Ordinanza n. 69/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/03/1996 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo
1995 dal pretore di Pescara nel procedimento civile vertente tra
Ciampoli Sergio ed altra e Ciampoli Michele ed altri, iscritta al n.
415 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, prima serie speciale, n. 28, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio - nel quale gli attori
avevano formulato due distinte domande il cui valore, cumulato,
eccedeva la competenza pretorile, chiedendo tuttavia contenersi la
condanna entro il limite di tale competenza - il pretore di Pescara
ha sollevato, con ordinanza emessa il 29 marzo 1995, questione di
legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 25 e 97 della
Costituzione - degli artt. 10 e 14 del codice di procedura civile,
nella parte in cui consentono, "secondo un principio costituente
diritto vivente", che lo spostamento al giudice competente per valore
a séguito di cumulo di domande non si produca in caso di riserva di
contenimento espressa dalla parte;
che, secondo il giudice a quo, il foro locale si avvarrebbe
frequentemente di tale possibilità, in quanto i tempi di definizione
dei giudizi presso il tribunale di Pescara sarebbero maggiori
rispetto alla pretura;
che le norme impugnate, a parere del rimettente, risulterebbero
lesive della garanzia ex art. 25 della Costituzione, poiché
consentirebbero alle parti di scegliersi il proprio giudice, nonché
del principio di buon andamento ex art. 97 della Costituzione,
poiché renderebbero vano ogni tentativo di distribuire razionalmente
il carico di lavoro tra gli uffici giudiziari;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'infondatezza della questione;
Considerato che la dichiarazione dell'attore di voler contenere il
valore complessivo delle domande nei limiti della competenza del
pretore adito e la conseguente individuazione di quest'ultimo come il
giudice della controversia rappresentano indispensabili, quanto
ovvii, corollari del principio secondo cui il valore della causa, ai
fini della competenza, si determina dalla domanda e, più in
generale, dal carattere dispositivo del processo civile;
che il richiamo all'art. 25 della Costituzione non è pertinente,
tutelando esso solo l'esigenza che la competenza degli organi
giudiziari, al fine di una garanzia rigorosa della loro
imparzialità, venga sottratta ad ogni possibilità di arbitrio
attraverso la precostituzione per legge del giudice in base a criteri
generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie
(v., da ultimo, ordinanza n. 130 del 1995);
che ancor meno pertinente appare il riferimento all'art. 97 della
Costituzione, poiché - come questa Corte ha costantemente affermato
- il principio di buon andamento e della imparzialità
dell'amministrazione, sia pur riferibile anche agli organi di
amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi
concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro
funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è del tutto
estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale (v.,
ex plurimis, ordinanza n. 275 del 1994);
che la questione, concernente per il resto profili di mero fatto,
è pertanto manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 10 e 14 del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 97 della Costituzione, dal
pretore di Pescara con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte