Corte costituzionale

Ordinanza n. 68/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1986 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15,

39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (riscossione delle imposte

dirette) promossi con sedici ordinanze emesse il 25, 30 marzo e 20

aprile 1985 dal Pretore di Caltanissetta nei procedimenti promossi

contro l'amministrazione delle finanze dello Stato da Riggi Beniamino,

s.p.a. ARD, Impresa Romano Salvatore e fratelli, Lacagnina Angelo,

Sollani Giuseppe, Marceno' Giuseppe, Talluto Giuseppe, Cannizzaro

Rosaria, Vullo Liborio, Savarino Michele, Santangelo Elio Romano,

iscritti ai nn. da 332 a 337 e da 397 a 406 del registro ordinanze 1985

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 238 bis, 244

bis, 233 bis, 273 bis dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento davanti alla Commissione

tributaria di primo grado di Caltanissetta, avente ad oggetto

accertamenti Irpef ed Ilor, il contribuente Riggi Beniamino chiedeva al

Pretore della stessa città di sospendere ex art. 700 cod. proc. civ.

la procedura di riscossione;

che il Pretore emetteva il provvedimento d'urgenza e poi, con

ordinanza del 25 marzo 1985 (reg. ord. n. 332 del 1985), sollevava

questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54

d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, i quali, disponendo rispettivamente

che in pendenza del giudizio tributario di primo grado venga iscritto

nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato

dall'ufficio e attribuendo soltanto all'intendente di finanza di

sospendere la riscossione, escludono l'analogo potere dell'autorità

giudiziaria;

che il Pretore indicava quali norme di riferimento gli artt. 24 e

113 Cost., ritenendo che l'assenza del detto potere di sospensione

ledesse il diritto del contribuente di difendersi in giudizio;

che la stessa questione veniva sollevata dal medesimo Pretore con

le ordinanze nn. da 333 a 337 e da 397 a 406 del 1985, meglio indicate

in epigrafe;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in tutte

le cause, eccepiva l'inammissibilità della questione sollevata dal

Pretore, il quale, avendo confermato ex art. 702 e 690 cod. proc. civ.

i provvedimenti d'urgenza già emanati, si era spogliato delle cause;

nel merito l'interveniente sosteneva la manifesta infondatezza delle

questioni stesse, riportandosi alla sentenza della Corte n. 63 del 1982

ed alle successive ordinanze n. 80, 168, 198 del 1983 e 252 del 1985.

Considerato che tutti i giudizi, per l'identità delle questioni,

vanno riuniti e decisi con unico provvedimento;

che le questioni sono state sollevate dopo che il Pretore aveva

emanato i provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ.

(e li aveva addirittura confermati nelle successive udienze di

comparizione), e di conseguenza manca il prescritto requisito della

rilevanza;

che, pertanto, esse debbono essere dichiarate inammissibili alla

stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ult. ord.

n. 252 del 1985).

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n.

602, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. dal Pretore di

Caltanissetta con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte