Corte costituzionale

Ordinanza n. 68/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/03/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 612 codice di

procedura civile promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1981 dal

Pretore di Fondo nel procedimento civile vertente tra Ladurner Agnes

e Gamper Josef iscritta al n. 780 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 dell'anno

1982;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1987 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che:

1.1. - Con ordinanza emessa il 13 ottobre 1981 (notificata il 21 e

comunicata il 28 successivi; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del

17 marzo 1981 e iscritta al n. 780 R.O. 1981) sulla opposizione

all'esecuzione del decreto n. 4/80 del Tribunale per i minorenni di

Trento, che aveva tra l'altro puntualizzato i tempi e i modi nel

rispetto dei quali il figlio minore Thomas, affidato alla madre,

poteva incontrare il padre Josef, il Pretore di Fondo dichiarò non

manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 612

c.p.c., in relazione agli artt. 2, 3 e 13 Cost., là dove non esclude

la propria applicabilità all'esecuzione forzata relativa ad obblighi

di fare nascenti da provvedimenti giurisdizionali adottati in tema di

affidamento di figli minori, nella specifica ipotesi di opposizione

del minore "oggetto-soggetto" dell'obbligo di fare.

1.2. - In questa sede nessuna delle parti si è costituita né è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

2. - Nell'adunanza dell'11 febbraio 1987 in camera di consiglio ha

svolto relazione il giudice Andrioli.

Considerato che:

3. - In disparte il rilievo, sottolineato nella ultima battuta

dell'ordinanza di rimessione, che "Una normativa che preveda norme

particolari per l'esecuzione forzata, in subietta materia, o che

comunque riveda le norme attualmente in vigore sarà sicuramente bene

accolta anche da tutti coloro che operano in questo delicato settore

dell'attività giudiziaria e assistenziale", la questione è

inammissibile perché coinvolge l'art. 612 e non l'art. 613

(Difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione), nel quale sarebbe

sussumibile la resistenza del minore all'attuazione forzata del

decreto del Tribunale per i minorenni di Trento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'incidente di legittimità costituzionale

dell'art. 612 c.p.c., sollevato dal Pretore di Fondo con ordinanza 13

ottobre 1981 (n. 780 R.O. 1981).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte