Corte costituzionale

Ordinanza n. 68/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/03/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale

dell'art. 669-quaterdecies del codice di procedura civile, promosso

con ordinanza emessa il 16 ottobre 1998 dal Tribunale di Enna nel

procedimento civile vertente tra Mirisciotti Maria Concetta e Puzzo

Concetta, iscritta al n. 178 del registro ordinanze 1999 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie

speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che il Tribunale di Enna, con ordinanza emessa il 16

ottobre 1998, dubita della legittimità costituzionale - in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione -

dell'art. 669-quatordecies cod. proc. civ., nella parte in cui non

prevede che per le azioni nunciatorie proposte dal possessore il

corpus normativo del rito cautelare uniforme di cui agli

artt. 669-bis e seguenti dello stesso codice si applichi solo in

quanto compatibile;

che, a parere del rimettente, la denunciata norma, imponendo

l'integrale applicazione dell'art. 669-septies cod. proc. civ., non

consente al possessore, nel caso di rigetto dell'istanza cautelare da

lui proposta con ricorso nunciatorio ai sensi del successivo

art. 688, né di proseguire automaticamente il giudizio passando ad

una fase a cognizione piena, né di iniziare con atto di citazione

un'autonoma causa di merito, né di proporre appello contro

l'ordinanza di rigetto, potendo egli proporre soltanto reclamo ai

sensi dell'art. 669-terdecies;

che, in conseguenza, sarebbe ravvisabile una lesione del

diritto di difesa del possessore, al quale, in caso di rigetto del

ricorso nunciatorio, sarebbe appunto inibito l'accesso ad una fase di

giudizio a cognizione piena nel merito;

che sarebbe, altresì, ravvisabile una disparità di

trattamento rispetto a tutti gli altri soggetti, i quali invece

possono sempre ottenere la tutela giudiziale dei propri diritti, sia

in via cautelare (con cognizione sommaria), sia in via ordinaria (con

cognizione piena), ed in particolare rispetto al possessore che

agisca ai sensi dell'art. 703 cod. proc. civ., il quale - in ragione

del previsto limite della compatibilità nell'applicazione delle

norme sul procedimento cautelare uniforme - può ottenere una

pronuncia nel merito a cognizione piena anche nel caso di rigetto

della richiesta di interdetto, stante la prosecuzione automatica del

giudizio possessorio;

che, in ordine alla rilevanza della prospettata questione di

legittimità costituzionale, il Tribunale - dopo aver precisato che

nella specie è stato interposto appello avverso l'ordinanza con la

quale il pretore aveva rigettato, condannando la parte ricorrente

alle spese di lite, sia la denunzia di nuova opera lesiva del

possesso, sia la domanda di reintegrazione nel possesso, proposte con

unico ricorso - osserva che, di conseguenza, a stregua della

censurata norma, l'appello stesso dovrebbe considerarsi inammissibile

in relazione alla denuncia di nuova opera, avendo ad oggetto una

pronuncia emessa a cognizione sommaria e soggetta solo a reclamo

(questo, in concreto, neppure proponibile, per decorso dei termini),

mentre certamente ammissibile esso è in relazione alla pronuncia (da

qualificarsi come sentenza) emessa in merito alla domanda di

reintegrazione nel possesso.

Considerato che il giudice a quo imposta il proprio ragionamento

sulla premessa - poco comprensibile se non contraddittoria - secondo

cui l'impugnata ordinanza pretorile avrebbe deciso nel merito

(possessorio) in ordine all'azione di reintegrazione e non avrebbe

invece deciso nel merito (parimenti possessorio) in ordine alla

denunzia di nuova opera;

che, in realtà, nel giudizio a quo il merito possessorio

correlato all'esperita azione di nuova opera non può non

identificarsi con il merito dell'azione di reintegrazione unitamente

proposta, atteso che la richiesta di provvedimenti sommari

nunciatori, nella specie, non costituisce un'istanza cautelare ante

causam ma accede alla causa possessoria di merito contemporaneamente

instaurata dinanzi al medesimo pretore con l'azione di reintegrazione

e poi da questo decisa col provvedimento impugnato davanti al giudice

a quo;

che, invero, l'identità della causa petendi di natura

possessoria, prospettata dal ricorrente tanto per l'azione di

reintegrazione quanto per quella nunciatoria, comporta l'unicità di

pronuncia nel merito (a cognizione piena) con riguardo ad entrambe le

azioni; e, di conseguenza, ove in effetti il provvedimento pretorile

costituisca - come afferma il giudice a quo - una decisione nel

merito possessorio, non può che essere appellabile anche in

relazione alla denunzia di nuova opera, venendo così a risultare

irrilevante la questione prospettata;

che inoltre il rimettente, da una parte dichiara di aderire

alla sentenza delle sezioni unite della Cassazione 24 febbraio 1998,

n. 1984, e dall'altra asserisce apoditticamente essere ormai venuta

meno, quale effetto dell'abrogazione degli artt. 689 e 690 cod. proc.

civ. - ma solo nel caso di provvedimento di rigetto -, la fase di

merito del procedimento nunciatorio basato sul semplice possesso;

mentre, viceversa, un tale risultato, che di certo rimane estraneo

alla ratio della riforma del 1990, si mostra non in linea con precise

indicazioni normative ricavabili dagli artt. 669-septies secondo

comma, 669-quater 688, secondo comma, 703, primo comma, cod. proc.

civ., nonché (come chiarito appunto nella motivazione della

surrichiamata sentenza, e come incoerentemente ammette lo stesso

giudice a quo) dagli artt. 1171 e 1172 cod. civ., salva peraltro la

cesura processuale richiesta dal citato art. 669-septies;

che, in definitiva, la sollevata questione appare priva dei

requisiti di inequivocità e chiarezza necessari per un'adeguata

valutazione in ordine sia alla rilevanza sia alla fondatezza di essa

(v., ex plurimis ordinanze n. 174 del 1999, n. 437 del 1996, n. 337

del 1996), e va dunque dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 669-quaterdecies del codice di

procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Enna, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte