Sentenza n. 68/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1980 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 44-bislegge 249/1968
- art. 44-bislegge 775/1970
- art. 20legge 775/1970
- art. 28legge 249/1968
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 146
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo modificato dall'art. 7 della
legge 28 ottobre 1970, n. 775; dell'art. 44 bis della legge 18 marzo
1968, n. 249, nel testo introdotto dall'art. 20 della legge 28 ottobre
1970, n. 775; degli artt. da 45 a 50 della legge 18 marzo 1968, n.
249; dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 giugno 1976 dalla Corte di cassazione
sezioni unite civili - sul ricorso proposto dall'Amministrazione della
P.I. contro i Sindacati provinciali della scuola di Milano CGIL e CISL,
iscritta al n. 679 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 346 del 29 dicembre 1976;
2) ordinanza emessa il 15 novembre 1976 dal pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra il Sindacato nazionale scuola CGIL ed
il Ministero della P.I. ed altri, iscritta al n. 759 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44 del 16 febbraio 1977;
3) ordinanza emessa il 28 ottobre 1976 dalla Corte di cassazione -
sezioni unite civili - sul ricorso proposto dall'Amministrazione
finanziaria dello Stato contro la SIDAF, iscritta al n. 65 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 100 del 13 aprile 1977;
4) ordinanza emessa il 3 febbraio 1977 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra l'Amministrazione della P.I. e
l'Unione Sindacale provinciale di Milano ed altri, iscritta al n. 305
del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 237 del 31 agosto 1977;
5) ordinanza emessa il 31 marzo 1977 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle poste e
telecomunicazioni e FIP - CGIL ed altri, iscritta al n. 306 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 237 del 31 agosto 1977;
6) ordinanza emessa il 15 luglio 1977 dal pretore di Agropoli nel
procedimento civile vertente tra il Sindacato nazionale Presidi e
Professori di ruolo ed il Preside della scuola media di Perdifumo,
iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 14 dicembre 1977.
Visto l'atto di costituzione dei Sindacati provinciali della Scuola
di Milano CGIL e CISL;
udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1979 il Giudice relatore
Leopoldo Elia;
udito l'avv. Luciano Ventura per i Sindacati provinciali della
scuola di Milano CGIL e CISL.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 3 giugno 1976 la Corte di cassazione -
sezioni unite civili - sollevava questione di costituzionalità
dell'art. 146 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo modificato
dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; dell'art. 44 bis della
legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo introdotto dall'art. 20 della
citata legge n. 775 del 1970; degli artt. da 45 a 50 della citata legge
n. 249 del 1968, per contrasto con gli artt. 3 e 24, primo e secondo
comma, della Costituzione.
In seguito a ricorso presentato dai sindacati provinciali scuola di
Milano aderenti alla CGIL ed alla CISL ai sensi dell'art. 28 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, il pretore di Rho aveva ordinato al
Preside della scuola media statale di Casorezzo di astenersi da taluni
comportamenti antisindacali; il tribunale di Milano, con sentenza in
data 13 novembre 1975, affermava la competenza funzionale del pretore -
ai sensi della legge 11 agosto 1973, n. 533, già entrata in vigore -
a conoscere della proposta opposizione contro il provvedimento sommario
emesso. L'Amministrazione dello Stato (Ministero P.I.) proponeva allora
ricorso in Cassazione chiedendo si dichiarasse il difetto assoluto di
giurisdizione sull'azione proposta ed in subordine si regolasse la
competenza. La Corte di cassazione, rilevato che la giurisprudenza si
è ormai consolidata nel senso di negare l'applicabilità dello Statuto
dei lavoratori all'impiego statale sulla base di persuasivi argomenti
letterali, storici e logici, relativi questi ultimi all'autosufficienza
delle norme che tutelano l'attività sindacale all'interno
dell'Amministrazione dello Stato, ricordato inoltre che la sentenza n.
118 del 1976 della Corte costituzionale, se per un verso negava il
lamentato contrasto dell'art. 37 del c.d. Statuto dei lavoratori con il
principio di eguaglianza (essendo l'inapplicabilità della normativa in
esso contenuta all'impiego statale razionalmente giustificata data la
minuziosa e completa disciplina che regola quest'ultimo e la
sostanziale diversità di posizioni) per altro verso lasciava aperta la
possibilità di impugnare singole norme regolanti l'impiego statale in
quanto ingiustificatamente diverse da quelle che regolano i
corrispondenti istituti del lavoro privato, proponeva la indicata
questione di costituzionalità.
Le norme che garantiscono l'attività del sindacato all'interno
dell'Amministrazione statale, in quanto fondano diritti perfetti
dell'organizzazione sindacale e non riconoscono i corrispondenti
diritti di azione e difesa, violerebbero l'art. 24, commi primo e
secondo, della Costituzione; in quanto non estendono le garanzie
previste dall'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, alle ipotesi
di violazione delle norme che tutelano l'attività del sindacato
all'interno dell'apparato statale, si porrebbero in contrasto con il
principio di eguaglianza. Non costituirebbe infatti sufficiente
compenso della mancata estensione all'impiego statale degli strumenti
di tutela previsti nell'ambito del rapporto di lavoro privato la
circostanza che i sindacati partecipino ai Consigli di Amministrazione;
a prescindere dal rilievo che il principio di identificazione della
volontà della minoranza con la delibera collegiale - affermato con
riferimento ai collegi professionali - non può essere esteso ai
collegi formati da componenti eterogenee e contrapposte, non può non
essere decisiva la circostanza che nel caso di specie il provvedimento
è stato adottato da organo individuale periferico dell'Amministrazione
dello Stato senza partecipazione alcuna del sindacato medesimo.
Dovrebbe, ad ogni modo, spettare al giudice ordinario la
giurisdizione in materia che attiene indiscutibilmente a diritti
soggettivi e non è ricompresa nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, la quale si estende, fra l'altro, ai rapporti
di impiego pubblico e non ai rapporti fra sindacati ed amministrazione.
2. - Si costituiva nel giudizio innanzi a questa Corte il sindacato
provinciale scuola di Milano aderente alla CGIL il quale ribadiva e
sviluppava gli argomenti contenuti nell'ordinanza introduttiva. In
successiva memoria approfondiva l'analisi delle censure di
costituzionalità all'esame della Corte. Premesso che la garanzia
della libertà sindacale si estende anche al pubblico impiego ed
all'impiego statale in primo luogo, come si desume dagli artt. 39 e 98
della Costituzione e secondo una prassi ormai consolidata in trent'anni
di vita repubblicana; che gli artt. da 45 a 50 della legge 18 marzo
1968, n. 249, e successive modificazioni riconoscono alle
organizzazioni sindacali (ed in ispecie a quelle maggiormente
rappresentative) la titolarità di veri e propri diritti soggettivi nei
confronti dello Stato e che non può d'altra parte il rapporto fra
associazione sindacale e Stato essere assimilato al rapporto di impiego
pubblico, concludeva che solo l'autorità giudiziaria ordinaria può
avere giurisdizione in materia. Questa tuttavia non può intervenire
efficacemente, essendo di ostacolo il principio di intangibilità
dell'atto amministrativo sancito dall'art. 4 della legge abolitiva del
contenzioso amministrativo. Solo una pronunzia della Corte potrebbe
rimuovere una situazione da ritenere abnorme, restituendo al giudice
ordinario la pienezza dei poteri necessari; ed in ogni caso estendendo
quei rimedi particolarmente efficaci previsti dall'art. 28 del c.d.
"Statuto dei lavoratori" che soli possono garantire un'effettiva tutela
dei diritti sindacali.
3. - Questione analoga sollevava la Corte di cassazione - sezioni
unite civili - con ordinanza emessa il 28 ottobre 1976 in sede di
regolamento preventivo di giurisdizione chiesto dall'Amministrazione
convenuta in procedimento promosso dal Sindacato ingegneri della
amministrazione ferroviaria (S.I.D.A.F.) e dalla Confederazione
nazionale di intesa fra ingegneri ed architetti (C.N.I.S.I.A.) contro
trasferimento ad altra sede di ingegnere, dirigente sindacale,
originato, secondo i ricorrenti, da ragioni appunto sindacali.
Le Sezioni unite precisavano questa volta che nessun argomento può
desumersi dall'art. 65 del t.u. della Corte dei conti il quale
riconosce il potere di ricorrere agli impiegati ed agenti della Corte
stessa ed a chiunque vi abbia interesse a ciò sia per la settorialità
della norma sia perché evidentemente si riferisce a terzi lesi dal
provvedimento che direttamente non li concerne e non certo ai
sindacati.
4. - Questione ancora analoga era sollevata dal tribunale di Milano
con ordinanza emessa il 3 febbraio 1977 nel corso di procedimento
iniziato dall'unione sindacale provinciale di Milano, dal sindacato
nazionale scuola elementare CISL di Milano, dalla UIL scuola segreteria
provinciale, dalla Segreteria Camera Confederale del Lavoro e dal
sindacato scuola CGIL, i quali chiedevano si ingiungesse al direttore
didattico di scuola elementare di Milano di por fine a comportamento
ritenuto antisindacale e si rimuovessero gli effetti del medesimo.
5. - Questione analoga sollevava infine il tribunale di Milano con
ordinanza emessa il 31 marzo 1977 in sede di opposizione a decreto del
pretore in procedimento promosso ai sensi dell'art. 28 dello "Statuto
dei lavoratori" dalle organizzazioni sindacali locali della FIP - CGIL,
della UIL - TES e dei lavoratori dipendenti della Azienda di Stato per
i servizi telefonici contro il comportamento dell'Amministrazione che
avrebbe controllato i lavoratori centralinisti mediante apparecchiature
di intercettazione delle chiamate ed avrebbe effettuato trattenute
corrispondenti ad un giorno di retribuzione anche per scioperi di
durata inferiore.
6. - Per motivi non dissimili il pretore di Torino sollevava - con
ordinanza emessa il 15 novembre 1976 - questione di costituzionalità
dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, in quanto i rimedi previsti
da tale disposizione non si estendono all'impiego statale.
7. - Il medesimo art. 28 era oggetto anche di questione sollevata
dal pretore di Agropoli con ordinanza emessa il 15 luglio 1977 in
procedimento promosso dalla sezione provinciale del Sindacato nazionale
Presidi e Professori di ruolo contro' il comportamento della Preside
della scuola media statale di Perdifumo che si assumeva aver intimato
ad insegnante in sciopero di partecipare agli scrutini. Il pretore
riteneva priva di giustificazione, per i medesimi motivi svolti nelle
precedenti ordinanze, la mancata tutela dei diritti sindacali
nell'ambito dell'impiego statale e riteneva dovesse essere censurato
propriamente l'art. 28 dello Statuto in quanto non garantisce l'azione
del sindacato in tale ambito. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze, pur denunziando disposizioni diverse,
eccepiscono tutte la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. per la non
applicabilità dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300
("Statuto dei lavoratori") alle associazioni sindacali dei dipendenti
dello Stato; e pertanto possono essere riunite ed esaminate
congiuntamente.
Le questioni non sono fondate.
Le ordinanze di rimessione prendono le mosse dalla sentenza n. 118
del 1976 di questa Corte, sentenza che, pur dichiarando non fondate le
denunce di incostituzionalità rivolte contro l'art. 37 dello Statuto
in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., non precludeva la possibilità
che dal puntuale raffronto della normativa statutaria e di quella
dettata per il rapporto d'impiego con lo Stato potesse - per
determinati istituti - emergere "una irrazionale ed ingiustificabile
diseguaglianza". Si tratta dunque di accertare, sulla traccia di questa
pronunzia, se si è in presenza, in ordine a singoli disposti dello
Statuto, di una diseguaglianza di disciplina ulteriore ed "autonoma"
(tale cioè da non trovare alcun ragionevole fondamento pur tenuto
conto delle differenze di normativa sussistenti tra impiego statale e
lavoro subordinato nell'impresa, differenze che consentivano di
dichiarare la non fondatezza della questione relativa all'art. 37). Va
poi ricordato che, sempre secondo la citata sentenza, situazioni
puntuali di non giustificata diversità di trattamento a danno dei
dipendenti statali o dei loro sindacati potrebbero prodursi anche
attraverso specifiche "lacune" (ossia per assoluta mancanza di tutela).
Per risolvere le questioni proposte dalle varie ordinanze si deve
dunque accertare se la situazione delle associazioni sindacali
nell'ambito dell'impiego statale sia identica o simile a quella delle
associazioni analoghe, considerate in ordine agli altri rapporti di
lavoro; e se le differenze di disciplina siano o meno razionalmente
giustificate. I due temi, come è chiaro, sono collegati in modo molto
stretto, ma non si risolvono l'uno nell'altro: perché potrebbero darsi
situazioni simili, per certi aspetti, ma suscettibili di essere
regolate in modo parzialmente diverso in ragione del contesto in cui le
situazioni stesse si inseriscono.
2. - Quanto al primo punto è innegabile che, già in dipendenza
delle norme contenute negli artt. 39 e 40 della Costituzione, si
afferma senz'altro una condizione di fondamentale eguaglianza: ciò
vale innanzitutto per i diritti che ne discendono in via diretta, prima
di ogni ulteriore specificazione normativa, nonché per le altre
situazioni di vantaggio derivanti da diverse disposizioni
costituzionali (ad es. diritto di riunione). Un significativo
riconoscimento dello status sindacale spettante alle associazioni dei
dipendenti pubblici si è poi avuto, come si specificherà in seguito,
con l'introduzione della contrattazione collettiva nell'ambito del
pubblico impiego: anche se (e costituisce differenza molto notevole)
gli esiti della contrattazione non sono qui immediatamente operativi,
dovendo essere assunti in un autonomo atto del potere esecutivo. Per
valutare poi se siano razionalmente giustificate le diversità
(rispetto agli altri sindacati) che sussistono in tema di tutela
giurisdizionale delle situazioni soggettive da riconoscere alle
associazioni sindacali dei dipendenti dello Stato, è necessario
considerare il più ampio contesto del rapporto di impiego statale e
delle peculiarità proprie del datore di lavoro in questo rapporto.
Quanto al primo aspetto è da dire che l'esclusione dell'impiego
statale dall'area in cui opera il congegno di raccordo normativo ex
art. 37 Statuto dei lavoratori si fonda in primo luogo sulle
consistenti ragioni di ordine testuale, sistematico e sostanziale poste
in rilievo nella sentenza n. 118 del 1976; ragioni che si prestano ad
essere ulteriormente specificate a proposito dell'art. 28 dello Statuto
stesso.
Il processo di convergenza tra la posizione giuridica dei
lavoratori privati rispetto a quella dei dipendenti dallo Stato e dagli
enti pubblici non economici ha senza dubbio raggiunto degli obbiettivi
di grande importanza. Così i lavoratori privati hanno conseguito una
garanzia assai elevata in tema di stabilità nel posto di lavoro (art.
7 legge 15 luglio 1966, n. 604; art. 18 Statuto e sent. n. 41/1979 di
questa Corte); mentre un fattore rilevantissimo di avvicinamento tra
l'impiego pubblico e quello privato è certo costituito dalla
contrattazione collettiva, divenuta anche formalmente una fase
necessaria del procedimento di determinazione del trattamento
economico, e non soltanto economico, dei pubblici dipendenti distinti
per grandi categorie (enti ospedalieri: art. 40 legge delega 12
febbraio 1968, n. 132, cui fa riscontro l'art. 33 del decreto
legislativo delegato 27 marzo 1969, n. 130 e successive modifiche ex
art. 47 legge 23 dicembre 1978, n. 833; enti parastatali: artt. 26 e
segg. legge 20 marzo 1975, n. 70, d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 e
d.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509; comuni e provincie: art. 6 d.l. 29
dicembre 1977, n. 946, nel testo modificato in sede di conversione
dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 e d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191).
Per i dipendenti statali la contrattazione collettiva fu prevista
dall'art. 24 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, norma che non trovò
peraltro applicazione e venne sostituita dall'art. 9 della legge 22
luglio 1975, n. 382. Le regioni hanno autonomamente adottato discipline
analoghe; e già nella VII legislatura repubblicana è stato presentato
alla Camera dei deputati un disegno di legge di iniziativa governativa
concernente l'assetto della disciplina del pubblico impiego e diretto a
introdurre istituti omogenei, anche in questo campo, tra tutti i
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici.
Nonostante questi significativi successi (tra l'altro l'art. 54 del
cit. d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, concernente gli enti parastatali,
richiama, in quanto estensibile, l'art. 28 dello Statuto) il processo
di avvicinamento ha ottenuto risultati ancora parziali. Ed infatti, se
sta cambiando la matrice dei contenuti nella disciplina del rapporto di
impiego statale, con l'estendersi di normative derivanti da
contrattazione tra potere esecutivo e sindacati, è pur vero che al
tramonto del carattere puramente unilaterale delle regole del rapporto
non corrisponde un rilevante accostamento delle discipline prenegoziate
ai modelli dominanti nell'impiego privato. Tra l'altro, il persistere
di una complessa articolazione per carriere, con la tendenza a
progressioni economiche praticamente automatiche dimostra la
difficoltà di giungere ad esiti di completa convergenza tra i due
"universi" messi a raffronto (né la situazione sembra destinata a
radicali mutamenti, ai fini dell'avvicinamento, pur quando si adotti il
criterio della "qualifica funzionale").
È stato senza dubbio meritorio, grazie anche a recenti contributi
dottrinali, "liberare" il rapporto di lavoro nell'impiego pubblico
dalla prevaricante sovrapposizione del rapporto c.d. organico o di
ufficio, distinguendo nettamente tra i due tipi di relazione per ciò
che riguarda la loro disciplina e accentuando le sostanziali analogie
tra lavoro alla dipendenza di privati e lavoro prestato agli enti
pubblici non economici ed in particolare allo Stato; ma il problema
più delicato sorge proprio una volta che si siano operate le
necessarie distinzioni. È cioè da chiedersi (non facendo differenza
la collaborazione del dipendente in sé, come prestazione retribuita di
un'attività manuale o intellettuale) fino a che punto ed in quale
ambito soggettivo produca invece diversità l'inserimento del lavoro in
una amministrazione, retta dal principio, costituzionalmente
prescritto, del "buon andamento". Tale principio, enunciato nell'art.
97 Cost., non riguarda esclusivamente l'organizzazione interna dei
pubblici uffici, ma si estende alla disciplina del pubblico impiego,
"in quanto possa influire sull'andamento dell'amministrazione" (sent.
n. 124 del 1968, n. 6 in motivazione). In altre parole, è innegabile
che la disciplina del lavoro è pur sempre strumentale, mediatamente o
immediatamente, rispetto alle finalità istituzionali assegnate agli
uffici in cui si articola la pubblica amministrazione.
Ad ogni modo, la disciplina pubblicistica di questi rapporti di
lavoro si presenta tuttora come un dato che soltanto il legislatore
può immutare. Ed anche se si intendesse privatizzare i rapporti di
lavoro con lo Stato non collegati all'esercizio di potestà pubbliche,
dovrebbero pur sempre essere conservati come rapporti di diritto
pubblico quelli dei dipendenti, cui tale esercizio è o potrebbe essere
affidato.
Né si può disconoscere che lo Stato - datore di lavoro si
differenzia profondamente dal datore di lavoro, protagonista in senso
negativo della fattispecie preveduta nell'art. 28 dello Statuto: il
funzionario che sia in posizione di superiorità rispetto ad altri
dipendenti statali (preside, provveditore agli studi, ministro della
pubblica istruzione, per semplificare) ha caratteristiche
strutturalmente diverse dall'imprenditore o dal dirigente d'impresa
fiduciario di questi, in quanto non partecipa sotto nessun aspetto ad
una situazione conflittuale di natura economica qualificata pur sempre,
in modo mediato o immediato, da una contesa sui margini del profitto: e
perciò non può accogliersi la proposizione che l'interesse
dell'impresa sia dal punto di vista storico l'equivalente nei rapporti
interprivati dell'interesse dell'amministrazione - datore di lavoro nei
rapporti di pubblico impiego.
Tra l'altro lo Statuto degli impiegati civili assicura un complesso
di garanzie assolutamente identico sia ai "superiori", attraverso i
quali dovrebbe esprimersi la volontà dello Stato - datore di lavoro,
sia ai dipendenti ad essi sottoposti. E del resto l'esperienza di altri
paesi fa ritenere che il sistema delle relazioni industriali non può
essere puramente e semplicemente sovrapposto alle relazioni tra lo
Stato - datore di lavoro, i suoi dipendenti ed i sindacati del settore.
Nel nostro ordinamento si è poi accentuata la differenziazione
della tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive afferenti ai
rapporti di lavoro per il sopravvenire a favore dei lavoratori lato
sensu privati (art. 409, n. 5 in particolare, c.p.c.) della legge 11
agosto 1973, n. 533, mentre per i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici non economici è rimasta ferma la disciplina sancita dagli
artt. 29, n. 1, 39 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e dagli artt. 7,19 e
21 legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (giurisdizione esclusiva dei
tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato).
È evidente che questa differenziazione di tutela potrebbe creare
serie difficoltà (non riducibili a meri inconvenienti) se si
applicasse senz'altro l'art. 28 Statuto ai sindacati del pubblico
impiego, in tutte le ipotesi nelle quali il comportamento antisindacale
del datore di lavoro si realizza attraverso una lesione di diritti
inerenti a rapporto di impiego di singoli dipendenti o gruppi di essi.
3. - Le persistenti peculiarità nella disciplina dell'impiego
statale (e cioè del contesto in cui si inseriscono i sindacati) sono
state poste in evidenza non tanto per giustificare le disparità di
trattamento esistenti, quanto per escludere che il principio di
eguaglianza, sancito nell'art. 3 Cost. primo comma, esiga l'estensione
pura e semplice della disciplina dell'art. 28 Statuto lavoratori alle
associazioni sindacali dei dipendenti dello Stato; estensione che, in
definitiva, le varie ordinanze richiedono a questa Corte di realizzare
mediante sentenza interpretativa di accoglimento. In altri termini
spetta al legislatore operare ulteriori scelte, adottando una delle
soluzioni possibili al fine di razionalizzare e riequilibrare il
sistema: a prescindere dalla istituzione con legge costituzionale di
uno speciale giudice unico per tutte le controversie di lavoro (privato
e pubblico, statale inciuso), il legislatore potrebbe optare sia per
una estensione della giurisdizione del giudice ordinario sia per una
riaffermazione della giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, allargandola alle controversie in cui siano parte i
sindacati (con ulteriori "avvicinamenti" ai poteri del giudice civile
ex Statuto lavoratori e alla riforma del processo del lavoro del 1973).
La soluzione indicata da ultimo era, non a caso, quella accolta,
nella VII legislatura, dal citato disegno di legge numero 2079,
presentato dal Governo alla Camera dei deputati (art. 33 del progetto).
4. - Com'è noto, la sentenza n. 118 del 1976 prospettava, nella
sua ultima parte, l'ipotesi di una denunzia di incostituzionalità,
motivata con la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. per
l'impossibilità da parte dei sindacati dei dipendenti dello Stato di
tutelare "il loro interesse al rispetto della libertà sindacale
innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di
legittimità". Da tale ipotesi, le sezioni unite civili della
Cassazione hanno tratto lo spunto per porre nelle loro ordinanze il
seguente dilemma: o tutela di diritti sindacali ex art. 28 Statuto
(previa pronunzia di illegittimità costituzionale in quanto...) o
inesistenza di tutela e riduzione delle situazioni soggettive dei
sindacati a meri interessi di fatto, nel presupposto che manchino gli
elementi di base per individuare interessi legittimi.
Ma le libertà sindacali sono tutelabili, nel settore del pubblico
impiego, come avevano ritenuto le Sezioni unite fin dal 1974, in
qualità di situazioni di diritto soggettivo proprie ed esclusive del
sindacato, attraverso i procedimenti ordinari promossi innanzi al
giudice civile; idest al di fuori del quadro dell'art. 28. Se poi, in
relazione a particolari disposizioni emergessero situazioni di
interesse legittimo, esse dovrebbero trovare tutela diretta avanti ai
giudici amministrativi. D'altra parte, nella giurisprudenza dei
tribunali amministrativi regionali non si nega in linea di tendenza (e
non di rado si riconosce in concreto) la legittimazione delle
associazioni sindacali e degli ordini professionali a ricorrere e ad
intervenire a tutela degli specifici interessi che fanno loro capo,
distinti da quelli dei singoli lavoratori o professionisti.
Non esiste dunque la asserita lacuna di tutela giurisdizionale; si
è piuttosto dinnanzi a forme di tutela meno rapide e penetranti di
quelle previste nell'art. 28 Statuto, ma non perciò incostituzionali.
5. - Va da sé che gli argomenti sviluppati sopra partendo dalla
domanda di "estensione" dell'art. 28 valgono "a fortiori" per
l'infondatezza delle questioni proposte in relazione agli artt. 146 del
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo modificato dall'art. 7 della
legge 28 ottobre 1970, n. 775; art. 44 bis della legge 18 marzo 1968,
n. 249, nel testo introdotto dall'art. 20 della citata legge n. 775 del
1970; artt. da 45 a 50 della citata legge n. 249 del 1968, in quanto
non prevedono per le associazioni sindacali dei dipendenti statali la
tutela giurisdizionale del loro interesse al rispetto della libertà e
dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero (tutela
prevista invece per le altre associazioni sindacali in forza dell'art.
28 Statuto).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 146 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (t.u. delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato), così come modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970,
n. 775 (modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249);
dell'art. 44 bis della legge 18 marzo 1968, n. 249 (delega al Governo
per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il
decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle
retribuzioni dei dipendenti statali), nel testo introdotto dall'art. 20
della citata legge n. 775 del 1970; degli artt. da 45 a 50 della citata
legge numero 249 del 1968, sollevata con le ordinanze in epigrafe delle
Sezioni unite civili della Cassazione e del tribunale di Milano, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (norme sulla tutela
della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), sollevata con le ordinanze in epigrafe dai pretori di
Agropoli e Torino, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte