Sentenza n. 694/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1115/1968
- art. 1legge 464/1972
usata come parametro
citata
- art. 1legge 164/1975
- art. 2legge 675/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 5
novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli
interventi della cassa integrazione guadagni, della gestione
dell'assicurazione contro la disoccupazione e della cassa assegni
familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati),
dell'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464 (Modifiche ed
integrazioni alla l. n. 1115/1968), dell'art. 1 della legge 20 maggio
1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario), e dell'art.
2 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Provvedimenti per il
coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la
riconversione e lo sviluppo del settore), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 marzo 1987 dal Pretore di Milano nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Carcano Pierluigi ed altri e
la S.p.A. Alfa Romeo ed altra, iscritta al n. 314 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 32/prima s.s. dell'anno 1987;
2) ordinanza emessa il 2 giugno 1987 dal Pretore di Pontedera nel
procedimento civile vertente tra Genovesi Angelo ed altri e la S.p.A.
Piaggio e C., iscritta al n. 561 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44/prima s.s.
dell'anno 1987.
Visti di atti di costituzione di Cantatore Luigi ed altri, di
Genovesi Angelo ed altri, della S.p.A. Alfa Romeo e Alfa Romeo Auto e
della S.p.A. Piaggio nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
uditi gli avv.ti Valerio Onida per Cantatore Luigi ed altri, Andrea
Proto Pisani per Genovesi Angelo ed altri, Renato Scognaliglio, Paolo
Barile e Salvatore Trifirò per le S.p.A. Alfa Romeo e Alfa Romeo
Auto e Luigi Calabrese per la S.p.A. Piaggio e l'Avvocato dello Stato
Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza in data 19 marzo 1987 (R.O. n. 314/87), il
Pretore di Milano ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2, legge 5 novembre 1968 n. 1115; 1, legge
8 agosto 1972 n. 464; 1, legge 20 maggio 1975 n. 164; 2, legge 12
agosto 1977 n. 675; nella parte in cui non prevedono l'obbligo per le
imprese che operano sospensioni dal lavoro di attuare la riduzione
dell'orario mediante il c.d. criterio della "rotazione" o, comunque,
mediante criteri di ripartizione della riduzione stessa sulla
generalità dei lavoratori addetti alle lavorazioni interessate dai
provvedimenti di sospensione dal lavoro: e ciò in riferimento agli
Con gli atti introduttivi del giudizio a quo, numerosi dipendenti
dell'Alfa Romeo S.p.A. e dell'Alfa Romeo Auto S.p.A. avevano chiesto
che venisse dichiarata l'illegittimità delle sospensioni in cassa
integrazione a zero ore adottate da dette società nei loro confronti
e, conseguentemente, pronunciata la condanna delle medesime a
reintegrare essi dipendenti nel posto di lavoro ed a corrispondere le
differenze retributive tra il trattamento di integrazione salariale e
la normale retribuzione. A fondamento della domanda, i ricorrenti
avevano dedotto l'illegittimità del provvedimento del C.I.P.I., col
quale era stata accertata la sussistenza delle condizioni
giustificatrici della proroga del trattamento straordinario di
integrazione salariale, nonché quella delle sospensioni a zero ore
disposte dalle società convenute, senza osservanza di alcuno dei
suddetti criteri, e dei sistemi di scelta da queste utilizzati per la
individuazione dei lavoratori da sospendere.
Nonostante la molteplicità dei profili di illegittimità dei
contestati provvedimenti, il giudice remittente ha ritenuto rilevante
la questione di costituzionalità concernente il solo aspetto della
mancata previsione, da parte del legislatore, del criterio della
"rotazione" o di altri ugualmente idonei a ripartire in modo uniforme
sui lavoratori interessati il sacrificio della sospensione, atteso
che il requisito della rilevanza deve essere inteso (anche alla
stregua della giurisprudenza di questa Corte: sent. n. 143/'80) nel
senso della idoneità di una eventuale pronunzia di
incostituzionalità ad esercitare una decisiva influenza anche su una
soltanto delle diverse soluzioni possibili della controversia,
implicate dal thema decidendum.
Né, ad avviso del giudice a quo, l'ammissibilità della proposta
questione può negarsi in base al rilievo che il suo accoglimento
postula la pronunzia di una sentenza "additiva", ossia espansiva
della sfera di efficacia delle disposizioni impugnate, in quanto la
giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente (si cita, ad esempio,
il caso delle sentt. nn. 63/'66, in materia di prescrizione dei
criteri di lavoro, e 1/'87, in ordine al diritto del padre lavoratore
all'astensione dal lavoro ed al godimento dei riposi giornalieri)
avallato il principio per cui la contrarietà di una norma ordinaria
ai principi della Costituzione può essere rimossa non soltanto
mediante la tecnica meramente caducatoria, ma anche mediante una più
ampia lettura di essa, così da farvi ricomprendere quei precetti che
la rendano conforme al dettato della norma sovraordinata.
Alla dimostrazione della non manifesta infondatezza della
questione, il giudice a quo ha, poi, premesso due osservazioni: la
prima, intesa a sottolineare come, nella specie, non si discuta di
una sospensione dell'attività di determinati reparti aziendali, la
cui momentanea chiusura renda inutilizzabili le prestazioni dei
lavoratori ivi addetti, bensì di una crisi dell'impresa nel suo
complesso, comportante esuberanza, più o meno temporanea di
personale, con interessamento dell'intero organico; la seconda
consistente nell'escludere che la vigente normativa in materia
contenga (a differenza di quanto ritenuto da talune minoritarie
opzioni ermeneutiche) disposizioni idonee a garantire l'uniforme
distribuzione, su tutti i lavoratori coinvolti da una crisi di
siffatta natura, dei sacrifici conseguenti alle disposte contrazioni
dell'attività produttiva. Ad avviso dello stesso giudice, invero,
anche quando vi sia incidenza della riduzione d'orario sulla
globalità dell'azienda, la scelta dei lavoratori da sospendere è
rimessa alla discrezionalità dell'imprenditore, tenuto
esclusivamente al rispetto di taluni limiti esterni (divieto di
discriminazioni per ragioni sindacali, politiche, di sesso ecc...) o
interni, costituiti dall'obbligo di operare una selezione fondata su
criteri oggettivi e coerenti alle finalità della cassa integrazione.
Alla stregua di tali premesse, la normativa denunciata viene,
quindi, ritenuta in contrasto:
a) con l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che
determina fra lavoratori, a seconda che siano sospesi o non
dall'attività, sebbene la globalità della crisi aziendale li
investa tutti in eguale misura e sebbene essi offrano tutti un
identico apporto di lavoro all'imprenditore, nell'ambito delle
rispettive categorie professionali; in particolare, questa identità
di apporto deve far ritenere indifferente per il datore di lavoro la
selezione tra dipendenti con uguale qualifica ed addetti ad identiche
mansioni, talché le lamentate carenze della normativa suddetta non
possono neanche giustificarsi per fini di salvaguardia dell'esercizio
di legittimi poteri discrezionali di parte datoriale, diretti a
concretizzare valutazioni di merito nell'ambito della gestione dei
rapporti di lavoro (es., per promozioni, assegnazione di mansioni,
determinazione dell'entità della retribuzione, ecc...) e perciò non
valutabili in base al principio di eguaglianza formale;
b) con l'art. 4 Cost., in quanto consente che una degradazione a
mero interesse del diritto al lavoro possa essere realizzata nel
teste descritto modo discriminatorio, ossia sulla base di regole
casuali (come quella dell'anzianità o altre simili), non dettate né
da esigenze dell'impresa meritevoli di tutela, né da necessità
derivanti dalle finalità dell'intrapreso risanamento, né, infine,
da opportunità di tutela differenziata per alcune categorie di
lavoratori (in quanto, non verificandosi estinzione dei rapporti, non
vi è necessità di prevedere una tutela rafforzata per le categorie
più deboli, tramite l'applicazione di criteri di selezione analoghi
a quelli previsti dagli accordi interconfederali in materia di
licenziamenti per riduzione di personale);
c) con l'art. 41 Cost., perché il limite dell'utilità sociale
posto alla libertà di iniziativa economica privata comporta la
necessità di forme organizzative dell'impresa idonee a garantire,
sia pure in un'ottica di equo contemperamento degli interessi, il
massimo livello ed il mantenimento dell'occupazione; il che non
appare compatibile, in subiecta materia, con la denunciata carenza di
obbligatori criteri di ripartizione, fra tutti i lavoratori
dell'impresa, degli oneri della sospensione, tenuto conto della
ricordata indifferenza, per l'imprenditore, della scelta dei
dipendenti da sospendere. Né può, in contrario, invocarsi una
presunta maggiore economicità di gestione, come propria del vigente
sistema perché, in nome di essa, non sarebbe giustificabile il
sacrificio di detta garanzia costituzionale di interessi primari,
quali quelli della libertà e dignità dell'individuo, sia in sé
considerato, sia nella sua specifica condizione di lavoratore: e ciò
anche in considerazione del fatto che il trattamento di integrazione
salariale, pur costituendo una forma di solidarietà sociale nei
confronti dei lavoratori sospesi, non esclude la mortificante
condizione di costoro rispetto a quelli che possono continuare nella
prestazione della propria attività, tanto più quando si tratti,
come nella specie, di integrazione salariale straordinaria, destinata
a svolgersi per periodi di tempo di lunga ed imprecisata durata.
2. - Analoga questione ha sollevato anche il Pretore di Pontedera
(con ordinanza in data 2 giugno 1987; R.O. n. 561/'87), il quale ha
altresì denunciato il contrasto delle ricordate norme con l'art. 2
Cost., in considerazione del fatto che l'allontanamento dal lavoro
per un tempo indeterminato può comportare una vera e propria perdita
di identità personale e di ruolo sociale, con conseguente
compromissione di quei diritti inviolabili garantiti dal precetto
costituzionale.
3. - Entrambe le ordinanze, ritualmente comunicate e notificate,
sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Si sono costituite le parti private e, nel solo giudizio introdotto
con l'ordinanza del Pretore di Milano, è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri.
3.1 - La difesa dei lavoratori ha concluso nel senso della
fondatezza della questione, con argomenti sostanzialmente
sovrapponibili a quelli svolti nell'ordinanza di rimessione: ciò sia
pure subordinatamente all'eventualità che la Corte non ritenga
meritevole di adesione quell'orientamento giurisprudenziale secondo
il quale, già allo stato della vigente normativa, risulta imposta
all'imprenditore l'osservanza di criteri che, come quello della
rotazione, possano assicurare l'equa ripartizione, fra tutti i
dipendenti, dei sacrifici connessi alla contrazione dell'attività
produttiva.
Ogni altro criterio che, invece, rimetta al discrezionale potere
del datore di lavoro la scelta dei dipendenti cui addossare in modo
esclusivo detti sacrifici, fatalmente si espone alle proposte censure
di illegittimità costituzionale, in quanto finisce per divenire un
modo surrettizio ed anomalo per perseguire non solo, o non tanto, lo
scopo di ridurre il carico complessivo di ore lavorate e pagate,
bensì quello di allontanare (temporaneamente, ma per lunghi periodi
ed eventualmente anche anticipando una definitiva espulsione) i
lavoratori giudicati meno produttivi o meno utili, per età,
condizioni di salute, rendimento pregresso ecc.
Né, rispetto a tali finalità, costituisce sufficiente strumento
dissuasivo il semplice divieto di atti discriminatori, rimanendo pur
sempre a disposizione dell'imprenditore il potere di selezione che,
essendo, di per sé, non strettamente coerente con i suddetti scopi
precipui della cassa integrazione, si presta ad un'utilizzazione
distorta, a tutto discapito dei lavori sospesi, tenuto anche conto
della incerta possibilità di ritenerlo condizionato all'osservanza
dei criteri stabiliti per la diversa ipotesi dei licenziamenti per
riduzione di personale.
3.2 - La difesa delle imprese ha concluso, preliminarmente, nel
senso dell'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza
attuale: quella individuata dal giudice remittente sarebbe, invero,
una rilevanza meramente eventuale, attesi i vari profili del thema
decidendum, sicché difetterebbe il requisito della pregiudizialità
necessaria della questione medesima, che si concreta solo allorché
il dubbio, ai fini della definizione del giudizio pendente, "investe
una norma dalla cui applicazione il giudice dimostra di non poter
prescindere" (Corte cost. sentt. nn. 190/'84 e 2/'86).
Sotto altro profilo, l'irrilevanza della questione viene anche
dedotta osservandosi che le norme censurate attengono ai casi ed ai
tempi in cui i lavoratori sospesi hanno diritto di percepire il
trattamento di cassa integrazione (ordinaria e straordinaria) non
invece ai poteri imprenditoriali di direzione e di organizzazione
(es., artt. 2082 e 2086 cod. civ.) in forza dei quali vengono
effettuate le sospensioni e le scelte del personale nei cui confronti
dovrebbe operare il richiesto intervento di integrazione salariale:
scelte che, invece, sono in contestazione nel giudizio a quo.
Ulteriori profili di irrilevanza vengono anche ravvisati nel fatto
che il suddetto potere di scelta non concreta un merum arbitrium
dell'imprenditore, essendo sottoposto al limite della non
discriminazione e dell'osservanza dei principi di correttezza e di
buona fede, che impongono altresì di valutare la coerenza tra
sospensione e motivi, specifici per ciascuna azienda, di intervento
della cassa: il problema della legittimità delle scelte si pone,
pertanto, solo nell'ambito della fase attuativa dell'esercizio del
potere gerarchico ed organizzativo che compete all'imprenditore ed è
sottratto in radice, in quanto tale, al vaglio di costituzionalità,
dovendosene, tutt'al più, verificare il buon uso nei singoli casi
concreti.
E ancora: la censura è stata proposta in riferimento alle norme
che governano sia la cassa integrazione ordinaria che quella
straordinaria, senza alcuna considerazione delle distinzioni
reciproche e di quelle che, nell'ambito di ciascuna categoria,
possono farsi fra le varie ipotesi (crisi, ristrutturazioni, ecc...);
essa, poi, non ha tenuto conto del fatto che i criteri di scelta in
concreto adottati dalle imprese convenute (anzianità di servizio per
le categorie meno elevate; professionalità funzionale per quelle
meno elevate) sono stati conseguenti alla fallita sperimentazione del
criterio della rotazione, dimostratosi fonte di aggravi economici
incompatibili con le finalità di risanamento per le quali il
trattamento di integrazione salariale era stato accordato; infine, la
censura, tutta fondata com'è su di un'ipotizzata fungibilità tra
lavoratori nello svolgimento di una determinata mansione, omette di
attribuire il dovuto rilievo alle esigenze aziendali attinenti
all'organizzazione e gestione complessiva del lavoro nel rispetto del
principio di economicità, in un'ipotetica situazione di continuo
interscambio di personale nelle attività lavorative.
La stessa difesa ha, poi, eccepito l'inammissibilità della
questione e, nel merito, ne ha dedotto la manifesta infondatezza.
L'inammissibilità discenderebbe dal fatto che una pronunzia di
accoglimento nei termini pretesi dal giudice a quo avrebbe l'effetto
di creare una vera e propria norma giuridica del tutto nuova, per di
più svincolata dalle caratteristiche peculiari dei vari tipi di
intervento della cassa integrazione e delle varie strutture aziendali
nell'ambito delle quali la nuova norma dovrebbe trovare applicazione.
La manifesta infondatezza viene argomentata in base alla
considerazione che nei rapporti privati di lavoro non può ritenersi
operante un generale principio di parità di trattamento, essendo
consentito al datore di lavoro di diversificare, nel rispetto delle
norme inderogabili, le posizioni dei singoli dipendenti; che il
diritto al lavoro non costituisce una garanzia costituzionale
assoluta di conseguimento e mantenimento dell'occupazione, sicché, a
fortiori, non può avere rilevanza in materia di cassa integrazione,
che non comporta neppure la cessazione del rapporto; che, del resto,
la migliore garanzia materiale di quel diritto, come di quelli
connessi, sta nell'efficienza del meccanismo produttivo, al cui
recupero tende appunto lo strumento della cassa integrazione che
risulta, rispetto a tale finalità, tanto più efficace quanto minori
sono i fattori di rigidità della gestione della crisi aziendale.
3.3 - Anche la difesa dell'autorità intervenuta ha eccepito
l'inammissibilità della questione in relazione alla natura additiva
della pronunzia richiesta ed alla molteplicità delle soluzioni
ugualmente possibili per assicurare l'uniforme ripartizione del
sacrificio fra i lavoratori; molteplicità che costituisce riprova
del fatto che la materia implica scelte riservate alla
discrezionalità del legislatore (Corte cost., sentt. nn. 39/'86 e
102/'77).
Ha, inoltre, dedotto l'infondatezza della questione in quanto il
contestato potere di scelte, le quali hanno altro e diverso oggetto;
esse, poi, tacendo al riguardo, non autorizzano, per ciò solo,
l'esercizio di tale potere in modo irrazionale o discriminatorio,
essendo lo stesso subordinato alla coerenza con la c.d. causa
integrabile ed all'osservanza del divieto di atti discriminatori;
infine, ragionevolmente è stata omessa la previsione della
necessaria osservanza di un rigido criterio di rotazione, o di altri
analoghi, che potrebbe confliggere con specifiche esigenze tecnico-organizzative e così vanificare l'intervento della C.I.G.
4. - Nell'imminenza dell'udienza, hanno depositato memorie le
difese sia dei lavoratori che dei datori di lavoro costituiti nei
giudizi introdotti con le ordinanze nn. 314/87 e 561/87.
La difesa dei lavoratori dipendenti dalla Finmilano S.p.A. e dalla
Sofinpar S.p.A. contesta, in primo luogo, l'eccezione di
inammissibilità della questione, sollevata dalla controparte sotto
vari profili, ed osserva al riguardo che il giudice a quo ha
esattamente individuato le disposizioni di legge applicabili,
avanzando, relativamente ad esse, il dubbio di illegittimità; che,
ai fini della rilevanza della questione medesima, non è affatto
necessaria la definitiva dimostrazione che il giudizio principale
sarà definito esclusivamente mediante l'applicazione delle
disposizioni impugnate; che le norme oggetto della censura e non
altre sono quelle individuabili come fonte del potere imprenditoriale
di scegliere discrezionalmente i lavoratori da sospendere; che,
infine, le caratteristiche concrete della vicenda oggetto del
processo a quo non possono influire in alcun modo sulla rilevanza
della questione, una volta che sia stato accertato e motivato dal
giudice remittente (come è accaduto nella fattispecie) che parametri
per la valutazione della legittimità dei comportamenti di parte
datoriale sono proprio quelle norme legislative (anche nelle parti in
cui esse omettono di stabilire alcunché) a cui la questione stessa
si riferisce.
Quanto al problema della pur eccepita inammissibilità della
questione sotto il profilo della natura additiva della decisione
auspicata dalla Corte, la stessa difesa osserva che tale natura non
è, di per sé, produttiva della conseguenza prospettata ex adverso,
in quanto, alla luce dei parametri costituzionali invocati dal
giudice a quo, l'adozione normativa di un criterio di equa
ripartizione degli oneri della sospensione si impone come contenuto
necessario della disciplina della materia, potendo variare soltanto
le modalità specifiche da osservare per rispettare quel criterio
("rotazione" o altro simile): non vi è, dunque, prospettazione di
più soluzioni, nell'ordinanza di rimessione, ma soltanto
l'identificazione di tale necessario contenuto che, correlativamente,
dovrebbe costituire il proprium della decisione chiesta alla Corte,
senza alcuna invadenza da parte di questa nell'ambito della
discrezionalità legislativa.
Nel merito, poi, la suddetta difesa insiste per la declaratoria di
illegittimità delle norme censurate. Osserva al riguardo che, nella
vigente disciplina del rapporto di lavoro e delle sue vicende è dato
individuare l'immanenza del principio per cui le scelte
imprenditoriali incidenti sui lavoratori sono condizionate al
rispetto di regole e criteri oggettivi e controllabili, che limitano
il relativo "potere privato".
Ciò si percepisce già in sede di disciplina del collocamento,
attraverso le restrizioni poste al potere di assunzione nominativa;
poi, con riferimento alla disciplina limitativa del potere di recesso
dell'imprenditore, in materia di licenziamenti individuali, e del
potere di scelta dei lavoratori da licenziare, in caso di riduzione
del personale. Né diverso è il principio che presiede alla
disciplina della così detta "mobilità controllata" dei lavoratori
fra diverse aziende (art. 25, legge n. 675/75) o a quella dei
contratti di solidarietà, particolarmente significativa, in quanto
idonea a determinare un'equa ripartizione fra tutti i lavoratori
interessati degli oneri conseguenti a disposte riduzioni di orario
(d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, conv. in legge 19 dicembre 1984, n.
863).
In un tale contesto normativo sarebbe assurdo ritenere che solo in
materia di sospensione dal lavoro per intervento della Cassa
Integrazione, debba legittimamente sopravvivere un potere
discrezionale, di parte datoriale, di scegliere i lavoratori sui
quali deve esclusivamente gravare il relativo onere, senza quei
temperamenti imposti dall'evoluzione dell'ordinamento giuslavoristico
e che parte della giurisprudenza ha, in via interpretativa,
configurato come necessari, già allo stato della vigente normativa.
5. - La difesa delle summenzionate Società, premessa
un'illustrazione delle varie norme avvicendatesi in materia di cassa
integrazione e precisato che finalità esclusiva di tale istituto è
quella di realizzare il risanamento e la trasformazione dell'impresa
in crisi, senza che si debba procedere a licenziamenti, ribadisce
preliminarmente tutte le eccezioni di inammissibilità della
questione, nei molteplici aspetti già illustrati nell'atto di
costituzione.
Del pari, insiste nelle già proposte conclusioni circa
l'infondatezza della questione. All'uopo osserva che è mal posto il
riferimento all'art. 3 Cost., sia perché tale norma non consente di
fondare un principio di parità di trattamento che operi nel mero
ambito dei rapporti privatistici, sia perché, ritenuta l'inesistenza
di una disciplina legislativa in materia di scelta dei lavoratori da
sospendere, l'esercizio del correlativo potere da parte del datore di
lavoro, può, tutt'al più, comportare diseguaglianze di mero fatto,
irrilevanti, come tali, ai fini del giudizio di costituzionalità di
quella disciplina.
D'altra parte, il potere in questione non può essere esercitato in
modo arbitrario e discriminatorio, essendo, viceversa, soggetto ai
limiti esterni ed interni già ricordati con l'atto di costituzione.
Solo apoditticamente, poi, nell'ordinanza di rimessione e negli
scritti difensivi avversari, si insiste su di una presunta
indifferenza, per l'imprenditore, dell'individuazione dei lavoratori
da sospendere, laddove questa concretamente consegue a valutazioni
ispirate ad esigenze tecniche e produttive, imposte dalle finalità
di risanamento o di conversione: intento del legislatore è stato
appunto quello di non predeterminare e di non imporre criteri di
scelta che potessero compromettere la possibilità di realizzare
siffatti obiettivi di ripresa dell'attività imprenditoriale,
meritevoli di considerazione prioritaria; sul che si fonda anche
l'intrinseca razionalità della carenza di previsione del criterio
della "rotazione" o di altri consimili.
Si osserva, inoltre, che il giudizio di costituzionalità ex art. 3
Cost. richiede necessariamente un tertium comparationis desumibile
dalla "norma generale derogata" o dalle "logiche dell'ordinamento",
mentre nel caso di specie tale tertium non appare in modo alcuno
ravvisabile (ad ulteriore conferma che si è di fronte a mere
disparità di fatto).
Ugualmente incongruo, secondo la stessa difesa, è il riferimento
all'art. 4 Cost., posto che in subjecta materia non viene in
questione il diritto al lavoro nel senso garantito da tale norma e
cioè come diritto al posto di lavoro (adeguatamente tutelato, come
tale, dalla normativa sulla cassa integrazione, che tende appunto ad
evitare i licenziamenti), bensì quello, di minor portata,
all'effettivo espletamento della prestazione lavorativa; e che, in
ogni caso, quella garanzia non comporta ex se il diritto al
conseguimento di un'occupazione o alla conservazione di quella in
atto ed è compatibile col potere del legislatore di dettare
disposizioni limitative, in vista della tutela di altre esigenze
sociali costituzionalmente protette, quali, con riferimento alla
specie, possono considerarsi quelle di risanamento delle imprese in
crisi, in quanto la ripresa di migliori livelli di produttività
costituisce essa medesima uno strumento per realizzare un incremento
occupazionale e dare, in tal modo, attuazione allo stesso principio
di cui all'art. 4 Cost.
Viene, infine, sottolineato che la vigente disciplina della cassa
integrazione non contrasta, in parte qua, con l'art. 41 Cost. poiché
l'esercizio (che, per quanto sopra osservato, non può non rispondere
a criteri di correttezza) del potere imprenditoriale di scelta si
pone in funzione di un più efficace e tempestivo risanamento
dell'impresa, sicché non solo non contrasta con l'utilità sociale
di cui alla norma costituzionale, ma anzi ne rappresenta concreta
attuazione, al contrario di quanto avverrebbe se fossero imposti
onerosi e vincolanti criteri di selezione.
6. - La difesa dei lavoratori dipendenti dalla Piaggio S.p.A.,
insistendo per la declaratoria di illegittimità delle norme
censurate, osserva che il discrezionale potere di scelta dei
lavoratori da sospendere non può giustificarsi in nome della
libertà di iniziativa economica. La garanzia costituzionale di
quest'ultima non può non essere letta nella chiave proposta dalle
norme che sanciscono diritti fondamentali, alla stregua delle quali
appare congruo ritenere che l'impresa è una formazione sociale nella
quale, ex art. 2 Cost., si esercita il diritto al lavoro di cui
all'art. 4 Cost. ed il lavoratore sviluppa la sua personalità; che i
valori di solidarietà e di uguaglianza di cui agli artt. 2 e 3 Cost.
impongono che, ove, a seguito di interventi statali (cioè a carico
di tutti i cittadini), sia concesso il beneficio della C.I.G., questa
debba essere sopportata in pari misura da tutti i lavoratori
dell'impresa, col solo limite della fungibilità per i lavoratori, ed
anche se l'adozione del criterio della rotazione possa comportare un
maggior costo per il datore di lavoro: l'interesse individuale di
quest'ultimo, invero, dovrebbe recedere non solo in considerazione
delle necessità di tutela dei suddetti superiori valori
costituzionali, ma anche in considerazione della natura di pubblico
beneficio, propria della C.I.G.
Non può riconoscersi rilievo dirimente al principio per cui il
suddetto potere discrezionale è circondato da limiti esterni ed
implica l'osservanza di limiti interni, posto che né gli uni né gli
altri sono idonei ad impedire che il datore di lavoro estrometta
dall'azienda la manodopera meno produttiva, così penalizzando, ad
esempio, le lavoratrici ed i lavoratori più anziani o in precarie
condizioni di salute.
Neanche corretto appare insistere sulle finalità conservative
dell'occupazione che sarebbero proprie della C.I.G., poiché
l'esperienza dimostra che, sovente, la sospensione di vaste masse di
lavoratori si è configurata come vera e propria "anticamera" del
licenziamento ed ha così consentito tagli all'occupazione di gran
lunga superiori a quelli che sarebbero stati possibili seguendo le
vie ordinarie del licenziamento collettivo per riduzione del
personale. D'altra parte, se l'Istituto in questione è un beneficio
disposto a favore dei lavoratori occupati, in ipotesi di crisi
occupazionali e/o aziendali, è inammissibile, sul piano giuridico,
che tale beneficio si realizzi in violazione dei principi di
solidarietà e di uguaglianza, anche quando i danni conseguenti alla
sua adozione potrebbero essere equamente ripartiti fra tutti i
lavoratori occupati.
Infine, pretestuosa è l'obiezione che l'adozione del criterio di
"rotazione" potrebbe comportare costi esorbitanti e, comunque, in
contrasto con le stesse finalità della C.I.G.: se il datore di
lavoro preferisce - invece di sopportare il costo sociale dei
licenziamenti collettivi per riduzione del personale - ricorrere al
beneficio della C.I.G. e riversare sulla collettività i costi
relativi, conservando la professionalità della forza lavoro, appare
equo che lo stesso datore di lavoro sopporti quel relativamente basso
costo economico derivante dalla necessità di adottare il criterio
della "rotazione".
7. - La difesa della Piaggio S.p.A., dopo avere riepilogato i
termini della controversia agitata nel giudizio a quo ed avere
contestato l'affermazione del giudice remittente in merito alla
ritenuta realizzabilità, nel caso di specie, del sistema della
rotazione (in considerazione della reciproca fungibilità dei
lavoratori interessati), sottolinea che lo stesso giudice non ha in
alcun modo specificato quali diritti inviolabili, garantiti dall'art.
2 Cost., risulterebbero violati da una normativa che, come quella
vigente, non consente l'adozione di un sistema siffatto.
Rileva, poi, che dalla proposta censura non è dato arguire in qual
modo il discrezionale potere di scelta dei lavoratori da sospendere,
riservato all'imprenditore, violerebbe il principio di eguaglianza
formale, atteso che la sospensione dal lavoro ha luogo senza alcun
riguardo alle "distinzioni" di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali,
considerate nel parametro costituzionale di riferimento, oltre che
nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 15
della legge n. 300/70.
Egualmente inconferente viene considerato il richiamo all'art. 4
Cost., sia pure inteso nel senso di norma diretta a garantire
l'effettività del diritto al lavoro, poiché la normativa censurata
tende esattamente a concretare siffatta garanzia, avendo per scopo il
risanamento dell'impresa ed il mantenimento dei livelli
occupazionali.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 41 Cost., si osserva che,
una volta escluso che la normativa censurata leda o esponga a
pericolo la sicurezza o la dignità sociale del lavoratore (in quanto
la sospensione sottrae il lavoratore stesso ai rischi sempre
incombenti nel processo produttivo, non ne lede la libertà, né lo
espone, per quanto sopra osservato, a discriminazioni di sorta),
restando il solo problema dell'utilità sociale con riferimento al
quale è, però, da rilevare che, allorquando, come nel caso in
questione, la legge positivamente dispone in ordine ad una certa
situazione, si versa in un ambito riservato alla discrezionalità del
legislatore, il cui controllo esorbita dai poteri di questa Corte. In
sostanza, il legislatore, avendo escluso l'operatività del criterio
della rotazione o di altri consimili ed avendo rimesso al potere
dell'imprenditore l'individuazione dei lavoratori da sospendere, ha
ritenuto quest'ultimo come l'unico interprete idoneo delle preminenti
esigenze aziendali da soddisfare al fine del risanamento e perciò
della realizzazione stessa delle finalità sociali che all'attività
produttiva si ricollegano: tanto più che questi margini di libertà
non escludono specifiche pattuizioni con le organizzazioni sindacali,
intese a dare attuazione anche al sistema della rotazione, ove le
circostanze concrete lo facciano configurare come compatibile col
conseguimento delle suddette finalità. Considerato in diritto
1. - I due giudizi (R.O. nn. 314/87 e 561/87) possono essere
riuniti e decisi con un'unica sentenza in quanto prospettano identica
questione.
2. - I Pretori di Milano e di Pontedera sospettano della
illegittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 5 novembre
1968, n. 1115, 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, 1 della legge 20
maggio 1975, n. 164, 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, nella
parte in cui, disciplinando l'istituzione ed il funzionamento della
Cassa Integrazione Guadagni, anche a zero ore, non hanno sancito
l'obbligo per le imprese che operano sospensioni dal lavoro, di
effettuare la scelta del personale da sospendere mediante il c.d.
criterio della rotazione o, comunque, mediante criteri obbiettivi di
ripartizione per modo che gli oneri della riduzione dell'attività
produttiva ricadano sulla generalità dei dipendenti addetti alle
lavorazioni interessate dai relativi provvedimenti.
Risulterebbero violati:
a) l'art. 3 Cost., per la conseguente disparità di trattamento
che si determina tra lavoratori sospesi e non sospesi, nonostante che
la crisi investa tutta l'azienda e nonostante che tutti i lavoratori
offrano all'imprenditore, nell'ambito delle categorie professionali,
identico apporto di lavoro;
b) l'art. 4 Cost., perché l'allontanamento dall'attività
lavorativa si configura come compromissione illegittima del diritto
al lavoro, in quanto attuata attraverso modalità discriminatorie e
sulla base di regole non dettate né da esigenze dell'impresa
meritevoli di tutela, né da necessità di risanamento, né dalla
opportunità di una tutela differenziata per alcune categorie di
lavoratori;
c) l'art. 41 Cost., perché non risulta rispettato il limite
della utilità sociale posto all'iniziativa economica, il quale
comporta la necessità di forme organizzative dell'impresa, idonee a
garantire, sia pure nell'ottica dell'equo contemperamento degli
interessi, il mantenimento del massimo livello occupazionale e
perché risulta consentito lo svolgimento della libertà di
iniziativa economica in contrasto con siffatti diritti fondamentali,
pur in presenza di una sostanziale indifferenza per l'imprenditore in
ordine alla individuazione dei dipendenti da sospendere o anche in
difetto di esigenze aziendali idonee a prevalere, sotto il profilo
della utilità sociale, sugli interessi sottesi a tali diritti;
d) l'art. 2 Cost., secondo il Pretore di Pontedera, perché
l'allontanamento dal lavoro per un tempo indeterminato, può
comportare una vera e propria perdita dell'identità personale e del
ruolo sociale con conseguente compromissione dei diritti inviolabili
della personalità, costituzionalmente garantiti.
3. - È preliminare l'esame della eccezione di inammissibilità
sollevata dalla difesa delle imprese. Tra l'altro, si sostiene la
mancanza della rilevanza attuale ossia della pregiudizialità
necessaria sia perché non risulta dimostrato che le norme investite
sono quelle la cui applicazione è indispensabile per la soluzione
della controversia sia perché di questa sono possibili varie
soluzioni, per cui un'eventuale pronuncia di accoglimento
eserciterebbe decisiva influenza su una soltanto di esse, implicate
dal thema decidendum dei giudizi a quibus e, per giunta, senza che i
giudici remittenti abbiano motivato sulla concreta utilizzabilità
delle altre.
4. - L'eccezione è fondata.
La Cassa Integrazione Guadagni è stata creata nel 1941 per
ovviare a sospensioni o a riduzioni di orario di lavoro, dovute alla
crisi bellica. Negli anni successivi, la sua disciplina ha subito
modificazioni. Il d.lg.lgt. 9 novembre 1945,
n. 788, ha esteso il trattamento relativo anche a favore degli operai
che effettuavano un orario di lavoro inferiore alle 40 ore
settimanali. Il d.lg.lgt. 12 agosto 1947, n. 869, l'ha prevista come
rimedio per ovviare alla crisi di riconversione delle industrie.
La legge 5 novembre 1968, n. 1115, ha previsto (art. 2) un
intervento straordinario a favore degli operai delle aziende
industriali, comprese quelle dell'edilizia ed affini, sospesi dal
lavoro o ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche
settoriali o locali o nei casi di ristrutturazioni o riorganizzazioni
aziendali.
Con la legge 8 agosto 1972, n. 464, l'intervento è stato esteso
relativamente alla durata del trattamento economico ed a favore di
operai dipendenti da imprese industriali nei casi di riconversione.
La legge 20 maggio 1975, n. 164, ha distinto gli interventi in
ordinari e straordinari.
L'integrazione salariale ordinaria è stata prevista per la
contrazione e la sospensione dell'attività produttiva: a) per
situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili
all'imprenditore o agli operai; b) ovvero determinate da situazioni
temporanee di mercato.
L'integrazione salariale straordinaria è stata disposta: a) per
crisi economiche settoriali o locali; b) per ristrutturazione,
riorganizzazione o riconversione industriale.
La legge 12 agosto 1977, n. 675, ha demandato al C.I.P.I.
l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento nonché
degli specifici casi di crisi aziendale che presentano particolare
rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale o
alla situazione produttiva del settore.
Dal contesto normativo si evince che la Cassa Integrazione
Guadagni ha la funzione di garantire il salario e i livelli
occupazionali dei lavoratori, di evitare i licenziamenti, di superare
le crisi economiche aziendali, attuando nel contempo il risanamento
delle aziende o favorendone la riorganizzazione, la ristrutturazione
o la trasformazione.
Sia i lavoratori che lavorano ad orario ridotto, sia quelli che
sono sospesi dall'attività lavorativa godono di una integrazione
salariale, mentre continua, anche per questi ultimi, la copertura
assicurativa e permangono, quindi, i trattamenti previdenziali ed
assistenziali.
Per quanto riguarda il potere di scelta dei lavoratori da porre in
Cassa, su cui si incentra la controversia, tutte le norme che hanno
attuato la disciplina della Cassa lo hanno riservato
all'imprenditore, il quale, tuttavia, non può esercitarlo secondo il
suo merum arbitrium, ma sulla scorta delle valutazioni pubbliche e
sindacali che fondano il ricorso alla Cassa.
L'art. 5 della legge n. 164 del 1975 prevede espressamente
l'intervento del sindacato o delle rappresentanze sindacali in
fabbrica o, in mancanza, delle confederazioni maggiormente
rappresentative. Ad esso è attribuito l'esame della situazione
dell'azienda nel suo complesso; la verifica della sussistenza e della
portata della crisi nonché la valutazione degli interessi dei
lavoratori in una dimensione globale. In tal modo esso contribuisce
alla ricerca delle condizioni per il superamento della crisi; sicché
trova considerazione l'interesse collettivo dei lavoratori a che,
precipuamente, risultino salvaguardati i livelli occupazionali. Con
l'imprenditore vengono di solito stipulati accordi che sono di
gestione e di procedimentalizzazione aziendali, i quali producono
effetti anche nei confronti dei singoli lavoratori. L'imprenditore,
detentore del potere di scelta, nell'esercizio dell'attività
organizzativa deve, quindi, tener conto, in concreto, degli interessi
dei lavoratori, prevedendosi requisiti di forma, obiettivi di merito,
scadenze e specificazioni, priorità necessarie, il che rende
trasparenti le misure di risanamento.
Le decisioni operative a livello dei rapporti
sindacato-imprenditore materialmente incidono sulle posizioni dei
lavoratori.
Legittimamente ed utilmente opera il potere rappresentativo e
negoziale degli organismi sindacali, soprattutto di fabbrica, in
funzione di temperamento del potere imprenditoriale.
Inoltre, l'esercizio del potere dell'imprenditore è soggetto
anche al sindacato del giudice al fine della verifica dell'osservanza
di condizioni e limiti specifici e particolari. Questi ultimi,
secondo l'indirizzo giurisprudenziale, si distinguono in limiti
esterni e limiti interni. Anzitutto un limite interno deriva dalla
necessaria sussistenza del rapporto di coerenza fra le scelte
dell'imprenditore e le finalità specifiche cui è preordinata la
Cassa e che devono essere realizzate.
Consegue che i criteri da applicare devono essere dotati di
obiettiva razionalità, non devono essere rispondenti, cioè, a
valutazioni arbitrarie o, comunque, assolutamente discrezionali o
immotivate ma devono essere controllabili e verificabili ex post.
Un limite generale deriva dalla osservanza dei doveri di
correttezza e di buona fede oggettiva, imposti dagli artt. 1175 e
1375 cod. civ.
Limiti esterni derivano dal divieto di discriminazioni (art. 15
Statuto dei Lavoratori), quali, per esempio, quelle per motivi
sindacali, per ragioni di età (giovani o anziani), di sesso (parità
uomo-donna), di invalidità o di presunta ridotta capacità
lavorativa per altre cause. L'imprenditore può subire o
l'annullamento, da parte del giudice, delle scelte operate, se
attuative di discriminazioni, o la condanna al risarcimento dei danni
in ogni altro caso. Sicché, anche in tal modo, rimane garantita la
legittimità delle scelte ed evitata l'artificiosità o la
dissimulazione di finalità illecite.
La contrattazione aziendale talvolta ha previsto anche
l'applicazione del criterio della rotazione, sempre che lo consenta
la situazione da sanare, che sussista una fungibilità tra i
lavoratori cassintegrandi o che i costi non siano elevati ed, in
definitiva, non vi sia il pericolo della frustrazione o della mancata
realizzazione delle finalità che si è posta la legge di previsione
dei trattamenti di cassa integrazione.
La specialità dei settori di fabbrica da sanare potrebbe non
consentire l'applicazione generale ed indiscriminata del criterio.
Nella fattispecie, del resto, gli stessi giudici remittenti, pur
indicando il criterio della rotazione come idoneo ad assicurare la
razionale obiettività e la equa ripartizione tra i lavoratori della
fabbrica dei sacrifici derivanti dalla collocazione in cassa
integrazione, hanno riconosciuto la possibilità di applicazione di
altri criteri egualmente razionali ed obiettivi, idonei a raggiungere
le finalità che ritengono conformi al precetto costituzionale di cui
hanno rilevato la violazione e, in sostanza, hanno demandato a questa
Corte la scelta di uno di essi. Essi stessi si rendono conto delle
peculiarità delle situazioni da sanare e del fatto che ogni episodio
della vicenda crisi ha una sua autonomia e si presenta con caratteri
peculiari e talvolta nuovi e della necessità di equamente
contemperare gli interessi dei lavoratori e l'interesse
dell'imprenditore.
In tale situazione la questione non è ammissibile in quanto
questa Corte non può effettuare scelte che, invece, sono affidate
alla discrezionalità del legislatore che deve realizzare le
finalità della politica economico-sociale che persegue.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in
favore dei lavoratori, degli interventi della cassa integrazione
guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione
e della cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei
lavoratori anziani licenziati), 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464
(Modifiche e integrazioni alla l. n. 1115/1968), 1 della legge 20
maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario) e 2
della legge 12 agosto 1977 n. 675 (Provvedimenti per il coordinamento
della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e
lo sviluppo del settore), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3,
4 e 41 Cost., dai Pretori di Milano e di Pontedera con le ordinanze
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:694 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte