Sentenza n. 68/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1967 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 204,
secondo comma, e 222, primo comma, del Codice penale, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 luglio 1965 dalla sezione istruttoria
presso la Corte di appello di Genova nel procedimento penale a carico
di Raffo Davide Dino, iscritta al n. 201 del Registro ordinanze 1965 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 27
novembre 1965;
2) ordinanza emessa il 9 novembre 1965 dal Giudice istruttore del
Tribunale di Siena nel procedimento penale a carico di Ceccarelli
Enrico ed altri, iscritta al n. 220 del Registro ordinanze 1965 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15
gennaio 1966;
3) ordinanza emessa il 16 novembre 1965 dalla sezione istruttoria
presso la Corte di appello di Genova nel procedimento penale a carico
di Sartini Augusto, iscritta al n. 221 del Registro ordinanze 1965 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15
gennaio 1966;
4) ordinanza emessa il 26 maggio 1966 dal Pretore di Pieve di
Cadore nel procedimento penale a carico di Viverit Marcello, iscritta
al n. 129 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966.
Visto l'atto di costituzione di Ceccarelli Enrico;
udita nell'udienza pubblica del 15 febbraio 1967 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
udito l'avv. Giuseppe Sabatini, per il Ceccarelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La sezione istruttoria presso la Corte di appello di Genova,
con ordinanze del 15 luglio e 16 novembre 1965, ha proposto questione
di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 204 del
Codice penale e del primo comma dell'art. 222 stesso Codice, in
relazione all'art. 13 della Costituzione. Ha sostenuto che le norme
penali, le quali dispongono il ricovero in un manicomio giudiziario,
per un tempo non superiore a due anni, dell'imputato prosciolto per
infermità psichica nei casi di delitti non colposi per cui la legge
stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non
superiore a due anni, presumono la pericolosità sociale del prosciolto
e impediscono al giudice di esercitare, nell'ambito delle previsioni
legislative, quei poteri di discrezionale apprezzamento delle singole
situazioni e di emettere quei motivati provvedimenti che la Carta
costituzionale invece espressamente gli riserva in modo esclusivo.
Secondo le due ordinanze, il contrasto delle norme denunciate con il
dettato costituzionale appare poi accentuato dalla considerazione che,
mentre al giudice è sottratta ogni discrezionale valutazione circa
l'applicabilità e la durata minima della misura di sicurezza, la
facoltà di ridurre concretamente, nei singoli casi, la durata minima
è accordata ad un organo del potere esecutivo, ossia al Ministro di
grazia e giustizia.
Anche il giudice istruttore del Tribunale di Siena, con ordinanza 9
novembre 1965, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
del predetto art. 222 del Codice penale, in relazione all'art. 204
stesso Codice; e pure ad avviso di lui tali articoli sono in contrasto
con l'art. 13 della Costituzione, già invocato dalle altre ordinanze,
perché la garanzia alla libertà personale costituita dal
provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria risulta svuotata
d'ogni contenuto quando l'autorità giudiziaria non ha il potere di
valutare se applicare o meno la sanzione al caso concreto. Ritiene
però l'ordinanza che le norme denunziate contraddicano altresì: a)
con l'art. 32 della Costituzione, apparendo contrario al rispetto della
persona umana ed alla tutela della salute mentale dell'individuo
rinchiudere per lungo tempo persona attualmente sana di mente in un
manicomio giudiziario; b) con l'art. 27, comma terzo, della
Costituzione perché l'applicazione indiscriminata della predetta
misura di sicurezza si risolve in un trattamento contrario al senso di
umanità, ed è negativa ai fini della rieducazione del ricoverato; c)
con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione perché la presunzione
di pericolosità ope legis pregiudica, in senso sostanziale se non
formale, il diritto alla difesa dell'imputato.
A tali ordinanze ha fatto richiamo il Pretore di Pieve di Cadore il
26 maggio 1966, e sulla base di esse egli ha promosso la medesima
questione di legittimità costituzionale; l'ordinanza si limita però a
motivare sul pregiudizio dei principi della libertà personale e del
diritto alla difesa, e quindi sull'art. 13 e sull'art. 24, comma
secondo, della Costituzione.
2. - È comparsa innanzi a questa Corte solo la parte privata
interessata al procedimento di cui all'ordinanza del giudice istruttore
di Siena.
Ha dedotto anzitutto che la questione trova causa nella costante
interpretazione delle norme denunciate, secondo cui, nei casi ivi
previsti non è consentito al giudice un apprezzamento sulla
pericolosità attuale del prosciolto, neanche nel caso di ritenuta
guarigione; ha ribadito le ragioni esposte dal giudice di Siena, e
aggiunto che la causa giuridica della restrizione della libertà
personale costituita dalla misura di sicurezza di cui si discute non
può esaurirsi in una presunzione invincibile e non trova fondamento
nell'esigenza della sicurezza sociale in relazione alle condizioni del
soggetto quando questo presupposto più non esiste; ha rilevato
altresì che financo nel caso di emissione del mandato o di ordine di
cattura obbligatorio, il provvedimento deve essere motivato; ha fatto
capo anche all'art. 111 della Costituzione.
3. - All'udienza del 15 febbraio 1967 la difesa del Ceccarelli ha
illustrato e ribadito le proprie tesi. Considerato in diritto :
1. - La Corte ravvisa l'opportunità di decidere con unica sentenza
le cause promosse dalle ordinanze sopra citate, che hanno trattato un
medesimo argomento.
E ritiene che le questioni proposte non siano fondate.
2. - La Corte non può che riportarsi alla sua sentenza 3 marzo
1966, n. 19, per ciò che riguarda l'assunto secondo il quale la c.d.
presunzione assoluta di pericolosità sociale di cui all'art. 204,
secondo comma, del Codice penale, preclude l'accertamento, da parte del
giudice, dei presupposti dai quali deriva la restrizione della libertà
personale. In quella sentenza si rilevò che il Codice non esclude la
necessità di un concreto accertamento della pericolosità, nelle
ipotesi che, data la varietà dei caratteri soggettivi, sfuggono a
tipizzazione; osservò inoltre che, in confronto di condizioni le quali
non esigono particolari accertamenti del giudice, o che da lui sono
state già accertate o che comunque consentono una valutazione
obiettiva uniforme, ragionevolmente, anche per garantire una
eguaglianza di trattamento, la legge ha dettato una regola vincolante,
in un significativo e proporzionato rapporto con il dato da apprezzare.
Non v'è ragione per modificare questo convincimento.
Non vale obiettare, come ha rilevato la Corte di Genova, che il
sistema dell'art. 204, secondo comma, e dell'art. 222 del Codice
penale, facendo derivare dalla legge un apprezzamento uniforme del
valore di determinate condizioni sanitarie del prosciolto, si risolve
nel togliere al giudice la facoltà di emettere motivati provvedimenti
sulla concreta pericolosità sociale di colui che si vuole sottoposto a
misura di sicurezza: appaga sufficientemente l'esigenza di una
motivazione del provvedimento, l'enunciazione in esso della
sussistenza, nel caso concreto, delle circostanze previste dalla legge.
Non può formare materia del giudizio di legittimità costituzionale il
controllo della discrezionalità usata dal Codice nel dare regolamento
preventivo e generale alle situazioni di cui si discute: tale
regolamento attua un sistema di difesa sociale correlativa al fatto che
ha dato luogo al procedimento penale e alle condizioni sanitarie
dell'imputato riscontrate in quella sede, e deve necessariamente
presupporre mere probabilità. In materia, all'accertamento di un
pericolo effettivo non si può tendere, ed una certezza non si può
ottenere nemmeno quando la valutazione di pericolosità è fatta dal
giudice.
Ai fini dell'attuale giudizio è sufficiente mettere in rilievo che
le conseguenze tratte dalla legge non hanno i caratteri
dell'assolutezza, perché la misura può essere revocata ove la
pericolosità abbia a ravvisarsi cessata. La possibilità di tale
revoca è però presa in considerazione dalla legge con l'opportuna
cautela di un tempo minimo di osservazione medica del prosciolto; che
è la sola idonea a permettere un giudizio sperimentale circa la
effettività e la stabilità del mutamento prospettato a
giustificazione dell'istanza di revoca della misura. Il minimo
stabilito dalla legge si risolve cioè in un minimo di osservazione
sullo stato sanitario del soggetto; quella osservazione che il giudice
dovrebbe disporre prima di escludere la pericolosità, se,
nell'ipotesi, egli avesse una discrezionalità, e che nessun perito
giudiziario, nella stessa ipotesi, potrebbe esonerarsi dal compiere,
non potendo l'accertamento essere il risultato di diagnosi affrettate o
accidentali od estemporanee.
Né ha valore che la revoca della misura è pronunziata dal
Ministro della giustizia, anziché da un giudice: l'attribuzione ad un
organo del potere esecutivo di tale competenza non è infatti elemento
che sostiene il sistema e, se mai, può prestarsi ad un controllo
separato della sua legittimità costituzionale, controllo non promosso
dal giudice a quo.
3. - Non maggiore fondamento hanno gli altri profili dati alla
questione dal giudice istruttore di Siena e dal pretore di Pieve di
Cadore.
L'art. 32 della Costituzione non ha connessione con l'argomento,
perché l'internamento, essendo disposto a fine di cura, e, prima
ancora, di controllo dello stato sanitario del soggetto, non può
essere ritenuto in antitesi all'esigenza di tutela della salute dello
stesso. Né è esatto che la misura viene disposta per persona sana;
la legge la prescrive sulla base di situazioni accertate durante il
processo. Pertanto è pure infondato che essa provvede senza rispetto
della persona umana: nelle ordinanze non viene indicata alcuna norma
dalla quale possa desumersi che il trattamento riservato al ricoverato
ex art. 222 del Codice penale ne abbia a disprezzo la persona.
Quest'ultima considerazione fa ravvisare senza base pure il
richiamo fatto dai giudici di merito all'art. 27, terzo comma, della
Costituzione; a parte il fatto che questo articolo si riferisce
soltanto alla pena, e non considera le misure di sicurezza, proprio
perché ex se esse tendono ad un risultato che eguaglia quella
rieducazione cui deve mirare la pena.
Neppure si sorregge il richiamo fatto all'art. 24, comma secondo,
della Costituzione. La garanzia costituzionale inerente alla difesa è
riconosciuta nei limiti e nell'ambito della configurazione che ai
diritti deriva dal diritto sostanziale (4 giugno 1964, n. 43, 4
dicembre 1964, n. 111, 8 aprile 1965, n. 30). Nella specie la difesa è
piena ai fini della verifica giurisdizionale delle condizioni alla cui
sussistenza la legge affida la giustificazione dell'irrogazione della
misura; tali condizioni disegnano una situazione materiale, e non si
riferiscono al modo di svolgersi del processo attraverso il quale la
misura può essere disposta, e quindi al modo di quella tutela
giurisdizionale cui pertiene il diritto di difesa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunite le cause promosse con le ordinanze della sezione
istruttoria della Corte d'appello di Genova in data 15 luglio e 16
novembre 1965, del giudice istruttore del Tribunale di Siena in data 9
novembre 1965 e del Pretore di Pieve di Cadore in data 26 maggio 1966;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 204, secondo comma, e 222, primo comma, del Codice penale,
proposta con le ordinanze predette, in riferimento agli artt. 13, primo
e secondo comma, 24, secondo comma, 27, secondo comma, e 32 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte