Sentenza n. 69/1967
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/06/1967 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6 del
decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 848,
concernente il "trattamento di pensione degli addetti ai pubblici
servizi di trasporto in concessione già licenziati per motivi
politici", promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 gennaio 1966 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Aloisi Antonio ed altri e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 119 del Registro
ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 213 del 27 agosto 1966;
2) ordinanza emessa il 30 maggio 1966 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Fanasca Ostilio e l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, iscritta al n. 214 del Registro ordinanze
1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del
24 dicembre 1966.
Visti gli atti di costituzione di Severini Angelo ed altri e
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
udita nell'udienza pubblica del 1 marzo 1967 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
uditi l'avv. Quirino Di Pasquale, per Severini ed altri, e l'avv.
Giorgio Cannella, per l'I.N.P.S.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il presente giudizio trae origine da due ordinanze emesse dalla
sezione lavoro del Tribunale di Roma rispettivamente in data 24 gennaio
e 30 maggio 1966.
La prima ordinanza si riferisce al procedimento civile promosso con
citazione del 25 settembre 1964 da Aloisi Antonio ed altri contro
l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Gli attori, ex agenti dell'A.T.A.C., allontanati dal servizio nel
1923 per motivi politici in applicazione del R.D. 23 gennaio 1923, n.
143, e successivamente riammessi in servizio o collocati a riposo,
previa ricostruzione della carriera, in virtù del D.L.L. 9 novembre
1945, n. 848, lamentavano che l'art. 6 del citato provvedimento
reintegrativo aveva loro assicurato un trattamento di sfavore rispetto
a quello accordato da analoghi provvedimenti (R.D.L. 6 gennaio 1944, n.
9, e D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 301) a tutte le altre categorie di
impiegati pubblici trovantisi nelle medesime condizioni di ex esonerati
politici poi riammessi in servizio. La norma impugnata, infatti,
dispone che i contributi versati all'I. N. P. S. per l'assicurazione
generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti a favore
degli ex agenti per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze di
altri datori di lavoro, durante il periodo in cui vennero a trovarsi
fuori servizio dall'A.T.A.C., restino assorbiti dal fondo speciale di
previdenza per gli autoferrotranvieri e siano considerati come versati
dall'azienda a sgravio dell'onere della riserva matematica su di essa
gravante ai sensi dell'art. 3 dello stesso D.L.L. n. 848 del 1945.
Orbene, poiché per le altre categorie di impiegati pubblici
beneficiari di analoghi provvedimenti reintegrativi non sono
contemplate disposizioni simili a quella contenuta nel citato art. 6,
gli attori sollevavano eccezione di incostituzionalità di tale norma
in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione.
L' I.N.P.S. costituitosi in giudizio, pur non opponendosi alla
eccezione, rilevava che la norma denunciata poteva inquadrarsi nella
disciplina del fondo speciale quale era all'epoca regolata dal D.L.L.
28 maggio 1945, n. 402, e che, pertanto, poteva non essere ravvisata la
violazione delle norme costituzionali invocate.
Il Tribunale, nella propria ordinanza del 24 gennaio 1966, dopo
aver ritenuto la rilevanza della proposta questione in riferimento al
solo art. 3 della Costituzione, motivando in ordine alla non manifesta
infondatezza ha anzitutto osservato che la contribuzione
nell'assicurazione generale obbligatoria (ai sensi del decreto legge 21
aprile 1919, n. 603) relativa al periodo 1923 - 1945, durante il quale
gli ex agenti prestarono opera presso datori di lavoro privati,
costituisce un preciso bene giuridico e cioè: o il titolo a vedersi
corrispondere la relativa pensione, o il titolo a pretenderne la
maturazione, secondo che avessero o no raggiunto il requisito
dell'età; e ciò sia in base alle norme sull'assicurazione generale
obbligatoria, sia in base al regolamento per il fondo di previdenza
degli autoferrotranvieri (R.D. 30 settembre 1920, n. 1538, art. 14) che
prevede la netta autonomia e indipendenza di effetti giuridici tra i
versamenti fatti nelle due forme assicurative: obbligatoria generale e
obbligatoria speciale.
Nella norma denunciata il Tribunale ha poi ravvisato una palese
disparità di trattamento in danno degli autoferrotranvieri rispetto
agli altri dipendenti pubblici riammessi in servizio ai sensi del
R.D.L. n. 9 del 1944 e D.L.L. n. 301 del 1944.
Mentre, infatti, gli artt. 10 e 11 del D.L.L. n. 301, stabiliscono
che sugli stipendi spettanti successivamente alla riammissione in
servizio non deve essere operata alcuna ritenuta per il trattamento di
quiescenza, relativamente al periodo intercorso tra l'esonero e la
riammissione e che la pensione del non riammesso deve essere
automaticamente corrispondente con esattezza alla carriera ricostruita,
l'art. 6 del D.L.L. n. 848 del 1945 impone agli ex agenti il
sacrificio, economicamente rilevante, di tutto il loro patrimonio
assicurativo in quanto la posizione della assicurazione generale viene
per intero riassorbita nel fondo speciale per gli autoferrotranvieri.
Ha conseguentemente ritenuto il Tribunale che il D.L.L. n. 848 del
1945, nonostante il carattere integrativo della sua disciplina rispetto
agli altri provvedimenti legislativi del 1944, sia in contrasto, per
quanto attiene alla norma dell'art. 6, col principio di eguaglianza
previsto dall'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti gli attori,
rappresentati e difesi dall'avv. Quirino Di Pasquale, il quale, nelle
deduzioni depositate in cancelleria il 5 ottobre 1966 si è riportato
integralmente, per l'esposizione dei fatti e le osservazioni di
diritto, agli scritti difensivi del giudizio a quo.
Non ha, invece, spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
L'I. N. P. S., dal suo canto, col patrocinio degli avvocati Giorgio
Cannella, Guido Nardone e Pierino Pierini, ha depositato le proprie
deduzioni costitutive in data 19 aprile 1966.
In esse la difesa dopo aver premesso che l'Istituto non ha un suo
particolare interesse da far valere nel processo poiché, se fosse
dichiarata l'incostituzionalità della norma impugnata, l'onere del
versamento di contributi nel fondo speciale si riverserebbe sulle
aziende, si dà carico, ai fini di una migliore valutazione del
precetto censurato, di ricordare che il fondo speciale di previdenza
per i dipendenti da aziende di pubblici trasporti in concessione,
istituito con il D.L.L. 25 marzo 1919, n. 467, e regolato, per la prima
volta, con il R.D. 30 settembre 1920, n. 1538, ha avuto e conservato un
carattere integrativo della assicurazione generale obbligatoria sino
alla entrata in vigore della legge 18 luglio 1961, n. 831 - legge che
non va presa in considerazione nel presente giudizio - che ne ha
sancito la completa autonomia.
Ora, ad avviso della difesa dell'I.N.P.S., appare verosimile che il
legislatore del 1945, nell'attuare, col D.L.L. n. 848, la "restitutio
in integrum" degli ex agenti ingiustamente privati dell'impiego e del
relativo trattamento di quiescenza, abbia tenuto conto del rilevato
carattere integrativo del trattamento pensionistico degli agenti ed
abbia in conseguenza ritenuto conveniente disporre delle posizioni
assicurative costituite durante l'esonero trasferendole nel fondo. E
ciò sia per evitare di violare il principio della unicità
dell'assicurazione obbligatoria, sia per non concedere un vantaggio
maggiore di quello che i restituendi avrebbero ricevuto qualora non
fossero stati esonerati dalle rispettive aziende.
Precisa, però, la difesa dell'Istituto, per compiutezza di
informazione, che già il regolamento n. 1538 del 1920 prevedeva
nell'art. 14 l'autonoma utilizzazione dei contributi dell'assicurazione
obbligatoria versati a favore degli agenti per i periodi di servizio
non utili a pensione presso il fondo speciale; e conclude rimettendosi
alla decisione della Corte costituzionale.
Con la seconda ordinanza emessa il 30 maggio 1966 nel procedimento
civile vertente tra Fanasca Ostilio ex agente della S.T.E.F.E.R e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la sezione lavoro del
Tribunale di Roma ha proposto alla Corte la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 del D.L.L. 9 novembre 1945, n. 848, in
termini e con enunciazioni di motivi sostanzialmente identici a quelli
contenuti nella precedente ordinanza.
Nel giudizio dinanzi alla Corte, dopo l'adempimento delle
formalità di rito, la parte privata non si è costituita, mentre
l'Istituto, nelle deduzioni depositate il 19 novembre 1966, ha fatto
riferimento agli argomenti svolti nel precedente giudizio rimettendosi,
anche per il caso in esame, alla decisione della Corte.
In una memoria relativa ad entrambi i giudizi, depositata nella
cancelleria della Corte il 15 febbraio 1967, la difesa dell'I.N.P.S. ha
ulteriormente sviluppato e svolto le considerazioni contenute nelle
deduzioni costitutive rimettendosi al giudizio della Corte. Considerato in diritto :
1. - I due giudizi, che hanno ad oggetto la medesima questione di
legittimità costituzionale e sono stati trattati congiuntamente nella
stessa udienza, vanno decisi con unica sentenza.
2. - La censura di incostituzionalità dell'art. 6 del decreto
legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 848, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione è fondata. Dal raffronto tra la citata
norma - che riguarda la ricostituzione del trattamento di pensione
degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione già
licenziati per motivi politici - e le disposizioni contenute nel regio
decreto - legge 6 gennaio 1944, n. 9, e nel decreto legislativo
luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301 - concernenti la riammissione
in servizio e revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche
amministrazioni - risulta che il legislatore ha dettato unicamente nei
confronti degli ex agenti dei servizi di trasporto una disciplina
diversa e sfavorevole che non trova alcuna ragionevole giustificazione
in una situazione particolare di tale categoria di esonerati rispetto
agli altri soggetti destinatari delle indicate leggi riabilitative del
1944.
Queste ultime leggi, nel regolare il trattamento di pensione da
attribuire ai dipendenti pubblici già licenziati per motivi politici
che per raggiunti limiti di età o per sopravvenuta inabilità non
potevano essere riammessi in servizio, stabiliscono che deve farsi
luogo ad una nuova liquidazione del trattamento di quiescenza
considerando utile a tal fine il periodo di tempo intercorso dalla data
del licenziamento a quella del raggiungimento del limite di età o a
quella cui risale l'inabilità al lavoro ed in base agli stipendi che
avrebbero percepito se fossero rimasti in attività di servizio (artt.
6 e 11 del D.L.L. n. 301 del 1944).
Nessun contributo, per la ricostituzione del trattamento
pensionistico, il legislatore ha però posto a carico degli esonerati
non riammessi, come del resto nessun contributo è previsto per i
riammessi (art. 10 del D.L.L. n. 301 del 1944).
Questa la disciplina generale, dettata indistintamente per tutti
gli ex esonerati politici dal D.L.L. n. 301 del 1944, che avrebbe
dovuto trovare applicazione anche nei confronti della categoria degli
ex addetti ai pubblici servizi di trasporto se il D.L.L. n. 848 del
1945, successivamente intervenuto, - nonostante il suo dichiarato
carattere di normazione integrativa dell'altro provvedimento
riabilitativo (art. 1) - non avesse, per contro, stabilito con la norma
impugnata (art. 6) che tanto l'assicurazione obbligatoria invalidità e
vecchiaia quanto le assicurazioni sostitutive di questa, costituite
dagli ex agenti in dipendenza di un rapporto di lavoro svolto durante
il periodo dell'allontanamento dal servizio, venissero annullate e che
conseguentemente i contributi versati in dette assicurazioni fossero
trasferiti nel fondo speciale di previdenza del personale addetto ai
pubblici servizi di trasporto al quale gli agenti erano iscritti prima
del licenziamento.
La norma in esame in tal modo ha importato la perdita dell'intero
patrimonio assicurativo che gli ex agenti avevano acquisito con la
propria attività esplicata in circostanze così difficili e dolorose
alle dipendenze di datori di lavoro diversi dalle aziende di trasporto
dalle quali erano stati esonerati.
Di tale perdita vengono a trarre vantaggio le aziende che disposero
il licenziamento riconosciuto poi ingiusto poiché la norma impugnata
ha stabilito che i contributi trasferiti al fondo speciale di
previdenza siano considerati come versati dalle aziende a sgravio
dell'onere su di esse gravante (art. 3) di corrispondere ai fini della
liquidazione delle pensioni i contributi afferenti al periodo di
allontanamento dal servizio. E ciò nonostante che per far fronte a
tale onere il successivo art. 4 del D.L.L. n. 848 del 1945 avesse
consentito la istituzione di supplementi di tariffe i quali, poi,
furono puntualmente adottati col successivo D. L. C. P. S. 14 gennaio
1947, n. 68.
La giustificazione della disparità di trattamento non può certo
basarsi sul preteso carattere integrativo del trattamento pensionistico
del fondo di previdenza rispetto all'assicurazione generale
obbligatoria e neppure sull'intento normativo di evitare il cumulo di
due pensioni relative ad un medesimo periodo di tempo di servizio.
Nella specie, infatti, ci si trova in presenza di due distinte
posizioni assicurative: la prima costituita in base a contributi
versati durante l'esonero per l'assicurazione generale invalidità,
vecchiaia e superstiti, in parte dal lavoratore esonerato e in parte da
datori di lavoro diversi dalla azienda dalla quale essi in origine
dipendevano; la seconda a carico del fondo speciale per la previdenza
del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione.
Quest'ultima va ricostituita senza alcun onere per gli ex agenti posto
che la loro posizione è in tutto simile a quella degli altri pubblici
dipendenti esonerati per identici motivi politici nei cui confronti è
stata disposta la ricostituzione del trattamento di quiescenza senza
aggravio di sorta per gli interessati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunite le due cause indicate in epigrafe,
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto
legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 848, concernente il
"trattamento di pensione degli addetti ai pubblici servizi di trasporto
in concessione già licenziati per motivi politici".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte