Sentenza n. 69/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/03/1999 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 228Legge fallimentare
- art. 1legge 26/1979
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 228 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), e dell'art. 1 del d.-l. 30
gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito nella legge
3 aprile 1979, n. 95 promossi con ordinanze emesse il 2 dicembre 1997
dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento penale a carico di
Carnevale Corrado, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima
serie speciale, dell'anno 1998, ed il 14 novembre 1997 dal Tribunale
di Napoli nel procedimento penale a carico di Marsiglia Valeria ed
altri, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione di Carnevale Corrado nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1999 il giudice relatore
Annibale Marini;
Udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un processo penale per il reato di cui agli artt.
228 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e 1 del
d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per
l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi),
convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, il Tribunale di Napoli,
con ordinanza del 14 novembre 1997, ha sollevato "questione di
legittimità costituzionale dell'art. 228 r.d. 16 marzo 1942 n. 267
e dell'art. 1 d.l. 30.1.1979 n. 26 conv. in l. 3.4.1979 n. 95 in
relazione all'art. 3 Cost.".
Il giudice rimettente - premesso di ben conoscere la sentenza n.
414 del 1994, con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto
infondata la medesima questione, allora sollevata in relazione alla
intervenuta abrogazione dell'art. 324 cod. pen. (Interesse privato in
atti d'ufficio) ad opera della legge 26 aprile 1990, n. 86 - ritiene
di dover nuovamente sottoporre al vaglio di legittimità
costituzionale la norma di cui all'art. 228 della legge fallimentare
a seguito delle recenti vicende legislative che hanno portato ad una
nuova disciplina del reato di abuso di ufficio, escludendo dall'area
della rilevanza penale la gran parte delle condotte in passato
ricomprese nella fattispecie astratta di interesse privato in atti
d'ufficio.
Osserva infatti il giudice a quo che il nuovo testo dell'art. 323
del codice penale, come modificato dall'art. 1 della legge 16 luglio
1997, n. 234, presenta incisive novità rispetto a quello previgente,
atteso che, per la configurabilità del reato, è ora richiesto in
primo luogo un evento di danno (e cioè aver procurato a sé o ad
altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero aver arrecato ad
altri un danno ingiusto) ed in secondo luogo la violazione di norme
di legge o regolamento ovvero la violazione dell'obbligo di
astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo
congiunto. Inoltre, sotto il profilo sanzionatorio, per l'abuso
patrimoniale sono stati considerevolmente diminuiti i limiti edittali
di pena. Ne conseguirebbe, ad avviso del rimettente, una
ingiustificata disparità di trattamento tra il curatore fallimentare
e gli altri pubblici ufficiali, atteso che il primo, in forza
dell'art. 228 della legge fallimentare, dovrebbe continuare a
rispondere di qualsiasi condotta che comporti una "presa di
interesse", vale a dire l'assunzione di un'interessenza in un affare
attinente all'ufficio esercitato, mentre gli altri pubblici ufficiali
rispondono ora di abuso, ex art. 323 cod. pen, nei soli casi in cui
detto abuso si consumi mediante la violazione di una norma di legge o
di regolamento ovvero l'inosservanza di un obbligo di astensione e
sempre che ne sia derivato un ingiusto vantaggio patrimoniale per sé
o per altri ovvero un danno altrui.
Non vi è dubbio d'altro canto, secondo il giudice rimettente, che
la ratio ispiratrice della legge n. 234 del 1997 sia stata quella di
soddisfare un'esigenza, ampiamente condivisa, di più puntuale
determinazione delle condotte punibili a titolo di abuso ex art. 323
cod. pen. e che tale esigenza non possa non ritenersi comune alla
fattispecie di cui all'art. 228 della legge fallimentare.
Quanto, infine, alla rilevanza della questione, osserva il giudice
a quo che agli imputati è contestata una generica "presa di
interesse", non ancorata alla violazione di norme di legge o di
regolamento ovvero alla violazione di un obbligo di astensione,
cosicché la condotta da essi posta in essere non potrebbe essere
ricompresa nella fattispecie di cui al nuovo testo dell'art. 323 cod.
pen.
1.1. - È intervenuto nel giudizio dinanzi a questa Corte il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria
di infondatezza della questione.
Osserva nell'atto di intervento la difesa erariale che la Corte,
nella sentenza n. 414 del 1994, ricordata dallo stesso giudice
rimettente, ebbe ad escludere la violazione dell'art. 3 della
Costituzione sulla base di un duplice ordine di argomentazioni: la
originaria diversificazione ed autonomia quoad poenam delle
fattispecie criminose di interesse privato del curatore fallimentare
e del pubblico ufficiale "comune", a dimostrazione della
disomogeneità delle due situazioni, e la considerazione che la legge
n. 86 del 1990 non aveva prodotto una indiscriminata abolitio
criminis riguardo alle condotte già qualificabili come interesse
privato in atti di ufficio ma le aveva ricomprese in fattispecie
diverse (segnatamente in quelle di cui agli artt. 323 e 326 cod.
pen.). Il secondo di tali argomenti, a giudizio dell'Avvocatura, non
sarebbe più riproponibile a seguito delle modifiche apportate
all'art. 323 cod. pen. dalla legge n. 234 del 1997, mentre
resterebbero pienamente validi i rilievi relativi alla "specialità"
della posizione del curatore fallimentare rispetto agli altri
pubblici ufficiali, in quanto la finalità delle norme incriminatrici
in materia fallimentare si caratterizza per la peculiarità della
connessione con le funzioni e gli scopi propri della procedura
fallimentare, il cui normale conseguimento è assicurato da un
diverso e più appropriato sistema sanzionatorio voluto ad hoc dal
legislatore. Tale "specialità" sarebbe ad esempio confermata
dall'esistenza di una norma, quale l'art. 229 della legge
fallimentare, che punisce il curatore per una condotta
(l'accettazione di retribuzione non dovuta) che non trova riscontro
nel sistema (anche originario) dei delitti dei pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione.
Rileva infine la difesa erariale che la Corte, nell'ipotesi di
accoglimento della questione, dovrebbe altresì valutare se estendere
la declaratoria di incostituzionalità anche all'art. 2637 del codice
civile, contenente analoga previsione sanzionatoria in riferimento a
fatti commessi da amministratori giudiziari e commissari governativi.
2. - Identica questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata dalla Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 2
dicembre 1997, nel corso di un processo per lo stesso reato di cui
agli artt. 228 della legge fallimentare e 1 del d.-l. 30 gennaio
1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, in
relazione ad ipotesi di generico interesse privato, non ancorato alla
violazione di norme di legge o di regolamento ovvero alla violazione
di un obbligo di astensione.
2.1. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, con atto di contenuto identico a quello depositato nell'altro
giudizio.
2.2. - Si è altresì costituita in giudizio la parte privata
imputata nel processo a quo.
Ad avviso della stessa, lo scrutinio di costituzionalità dell'art.
228 della legge fallimentare in relazione all'art. 3 della
Costituzione dovrebbe condurre - stante l'impossibilità di ravvisare
alcuna ragione che renda giustificabile una più ampia previsione
delle condotte incriminabili del curatore fallimentare rispetto agli
altri pubblici ufficiali - non già ad una declaratoria di
illegittimità costituzionale ma piuttosto ad una sentenza
interpretativa di rigetto che comporti l'esclusione, dall'area della
rilevanza penale, di quelle condotte del curatore fallimentare che
risultino non più riconducibili alla fattispecie astratta delineata
dal nuovo art. 323 cod. pen.
Sotto un diverso aspetto, la parte privata deduce poi che il
trattamento sanzionatorio previsto dalla norma impugnata appare
manifestamente e irragionevolmente sproporzionato rispetto a quello
dettato dal nuovo art. 323 cod. pen., dovendo ritenersi venuta meno
qualsiasi ragione di disomogeneità tra il delitto di interesse
privato del curatore fallimentare e quello di abuso d'ufficio.
Secondo la parte, infatti, l'incriminazione in modo autonomo delle
condotte previste dalle norme incriminatrici speciali trovava la sua
giustificazione - all'epoca in cui fu emanata la legge fallimentare -
nel fatto che l'art. 324 cod. pen. prevedeva che la presa di
interesse da parte del pubblico ufficiale dovesse avvenire in un atto
della pubblica amministrazione, nella cui nozione evidentemente non
potevano ricomprendersi gli atti della procedura fallimentare. Una
volta venuto meno, nel vigente testo dell'art. 323 cod. pen. (ed in
realtà anche in quello risultante dalle modifiche precedentemente
apportatevi dalla legge n. 86 del 1990), ogni riferimento agli atti
della pubblica amministrazione, sarebbe dunque cessata ogni ragione
di disomogeneità tra le due fattispecie.
Osserva ancora la stessa parte che il trattamento sanzionatorio
diversificato nel segno della maggiore severità per le fattispecie
previste dalle norme incriminatrici speciali - nella vigenza
dell'art. 324 cod. pen. - poteva trovare la sua ragion d'essere
nella considerazione che, mentre l'interesse privato del curatore
deve essere preso in atti rientranti nella competenza funzionale
degli organi della procedura concorsuale, tale limitazione - secondo
la giurisprudenza e la dottrina prevalenti - non valeva, invece, per
la fattispecie di interesse privato in atti d'ufficio. Il nuovo testo
dell'art. 323 cod. pen. avrebbe tuttavia eliminato siffatta
diversità, in quanto prevede che la condotta di abuso debba essere
realizzata nello svolgimento delle funzioni o del servizio.
Alla luce di tali considerazioni la parte privata - richiamata la
costante giurisprudenza della Corte, secondo la quale la
discrezionalità del legislatore nella determinazione della quantità
e qualità della sanzione penale trova un limite invalicabile nel
canone della ragionevolezza, ancorato al principio di proporzione o
di proporzionalità - chiede che, nell'adottare, come da lui
auspicato, una lettura della norma incriminatrice denunciata del
tutto simile a quella del nuovo testo dell'art. 323 cod. pen., la
Corte ne dichiari tuttavia l'illegittimità costituzionale nella
parte in cui essa prevede una pena diversa, per qualità e quantità,
da quella comminata dallo stesso art. 323 cod. pen. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Napoli e la Corte di appello di Napoli, con le
ordinanze in epigrafe, sollevano, in riferimento agli artt. 3 e 25
della Costituzione (quest'ultimo non esplicitamente evocato, ma
sicuramente desumibile dalla motivazione), questione di legittimità
costituzionale degli artt. 228 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), e 1 del d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti
urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi), convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95.
Ad avviso dei rimettenti le norme denunciate, assoggettando a
sanzione penale il commissario governativo nell'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi (così come il curatore
fallimentare e gli altri soggetti ricompresi nell'ambito di
applicazione dell'art. 228 della legge fallimentare) con riferimento
alla fattispecie astratta di interesse privato, ormai priva di
rilevanza penale per tutti gli altri pubblici ufficiali, sarebbero
lesive sia del principio di eguaglianza sia del principio di
determinatezza della fattispecie penale.
2. - I due giudizi, avendo ad oggetto questioni identiche, possono
essere riuniti per essere definiti con unica sentenza.
3. - La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.
4. - Ai fini di una corretta impostazione della questione di
costituzionalità che i rimettenti sollevano sotto il profilo della
violazione del principio di eguaglianza va ribadito che il reato di
cui alla norma denunciata è stato ab origine configurato in termini
di specialità, sia pure quoad poenam, rispetto alla figura generale
di reato riferibile ai pubblici ufficiali (v. in tal senso sentenza
n. 414 del 1994).
Ed è pacifico che siffatta specialità è stata accentuata dalle
recenti riforme legislative del 1990 (con cui è stato abrogato il
delitto di interesse privato in atti d'ufficio, trasferendo in parte
i suoi contenuti nel nuovo delitto di abuso d'ufficio che ha
sostituito l'originaria fattispecie disciplinata dall'art. 323 del
codice penale) e del 1997 (che ha nuovamente modificato l'art. 323
cod. pen.), sino a riguardare non solo la misura della pena, ma la
stessa struttura della fattispecie incriminatrice.
Mentre, infatti, i pubblici ufficiali sono assoggettati a sanzione
penale, a titolo di abuso di ufficio, solo per le condotte poste in
essere in violazione di norme di legge o di regolamento ovvero in
violazione di un obbligo di astensione, e sempre che ne sia derivato
un ingiusto vantaggio patrimoniale per sé o per altri o un ingiusto
danno altrui, il curatore fallimentare ed i soggetti ad esso
equiparati rispondono del diverso reato di interesse privato di cui
alla norma denunciata e risultano dunque, perciò stesso, destinatari
di una disciplina penale speciale.
La specialità, nel senso precisato, della fattispecie
incriminatrice di cui all'art. 228 della legge fallimentare non
rappresenta, tuttavia, diversamente da quanto ritengono i rimettenti,
un disvalore costituzionale, ma solo la premessa da cui muovere per
valutare il corretto esercizio dell'ampio margine di discrezionalità
che in materia penale deve essere riconosciuto al legislatore nel
rispetto del limite di ragionevolezza.
E, come subito si vedrà, l'originaria scelta del legislatore di
configurare nell'art. 228 della legge fallimentare per il curatore
fallimentare ed i soggetti equiparati una figura di reato autonoma
rispetto a quella, generale, di interesse privato, propria dei
pubblici ufficiali "comuni" e, poi, di mantenere tale specificità
anche nei confronti del nuovo delitto di abuso d'ufficio, rinvenendo
una ragionevole giustificazione nella disomogeneità sostanziale
delle figure soggettive poste a raffronto, rappresenta esercizio di
discrezionalità legislativa non censurabile in sede di scrutinio di
costituzionalità.
Del delitto sanzionato dall'art. 228 della legge fallimentare sono
chiamati a rispondere, oltre al curatore fallimentare, il coadiutore
del curatore (ex art. 231 della legge fallimentare), il commissario
del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata (ex art.
236, numero 3, della legge fallimentare), il commissario liquidatore
della liquidazione coatta amministrativa (ex art. 237 della legge
fallimentare) nonché, appunto, il commissario governativo
nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (ex
art. 1 del d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3
aprile 1979, n. 95, che rinvia all'art. 237 della legge
fallimentare).
Inoltre, l'amministratore giudiziario (di cui all'art. 2409 del
codice civile) ed il commissario governativo (di cui agli artt. 2543
e 2619 dello stesso codice) rispondono del reato di cui all'art.
2637 cod. civ., sostanzialmente identico, per condotta incriminata e
per previsione sanzionatoria, a quella di cui all'art. 228 della
legge fallimentare.
Caratteristica comune delle diverse figure di pubblico ufficiale
ricomprese nella sfera di applicazione dell'art. 228 della legge
fallimentare è sempre lo svolgimento, sia pure in forme e con
modalità diverse, di una attività di tipo gestorio di beni o
aziende di proprietà privata. Tale caratteristica è particolarmente
accentuata nel caso, al quale ha riguardo la questione sollevata, del
commissario governativo nell'amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi, la cui funzione - diversamente dal curatore
o dal commissario liquidatore - non è quella di liquidare puramente
e semplicemente l'impresa ma di continuarne la gestione in vista di
un possibile risanamento. Si tratta, pertanto, di una figura che si
sostituisce, in buona sostanza, all'imprenditore e la cui attività
si connota per gli ampi margini di scelta che caratterizzano
l'attività imprenditoriale.
Su tale base, s'intende agevolmente come l'autonoma fattispecie
incriminatrice di cui all'art. 228 della legge fallimentare rinvenga
una ragionevole giustificazione nella necessità di assoggettare alla
sanzione penale quelle condotte, per loro natura non suscettibili di
rigida schematizzazione formale, che, pur lesive (nel senso che sarà
più avanti chiarito) degli interessi tutelati dalle diverse
procedure, sfuggirebbero tuttavia alla previsione dell'art. 323 cod.
pen., non comportando - per l'ampia discrezionalità propria
dell'attività gestoria svolta dai pubblici ufficiali considerati -
la diretta violazione di una norma di legge o di regolamento.
Sicché, e conclusivamente, la ratio della fattispecie
incriminatrice di cui all'art. 228 della legge fallimentare,
individuata nella stessa relazione al r.d. 16 marzo 1942 n. 267 "nel
bisogno di prevenire il pericolo che attraverso le maglie della legge
il curatore trovi la via di scampo ad azioni delittuose", vale ad
escludere che la specialità della disciplina penale applicabile al
curatore fallimentare (ed ai soggetti ad esso equiparati) si traduca
nella violazione del principio di eguaglianza garantito dall'art. 3
della Costituzione.
5. - In relazione al parametro, non formalmente evocato, ma
risultante in modo inequivoco dalla motivazione delle ordinanze di
rimessione, dell'art. 25 Cost., la norma denunciata è fatta oggetto
di censura sotto il profilo della asserita indeterminatezza della
fattispecie penale.
A tale riguardo, entrambi i rimettenti rilevano, infatti, che la
ratio dell'intervento legislativo del 1997 sarebbe stata quella di
soddisfare un'esigenza, ampiamente condivisa, di più puntuale
determinazione delle condotte punibili a titolo di abuso e che tale
esigenza non potrebbe non ritenersi comune anche alla fattispecie di
cui all'art. 228 della legge fallimentare.
La prima delle due proposizioni è senza dubbio corretta: dai
lavori preparatori della legge 16 luglio 1997, n. 234 (e, prima
ancora, dal dibattito parlamentare che ha accompagnato l'abrogazione
dell'art. 324 cod. pen., disposta con la legge 26 aprile 1990, n.
86) emerge infatti con chiarezza la volontà del legislatore di porre
un argine al proliferare di procedimenti penali a carico di pubblici
amministratori per il reato di abuso d'ufficio (e, in precedenza, di
interesse privato in atti d'ufficio), intentati in relazione a scelte
e comportamenti rientranti nella sfera della discrezionalità
amministrativa.
Peraltro, tale esigenza poteva essere ricondotta più all'uso
patologico di tali fattispecie incriminatrici ad opera della
magistratura inquirente e di merito - uso ampiamente contrastato
dalla prevalente giurisprudenza di legittimità - che ad un reale
deficit di determinatezza della struttura astratta delle norme in
questione; non è pertanto corretto fare discendere automaticamente
dalle vicende interpretative e legislative degli artt. 323 e 324 cod.
pen. la conseguenza che analoghe esigenze di specificazione della
condotta punibile si pongano, in concreto, anche in relazione alla
fattispecie di interesse privato di cui all'art. 228 della legge
fallimentare.
L'esame della giurisprudenza sull'art. 228 della legge fallimentare
dimostra invece che, anche tra i giudici di merito, è prevalsa
un'interpretazione più restrittiva, in linea con la più rigorosa
interpretazione elaborata dalla prevalente giurisprudenza di
legittimità sul reato di interesse privato in atti d'ufficio
previsto dal codice penale.
In particolare, si è ritenuto che per la sussistenza del reato del
curatore fallimentare non sia sufficiente la mera coincidenza o
coesistenza di un interesse privato convergente o compatibile con
l'interesse pubblico, né, tantomeno, la mera violazione di un
obbligo di astensione, ma che, consistendo la presa di interesse in
una effettiva ingerenza profittatrice, sia necessaria la
strumentalizzazione dell'atto pubblico ad un fine privato, contrario
o confliggente con l'interesse della procedura concorsuale, traendosi
argomento a sostegno di tale conclusione anche dal confronto tra le
disposizioni di cui agli artt. 2631 e 2637 cod. civ. In assonanza
con questo orientamento di maggior rigore nell'individuazione degli
estremi dell'interesse privato del curatore fallimentare, si è anche
sostenuto in dottrina, rifacendosi all'interpretazione più
restrittiva riservata dalla giurisprudenza di legittimità all'art.
324 cod. pen., che, seppure i requisiti dell'abuso e del vantaggio
non siano menzionati tra gli elementi costitutivi della fattispecie
di cui all'art. 228 della legge fallimentare, essi sono tuttavia
impliciti nella struttura del reato di interesse privato del curatore
o del commissario governativo, che debbono perseguire un interesse
particolaristico, estraneo e contrastante con le finalità della
procedura concorsuale, cioè sfruttare l'ufficio in funzione di un
tornaconto personale.
È dunque compatibile con il dato testuale - ed in effetti risulta
già seguita dalla prevalente giurisprudenza - una lettura della
norma denunciata che, eliminando i possibili margini di
indeterminatezza della fattispecie, consente di superare il
prospettato dubbio di legittimità costituzionale. A tale lettura i
rimettenti devono pertanto attenersi, in aderenza al principio, più
volte enunciato da questa Corte, secondo cui il giudice, nell'operare
la ricognizione del contenuto normativo della disposizione da
applicare al caso portato al suo esame, deve costantemente essere
guidato dall'esigenza di rispettare i precetti costituzionali e,
quindi, ove un'interpretazione appaia confliggente con alcuno di
essi, è tenuto ad adottare quella diversa lettura che risulti
aderente ai principi costituzionali altrimenti vulnerati (ex
plurimis, sentenze nn. 452 e 197 del 1998, ordinanze nn. 147 e 55 del
1998).
In conclusione, dunque, l'art. 228 della legge fallimentare va
interpretato nel senso che la presa di interesse privato del curatore
fallimentare (e degli altri soggetti ad esso equiparati) è
sanzionata penalmente solamente in quanto sia contrastante con gli
interessi tutelati dalla procedura concorsuale. Diversamente da
quanto i rimettenti mostrano di ritenere, restano dunque estranee
all'area della rilevanza penale tutte quelle ipotesi in cui si
realizzi una mera coincidenza tra i vantaggi privati e gli interessi
dell'ufficio o in cui comunque l'interesse privato del pubblico
ufficiale non risulti, in concreto, rivolto a perseguire un vantaggio
personale che si ponga in contrasto con le finalità delle procedure
concorsuali o dell'amministrazione straordinaria.
La norma, così interpretata, si sottrae alla prospettata censura
di incostituzionalità, pur dovendosi ribadire la esigenza, già
sottolineata dalla sentenza n. 414 del 1994, di una più organica
sistemazione dell'intervento penale sull'intera materia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.
228 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e 1 del
d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per
l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi),
convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di
Napoli e dalla Corte di appello di Napoli con le ordinanze indicate
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 11 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte