve ritenersi improcedibile.
Riprendendo poi il motivo d'inammissibilità esposto nelle
deduzioni, la Regione assume che alla stregua della norma contenuta
nell'articolo 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, si ha conflitto di
attribuzione, quando, tra l'altro, si ritenga che l'atto amministrativo
posto in essere dalla Regione abbia violato la competenza che per la
Costituzione o per un'altra legge, formalmente e sostanziamente
costituzionale, è attribuita allo Stato. Conseguentemente, il
giudizio sui conflitti di attribuzione può avere per oggetto soltanto
la questione della competenza costituzionale dello Stato e delle
Regioni. Deve, cioè, attenere alla interpretazione ed alla
applicazione di norme giuridiche costituzionali attributive di potestà
e non può estendersi al sindacato delle modalità e del potere
discrezionale di cui l'organo abbia fatto uso nell'ambito dei limiti
assegnatigli.
Assume altresì la Regione che alla Sicilia compete, anche per i
tributi erariali, una potestà amministrativa esclusiva. Riconosce,
tuttavia, che la generica attribuzione di potestà normativa e, quindi,
amministrativa, non comporta di per sé l'automatico trasferimento
delle funzioni amministrative dagli uffici statali a quelli regionali,
essendo all'uopo necessarie specifiche norme legislative. Ma ciò -
aggiunge - vale per quelle funzioni amministrative relative a materie
per le quali la Regione, pur essendo titolare di una potestà
normativa, non l'ha ancora concretamente esplicata, e non anche ove
siano state emanate precise e concrete norme legislative regionali
abbisognevoli di essere eseguite e regolamentate.
Nella specie, il fatto costitutivo del trapasso della funzione
amministrativa dagli organi dello Stato a quelli della Regione è da
ravvisare nella emanazione stessa della legge regionale 30 giugno 1956,
n. 40, avvenuta in forma costituzionalmente corretta, mediante
esplicazione della potestà normativa.
Tutto ciò premesso, la Regione conclude su tal punto rilevando che
il ricorso, pur essendo presentato quale regolamento di competenza a
seguito di conflitto di attribuzione, in sostanza non discute la
interpretazione ed applicazione delle norme attributive della cennata
potestà amministrativa, ma quasi esclusivamente un asserito contrasto
del decreto impugnato con il regime tributario vigente nel restante
territorio dello Stato.
Sempre ai fini della inammissibilità del ricorso, la Regione
rileva, poi:
a) che chiedendosi l'annullamento dell'intero decreto, a seguito
della declaratoria, da parte della Corte, della incompetenza
dell'Assessore alle finanze, si chiede in sostanza anche l'annullamento
di quelle disposizioni che sono riportate integralmente dal precedente
decreto 3 febbraio 1960, n. 174, e che non soggiacciono ad alcuna delle
critiche avanzate (art. 1, lett. c, e, f, g, h; art. 2; art. 4);
b) che se si ammettesse il conflitto e si dichiarasse decaduto ed
invalidato tutto il secondo decreto, si travolgerebbero inesorabilmente
anche le norme di esso non impugnate e perciò riconosciute valide, e
si travolgerebbe implicitamente, nel contempo, il primitivo decreto,
malgrado esso non fu a suo tempo impugnato e perciò ora non è più
impugnabile.
Passando all'esame del merito, la difesa della Regione rileva che
nel ricorso si assume che il decreto assessoriale 16 maggio 1960, n.
424, esorbiterebbe dai poteri attribuiti all'Assessore stesso dalla
legge regionale 30 giugno 1956, n. 40. Questa si riferisce, per
relationem, a quanto disposto dall'art. 10 del D.L.L. 19 ottobre 1944,
n. 348. Orbene, - osserva la Regione - le facoltà concesse
rispettivamente ai due organi amministrativi (Ministro ed Assessore)
sono perfettamente identiche e riguardano la possibilità di disporre
di due strumenti fiscali: l'imposta una tantum ad aliquota condensata e
l'abbonamento, per determinate merci e per determinati servizi.
Normalmente come "passaggio" nel quale l'imposta una tantum ad
aliquota condensata si deve percepire, viene scelto quello della
"immissione al consumo"; ed ogni provvedimento determina cosa si debba
intendere per "immissione al consumo".
I criteri per tale determinazione sono molteplici. Essi vengono
vagliati caso per caso, tenendo conto delle condizioni economiche del
mercato, delle condizioni ambientali, di particolari interessi
meritevoli di essere tutelati: onde la competenza al riguardo del
potere amministrativo. Ovviamente, pertanto, sia la legge nazionale che
quella regionale non hanno disposto in materia, lasciando alla
discrezionalità dei propri organi esecutivi la relativa
regolamentazione.
Onde, se è corretto l'operato del Ministro delle finanze che, nei
limiti impostigli, ha fatto un determinato uso del suo potere
discrezionale, altrettanto corretto ed insindacabile deve ritenersi
l'operato dell'Assessore alle finanze, il quale del suo potere
discrezionale ha fatto uso, sia pure diversamente dal Ministro, nei
limiti impostigli dalla legge regionale.
Lo stesso e a dirsi per quanto attiene all'altro strumento previsto
dalla legge nazionale e regionale, cioè il cosidetto abbonamento.
Trattasi di sistema di accertamento, la cui scelta è stata
anch'essa necessariamente affidata al prudente apprezzamento della
Autorità amministrativa, e che può essere usato, qualora ne ricorrano
gli elementi e le condizioni che lo giustifichino.
Secondo la Regione, poi, la doglianza relativa alla inclusione
delle carrube e dell'uva passa, non contemplate o espressamente escluse
dal decreto ministeriale 14 dicembre 1959, n. 177912, non ha
fondamento; anzitutto, non al decreto del Ministro occorre aver
riguardo, bensì alla legge 30 giugno 1956, n. 40, la quale prevede
espressamente i prodotti ortofrutticoli tra i quali (frutta) ben
possono rientrare sia le carrube che l'uva (sia pure essiccata); in
secondo luogo, le carrube (l'uva passa non è stata espressamente
menzionata) furono ammesse al regime speciale non con il decreto
impugnato, bensì con il precedente decreto, non impugnato, 3 febbraio
1960, n. 174.
Nel ricorso si assume, altresì - prosegue la difesa della Regione
- che la legge nazionale 16 dicembre 1959, n. 1070, avrebbe esentato
in via generale dall'I.G.E. l'ultimo passaggio imponibile, nonché
abolito il sistema del "forfait" (rectius: abbonamento), mentre il
decreto dell'Assessore avrebbe mantenuto e addirittura ripristinato sia
l'imposizione per tale passaggio che il sistema dell'abbonamento. Ma
ambedue questi sistemi sono perfettamente legittimi nella struttura
generale dell'I.G.E. in Italia.
E l'Assessore, per giunta, per il sistema adottato, ha ricevuto
espressa autorizzazione, sia dalla legge regionale del 1956, sia dal
provvedimento statale n. 348 del 1944.
Né la legge n. 1070 del 1959 ha abolito in via generale il sistema
dell'accertamento dell'imposta in abbonamento. L'art. 5, anzi,
espressamente lo prevede come sistema facoltativo per alcune categorie
di contribuenti.
Nel ricorso si lamenta, inoltre - rileva la Regione -, che le
aliquote sono state mantenute ferme dal decreto assessoriale nelle
misure del 3 per cento e 2 per cento, mentre a mente dell'art. 4,
secondo comma, della legge n. 1070 avrebbero dovuto essere aumentate di
30 centesimi.
Ma le aliquote in vigore in Sicilia, a suo tempo, sono state
calcolate tenuto conto anche dell'imposta sull'ultimo passaggio,
perché quando fu introdotto lo speciale regime una tantum e furono
determinate le aliquote condensate, tutti i passaggi delle merci
venivano colpiti. Talché nelle aliquote rimaste immutate è compresa
anche l'entrata relativa all'ultimo passaggio.
Nega, poi, la Regione la violazione delle leggi statali in materia
tributaria.
All'uopo rileva che l'Assessore può ben divergere, nella
esplicazione della sua attività concreta, da quella del Ministro,
purché disponga secondo strumenti ed istituti previsti dalle leggi
dello Stato e che riguardano interessi regionali.
E proprio la legislazione statale ha previsto e voluto con l'art.
10 del D.L.L. 1944, n. 348, che, per determinati prodotti, il potere
esecutivo stabilisse le modalità di imposizione e di corresponsione
del tributo. Né tale principio è stato abolito dalla legge statale 16
dicembre 1959, n. 1070.
Si conclude perché questa Corte costituzionale dichiari il ricorso
improcedibile, o comunque inammissibile, come regolamento di competenza
a seguito di preteso conflitto di attribuzioni, e, subordinatamente, lo
respinga nel merito, come infondato.
L'Avvocatura dello Stato, nelle memorie depositate l'8 ottobre
1961, ha rilevato che dalle sentenze n. 9 del 1957 e nn. 25 e 26 del
1958 di questa Corte costituzionale si deduce che la potestà,
legislativa ed amministrativa, in materia tributaria, e attribuita alla
Regione siciliana solo relativamente ai tributi di sua spettanza, quali
risultano dal decreto legge 12 aprile 1948, n. 507, e dalla legge
regionale 1 luglio 1947, n. 2, subordinatamente all'esistenza di taluni
presupposti (esigenza di soddisfare alle condizioni particolari ed agli
interessi propri della Regione, al fine di ricondurre situazioni
diseguali in posizione di eguaglianza) ed al rispetto di taluni limiti,
formali e sostanziali (limiti territoriali, osservanza della
Costituzione, dei principi e dell'indirizzo delle singole leggi
nazionali, coordinamento con la finanza statale e locale).
Pertanto, ogni attività tributaria esplicata fuori dei predetti
limiti integra una esorbitanza dalla sfera di competenza attribuita
alla Regione dalle norme della Costituzione e dello Statuto speciale,
onde la conseguenza della illegittimità costituzionale della legge, se
trattasi di attività legislativa, o dell'incompetenza costituzionale
se, invece, trattasi di attività amministrativa.
Poiché la competenza amministrativa in materia tributaria - come
nelle altre materie - spetta alla Regione negli stessi limiti in cui ha
competenza legislativa, non v'è dubbio che debbano applicarsi al
conflitto di attribuzione gli stessi criteri che sono stati applicati
all'impugnativa in via principale di leggi regionali, la quale si
risolve sostanzialmente in un conflitto di attribuzione legislativa.
L'inosservanza dei limiti posti, direttamente o indirettamente,
dalla norma costituzionale alla competenza amministrativa regionale
integra il vizio di incompetenza costituzionale e legittima il ricorso
per conflitto di attribuzione.
Si conclude, chiedendo che la Corte dichiari la incompetenza della
Regione e, per essa, dell'Assessore alle finanze ad emanare le norme
contenute nel decreto assessoriale 16 maggio 1960, n. 424, e,
conseguentemente, annulli il decreto stesso.
Per quanto attiene alle memorie relative al ricorso n. 7 del 1961,
l'Avvocatura dello Stato ha chiesto, innanzitutto, la riunione dei due
ricorsi, stante la identità della questione che costituisce l'oggetto
di entrambi.
Richiamate, poi, le argomentazioni svolte nelle precedenti memorie,
passa a contestare la fondatezza della eccezione di inammissibilità
dedotta per la prima volta dalla Regione siciliana nelle memorie
depositate il 10 aprile 1961 (ricorso n. 20 del 1960) e ripetute nelle
deduzioni per il ricorso n. 7 del 1961.
In proposito, l'Avvocatura rileva che a prescindere dalla
considerazione che le norme, le quali disciplinano il procedimento
costituzionale, non prevedono alcuna nullità del tipo di quelle
indicate dagli artt. 75, 163 e 164 del Cod. proc. civ., e che,
comunque, nullità del genere dovrebbero sempre considerarsi sanate per
effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto, come peraltro, questa
Corte ha avuto già occasione di affermare a proposito di ricorsi
notificati presso l'Avvocatura dello Stato, sta di fatto che gli artt.
31, 32, 33 e 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, espressamente
indicano, quali soggetti legittimati ad agire e contraddire nel
processo costituzionale, il Presidente del Consiglio e il Presidente
della Regione, ovviamente nella rispettiva qualità di rappresentante
del Governo dello Stato e della Regione.
Rileva ancora l'Avvocatura che il conflitto di attribuzione
sussiste non solo quando si assuma la diretta violazione di una norma
costituzionale o di una norma ordinaria di attuazione, ma anche quando
risulti violata una legge ordinaria, che possa considerarsi legge -
cornice o legge - limite. E ciò perché quando la norma costituzionale
attribuisce agli organi regionali competenza entro i limiti e sotto
l'osservanza di norme statali, la violazione diretta od immediata di
queste involge una violazione, sia pure mediata ed indiretta, di quella
ed integra una esorbitanza dai limiti di competenza.
Né si obietti, continua l'Avvocatura, che la potestà
amministrativa, non potendo, a differenza di quella legislativa, essere
concorrente, è sempre esclusiva, perché nella specie si tratta di
accertare se questa potestà, sia pure esclusiva di ogni analogo potere
degli organi statali, sia stata esercitata col rispetto dei limiti
posti dalle norme statutarie sulla competenza, legislativa ed
amministrativa, della Regione.
Precisato, infine, che la legittimità costituzionale della legge
regionale 30 giugno 1956, n. 40, potrebbe essere accertata in via
incidentale, ma che di essa non si dubita, se si lamenta, da parte
dello Stato, proprio la violazione di tale legge, l'Avvocatura fa
presente che non costituisce motivo di inammissibilità dei ricorsi
neppure la circostanza che alcune norme dei decreti assessoriali
impugnati sono identiche ad altre contenute in precedenti
provvedimenti, in relazione ai quali il Presidente del Consiglio non
propose a suo tempo ricorso. E all'uopo si fa richiamo alle decisioni
di questa Corte con le quali è stata esclusa l'applicazione al
processo costituzionale dell'istituto della acquiescenza, ed è stato
precisato che gli atti, legislativi o amministrativi, i quali
costituiscono, in tutto o in parte, rinnovazione o proroga di atti
precedenti, sono autonomi e danno luogo a nuovo ed autonomo conflitto.
Per quanto attiene al merito, l'Avvocatura si riporta ai ricorsi ed
alla memoria già depositata, rilevando soltanto che il secondo decreto
ha riconosciuto l'illegittimità del primo in ordine alle aliquote e
che, secondo la comune accezione, nella "frutta", genericamente
indicata nella legge regionale 30 giugno 1956, n. 40, non possono
essere comprese né le carrube, né l'uva passa.
La Regione siciliana ribadisce che in virtù della autonomia che ad
essa è stata attribuita, la sua attività, pur non dovendo
contrastare, né sovvertire quella statale - ma anzi trovare in essa
rispondenza -, non può tuttavia concretarsi nel ricalcare
pedissequamente la medesima.
Illustra, poi, i vari sistemi tecnici relativi all'I.G.E. (imposta
omnifase, plurifase, monofase, una tantum; versamento del tributo per
ogni singolo atto cui esso inerisce o in abbonamento).
Precisa, che nei due ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio,
in sostanza si afferma che la legge statale n. 1070 del 1959 (applicata
nello Stato col decreto ministeriale n. 177912 del Ministro per le
finanze), innovando in materia di I.G.E., ha modificato sensibilmente
la delega regionale della legge n. 40 del 1956 (come anche la delega
statale della legge n. 348 del 1944). Di conseguenza, l'attività
dell'Assessore, esaminata al lume della legge statale suddetta, si
rivela come esorbitante dai limiti della delega stessa, quale ora deve
intendersi, ed in contrasto con la ripetuta legge statale n. 1070 del
1959.
Ciò posto, la Regione, per dimostrare la infondatezza del
suriportato assunto, rileva che proprio dagli artt. 1, comma terzo, e
5, comma secondo e terzo, della legge n. 1070 del 1959 è stato
conservato, quale momento della imposizione tributaria, l'ultimo
passaggio e, quale forma di pagamento, quella dell'abbonamento. Ciò
per lo meno per tutti i servizi e per le vendite al dettaglio degli
esercizi pubblici di lusso e di prima categoria. E tra i servizi
elencati nell'art. 5 vi sono casi (es. lett. f) in cui il servizio
implica l'impiego o la vendita (ultimo passaggio) al cliente di tante
merci e materie.
Determinata così l'attività amministrativa dell'Assessore, la
Regione insiste nel negare che nella specie, dato il contenuto delle
impugnative contro i decreti assessoriali, ricorra una ipotesi di
conflitto di attribuzioni.
Infine, per comprovare che non vi è stata invasione del campo
legislativo riservato alla Assemblea, rileva che l'Assessore ha agito
per autorizzazione, anzi per esplicito ordine dell'Assemblea stessa
(legge regionale n. 40 del 1956).
Le due cause sono state trattate congiuntamente all'udienza del 18
ottobre 1961; e con ordinanza 10 novembre 1961, n. 57, questa Corte ne
ha disposto la riunione e il rinvio, perché potessero essere trattate
unitamente alla questione pregiudiziale - ritenuta sollevabile e
sollevata d'ufficio in tale sede - relativa alla legittimità
costituzionale della legge regionale siciliana 30 giugno 1956, n. 40,
con la quale sarebbe stato operato il trapasso delle funzioni
amministrative relativamente all'imposta generale sull'entrata, dagli
organi dello Stato agli organi della Regione.
All'udienza del 30 maggio 1962 sono state discusse congiuntamente
le due cause relative ai conflitti di attribuzione, riunite come
innanzi detto, e la causa relativa alla questione di legittimità
costituzionale sollevata d'ufficio da questa Corte con l'ordinanza n.
57 del 10 novembre 1961. Considerato in diritto :
1. - I ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dal
Presidente del Consiglio dei Ministri con atto 28 settembre 1960 contro
il decreto dell'Assessore della Regione siciliana alle finanze 16
maggio 1960, n. 424, e con atto 12 giugno 1961 contro altro decreto
dello stesso Assessore del 18 febbraio 1961, n. 356, riuniti con
l'ordinanza di questa Corte del 10 novembre 1961, sono stati discussi
congiuntamente alla questione sollevata di ufficio con la stessa
ordinanza, riguardante la legittimità costituzionale della legge
regionale siciliana 30 giugno 1956, n. 40, invocata dalla Regione a
fondamento del potere esercitato dall'Assessore con i decreti
impugnati.
Peraltro, data la diversità dell'oggetto dei giudizi, le due cause
vanno decise con separate sentenze. La presente sentenza riguarda i due
giudizi sui conflitti di attribuzione; con altra sentenza di pari data
viene decisa la questione di legittimita costituzionale.
2. - La difesa della Regione ha dedotto preliminarmente la
improcedibilità dei ricorsi perché proposti dal Presidente del
Consiglio dei Ministri pro-tempore nei confronti del Presidente
pro-tempore della Regione siciliana e non dallo Stato italiano, in
persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, nei
confronti della Regione siciliana, in persona del suo Presidente
pro-tempore. Con ciò si sarebbero violate le disposizioni degli artt.
134 della Costituzione e 39, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, le quali indicano lo Stato e la Regione quali soggetti del rapporto
cui danno luogo i conflitti di attribuzione.
La eccezione è infondata.
Questa Corte, con sentenza n. 9 del 17 gennaio 1957, ha ritenuto,
che l'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 27 delle Norme
integrative determinano i soggetti processuali delle controversie per
regolamento di competenza fra Stato e Regione e cioè il Presidente del
Consiglio dei Ministri (o un Ministro da lui delegato) e il Presidente
della Giunta regionale. Pertanto, ad essi, e ad essi soltanto, spetta,
rispettivamente, la legittimazione attiva e passiva per stare in
giudizio. il che nella specie si è verificato.
3. - La stessa Regione ha eccepito la inammissibilità dei ricorsi,
assumendo che le impugnative sono state prospettate come "conflitti di
attribuzione", mentre nel caso in esame non ricorrono i presupposti che
possono dare luogo ad un regolamento di competenza. Le questioni
sollevate dall'Avvocatura dello Stato non riguardano attribuzione della
competenza ad emanare un determinato atto, in dipendenza della
interpretazione o applicazione di una legge costituzionale, bensì
pongono questioni di legittimità, violazione di leggi nazionali, ecc.
ecc. il giudizio sui conflitti di attribuzione può avere per oggetto
soltanto la questione della competenza costituzionale dello Stato e
della Regione, deve cioè attenere alla interpretazione e applicazione
di norme costituzionali attributive di potestà e non può estendersi
al sindacato delle modalità e del potere discrezionale di cui l'organo
abbia fatto uso nell'ambito dei limiti ad esso assegnati.
Anche tale eccezione va disattesa.
Esiste conflitto di attribuzione tra Stato e Regione quando questa
esercita una potestà amministrativa riservata allo Stato e viceversa.
Nella specie si lamenta che l'Assessore alle finanze abbia esercitato,
in materia di imposta generale sull'entrata, una potestà
amministrativa della quale è tuttora titolare il Ministro delle
finanze. E questa Corte ha ripetutamente affermato che oggetto dei
giudizi sui conflitti di attribuzione è la legittimità di atti
amministrativi in quanto, per se stessi considerati, costituiscono
manifestazione concreta e autonoma del potere che lo Stato e le Regioni
assumono di loro spettanza in base alla Costituzione e agli Statuti
speciali (sentenze n. 58 del 1959, n. 18 del 1957, ecc.). È poi
irrilevante, ai fini della denunzia del conflitto di attribuzione, che
non sia stato impugnato un precedente provvedimento di contenuto
identico al decreto che ha dato luogo al conflitto (sentenza n. 77 del
16 dicembre 1958, sentenza n. 58 del 26 novembre 1959).
4. - Passando al merito, i decreti dell'Assessore alle finanze n.
424 del 1960 e n. 356 del 1961, che hanno dato luogo ai presenti
conflitti di attribuzione, sono stati emanati in virtù dell'art. 1
della legge regionale 30 giugno 1956, n. 40, che, in materia di imposta
generale sull'entrata, trasferisce all'organo regionale gli stessi
poteri che l'art. 10 del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 348, ha conferito
nella stessa materia al Ministro per le finanze.
Secondo la Regione la citata legge n. 40, in mancanza di norme di
attuazione, avrebbe operato il passaggio delle funzioni dagli organi
dell'Amministrazione statale alla Regione e, costituendo la fonte dei
poteri esercitati dall'Assessore, legittimerebbe gli impugnati
provvedimenti assessoriali.
Questa Corte con sentenza di pari data ha dichiarato
costituzionalmente illegittima la citata legge n. 40, ritenendo che in
mancanza di specifiche norme di attuazione una legge regionale non
possa trasferire dallo Stato alla Regione le funzioni amministrative e
i relativi organi riguardanti l'imposta generale sull'entrata. Consegue
l'accoglimento dei ricorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri
avverso i suindicati decreti dell'Assessore regionale e l'annullamento
dei decreti stessi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui ricorsi per conflitto di
attribuzione indicati in epigrafe e riuniti con propria ordinanza 10
novembre 1961, n. 57:
rigetta le eccezioni pregiudiziali della Regione siciliana;
accoglie i ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio dei
Ministri il 28 settembre 1960 e il 12 giugno 1961;
dichiara che spetta allo Stato il potere di emettere provvedimenti
in materia di imposta generale sull'entrata;
annulla in conseguenza i decreti 16 maggio 1960, n. 424, e 18
febbraio 1961, n. 356, emanati dall'Assessore regionale alle finanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI
ECLI:IT:COST:1962:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte