Sentenza n. 69/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1975 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 102,
106 e 109, secondo comma, del codice penale; degli artt. 636, 637 e 642
del codice di procedura penale; e dell'art. 4, secondo comma, della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti
delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 settembre 1972 dal giudice di
sorveglianza del tribunale di Firenze nel procedimento per
l'applicazione di misure di sicurezza nei confronti di Rapisarda
Filippo, iscritta al n. 342 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972;
2) ordinanza emessa il 19 novembre 1973 dal tribunale di Venezia
nel procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione della
sorveglianza speciale nei confronti di Tommasini Bruno, iscritta al n.
192 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1975 il Giudice relatore
Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza in data 12 settembre 1972 il giudice di
sorveglianza presso il tribunale di Firenze, nel corso del procedimento
promosso dal p.m. per la dichiarazione di abitualità a delinquere e
per la conseguente applicazione di misure di sicurezza a carico di
Rapisarda Filippo, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 636, 637 e 642 del codice di procedura
penale (relativi al c.d. processo di sicurezza), in riferimento agli
artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione; nonché
degli artt. 102, 106 e 109 del codice penale (concernenti l'abitualità
nel delitto) in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3 e 27, terzo
comma, 3, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con deduzioni in data 28 novembre 1972, chiedendo che tutte le
questioni siano dichiarate non fondate.
2. - Con ordinanza emessa il 19 novembre 1973 il tribunale di
Venezia, dovendo decidere sull'applicazione della misura di prevenzione
della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a carico di
Tommasini Bruno, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
nonché degli artt. 636 e 637 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata ma non vi è stata costituzione di parte né intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze sollevano questioni analoghe, che possono
essere decise con unica sentenza, previa riunione dei relativi giudizi.
2. - Il giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze
prospetta, anzitutto, il dubbio circa la compatibilità, con i principi
di cui agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dell'art.
642 c.p.p. nella parte in cui è disposto che il ricorso
dell'interessato non sospende la esecuzione del decreto del giudice di
sorveglianza, a meno che il pubblico ministero vi consenta, mentre la
sospende quello proposto da quest'ultimo.
Nei termini accennati la questione così sollevata va dichiarata
inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto essa, come più volte
è stato affermato da questa Corte (v. sent. n. 168 del 1972, nn. 19 e
110 del 1974), è attinente a fasi ulteriori del procedimento e
condizionata a specifiche situazioni, allo stato meramente ipotizzabili
e, quindi, non attuali.
3. - Con la seconda questione si assume dallo stesso giudice che il
diritto di difesa non sarebbe sufficientemente garantito dall'art. 636
c.p.p., in quanto detta norma si limiterebbe a richiedere che il
giudice inviti, senza garanzie e formalità, l'interessato a fare
dichiarazioni in suo favore e non imporrebbe anche l'obbligo della
formale contestazione dei fatti per i quali si procede, come invece è
prescritto nell'ordinario processo di cognizione.
La questione non è fondata.
Per vero questa Corte, con la sentenza n. 53 del 1968 ha già
dichiarato, in riferimento all'art. 24 Cost., l'illegittimità degli
artt. 636 e 637 c.p.p., nella parte in cui comportano che i
provvedimenti del giudice di sorveglianza siano adottati senza la
tutela del diritto di difesa, sul presupposto che la dimensione di tale
diritto nel procedimento in esame va considerata in relazione
all'interesse che ne è oggetto; vale a dire quello supremo della
libertà personale. E con le successive sentenze n. 168 del 1972 e n.
110 del 1974 ha chiarito che tali disposizioni, conformemente ai
precetti degli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost.,
comportano ormai che l'interessato debba essere tempestivamente edotto
sui fatti in merito ai quali è chiamato a fare dichiarazioni e sui
quali il giudice intende dirigere o ha diretto le investigazioni e gli
accertamenti, perché in ordine ad essi ed ai relativi risultati sia
posto in grado di svolgere le proprie difese.
Sicché non v'ha dubbio che l'invito ex art. 636 c.p.p. sia
equiparabile all'atto di contestazione dell'accusa nel procedimento
ordinario e debba pertanto contenere gli elementi essenziali a
fondamento della minacciata misura di sicurezza; debba, cioè, indicare
non solo la forma di pericolosità attribuita all'interessato ma anche
le circostanze di fatto, rispondenti alle previsioni della norma
applicabile, su cui si basa la richiesta.
4. - Del pari infondata, per le ragioni indicate nel precedente
numero 3, va dichiarata la questione di legittimità costituzionale
sollevata con l'ordinanza del tribunale di Venezia, sotto analogo
profilo, con riferimento anche all'art. 4, comma secondo, legge 27
dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione.
Appare evidente, infatti, che le decisioni di questa Corte
concernenti l'art. 636 c.p.p. si riflettono parimenti sull'applicazione
della disposizione in questione, che a quello (oltre che all'art. 637
c.p.p.) fa esplicito richiamo per la disciplina del procedimento
relativo all'applicazione delle misure di prevenzione (sent. n. 53 del
1968). Dette misure d'altro canto, com'è stato opportunamente
sottolineato, trovano causa al pari di quella di sicurezza, nella
pericolosità sociale - criminale, si attuano attraverso la parziale
interdizione sociale del soggetto e tendono al recupero del medesimo
all'ordinato vivere civile.
Deve ritenersi, conseguentemente, che anche in questo caso l'invito
a comparire innanzi al collegio in camera di consiglio di cui all'art.
4, comma secondo, della legge n. 1423 del 1956 non possa limitarsi
all'indicazione della misura di cui è stata proposta l'applicazione ma
debba precisare, altresì, gli elementi sui quali verterà il giudizio
del tribunale, si intende entro i limiti consentiti dalla circostanza
che tali misure sono collegate - nella previsione legislativa - non al
verificarsi di fatti singolarmente determinati, ma a un complesso di
comportamenti che costituiscono una condotta assunta dal legislatore
come indice di pericolosità sociale (sent. n. 23 del 1964) e
rientrante in una o più delle previsioni di cui all'art. 1 della legge
in questione.
5. - Per ciò che concerne le censure rivolte all'art. 637 c.p.p.
(sotto il profilo che detta norma, stabilendo che il giudice di
sorveglianza ha facoltà di disporre gli opportuni accertamenti, non
prescriverebbe alcun limite di forma, di provenienza e di contenuto e
si porrebbe quindi in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 3,
primo comma, della Costituzione) può osservarsi che questa Corte ha
dichiarato, in rapporto al processo di sicurezza, non fondata l'analoga
questione affermando che debbono oggi ritenersi operanti nel
procedimento in esame, per logica necessaria estensione, le parallele
disposizioni dettate per quello ordinario, nei limiti in cui le
disposizioni stesse risultino, con prudente interpretazione,
compatibili con la peculiare struttura, con l'oggetto e con le
finalità dello speciale giudizio per l'applicazione delle misure di
sicurezza (sent. n. 168 del 1972 e n. 110 del 1974). Questi principi
non possono non valere anche nel processo di prevenzione per il quale,
giova ricordare, a riprova, che è già stata ritenuta necessaria come
già in quello di sicurezza l'assistenza del difensore (sent. n. 76 del
1970).
Ne deriva che nel caso di invito a comparire davanti al giudice per
la decisione sulla misura dovranno essere osservate tutte le altre
formalità necessarie all'espletamento della difesa e, ove mai tale
atto venga preceduto da veri e propri atti istruttori, da parte del
giudice dovranno essere osservate le regole ordinarie, anche per quanto
riguarda l'intervento dell'interessato e del suo difensore.
La questione va pertanto dichiarata non fondata.
6. - L'ordinanza del giudice di sorveglianza presso il tribunale di
Firenze denuncia poi il primo comma dell'art. 106 c.p. nella parte in
cui dispone che, agli effetti della dichiarazione di abitualità nel
delitto, debba tenersi conto anche delle condanne per le quali sia
intervenuta amnistia, sulla considerazione che la detta norma incorra
in violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione in quanto
darebbe luogo ad una non giustificata differenza di trattamento
rispetto al caso in cui l'amnistia intervenga prima che sia stata
pronunciata una condanna.
Va rilevato preliminarmente, in proposito, che questa Corte ha già
dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 106 c.p., nella parte in cui
dispone che ai fini della recidiva si tien conto delle condanne per le
quali sia intervenuta amnistia (sent. n. 163 del 1972).
La questione viene ora riproposta negli stessi termini dal giudice
di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con riferimento alla
dichiarazione di abitualità e non può non essere, al pari della
prima, dichiarata non fondata.
Invero la norma denunziata costituisce una applicazione specifica
del principio sancito nel primo comma dell'art. 151 c.p. (che limita
gli effetti del provvedimento di clemenza, nel caso che sia stata già
pronunziata sentenza definitiva di condanna, alla cessazione della
esecuzione di questa e delle eventuali pene accessorie) e la sua ratio
va ravvisata nella funzione della sentenza di condanna, che implica
accertamento della colpevolezza rispetto ad un determinato reato, di
guisa che essa non può essere obliterata quando si tratti di
considerarne il valore sintomatico ai fini della valutazione della
capacità criminale conseguente ad ulteriori violazioni della legge
penale.
È d'altra parte evidente che l'asserita disparità di trattamento
tra imputati di uno stesso titolo di reato, a seconda che essi possano
beneficiare di un'amnistia impropria (che, intervenendo dopo la
sentenza definitiva di condanna lascia persistere la rilevanza di
questa ai fini della dichiarazione di abitualità nel delitto) ovvero
di una amnistia propria (che ai fini della dichiarazione di
abitualità, toglie ogni rilevanza alla attività criminosa
dell'imputato) è pienamente giustificata dal fatto che nel primo caso,
a differenza che nel secondo, il provvedimento interviene dopo che vi
è stato il definitivo accertamento della colpevolezza dell'imputato.
Quanto al rilievo che la maggiore o minore durata del processo possa
comportare diversità di trattamento, è ovvio che ciò costituisce
mera disparità di fatto, irrilevante in questa sede.
7. - oggetto di censure da parte del giudice di sorveglianza presso
il tribunale di Firenze sono, infine, gli artt. 102 e 109 del codice
penale, relativi alla dichiarazione di abitualità nel delitto, in
riferimento, rispettivamente, agli artt. 3 e 27 e 3, primo comma, della
Costituzione.
Con riferimento all'art. 102 c.p. si prospetta il dubbio che
l'abitualità nel delitto presunta dalla legge non sia compatibile col
principio di uguaglianza in base alla considerazione che tale istituto,
non accordando al giudice la possibilità di tener conto delle
motivazioni e dei significati assunti in concreto dalle condotte
criminose, non consentirebbe al medesimo di operare alcuna distinzione
tra i vari soggetti che ricadono nel delitto.
L'art. 109, comma secondo, c.p., prevedendo poi che la
dichiarazione di abitualità nel delitto possa essere effettuata in
ogni tempo si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza in
riferimento alla funzione rieducativa della pena (artt. 3, primo comma,
e 27, terzo comma, Cost.) in quanto, consentendo che il giudizio di
pericolosità sia svolto in ogni tempo, e quindi anche quando sia ormai
compiuto il reinserimento sociale, finirebbe, con ingiustificato
trattamento discriminatorio, per emarginare dalla società una
categoria di soggetti: i delinquenti abituali, appunto.
Tali questioni, negli stessi termini, sono già state esaminate e
dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 168 del 1972
e quella riguardante l'art. 102 c.p. è stata successivamente
dichiarata, con altra decisione, manifestamente infondata (ord. n. 44
del 1973).
Esse vanno pertanto dichiarate manifestamente infondate non essendo
stati prospettati dal giudice a quo profili o argomenti nuovi che
possano indurre questa Corte a mutare la propria giurisprudenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 642 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24,
secondo comma, della Costituzione, dal giudice di sorveglianza presso
il tribunale di Firenze con ordinanza 12 settembre 1972;
b) manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3 e 27,
comma terzo, della Costituzione, le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 102 e 109, comma secondo, del codice penale
sollevate dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze
con ordinanza 12 settembre 1972;
c) non fondata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
106 del codice penale sollevata dal giudice di sorveglianza presso il
tribunale di Firenze con ordinanza 12 settembre 1972;
d) non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 636 e 637 del codice di
procedura penale e dell'art. 4, comma secondo, della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), in relazione
agli artt.636 e 637 c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, rispettivamente dal giudice di sorveglianza presso
il tribunale di Firenze e dal tribunale di Venezia con ordinanze in
data 12 settembre 1972 e 19 novembre 1973.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte