Sentenza n. 698/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 1legge 1078/1966
- art. 3legge 1078/1966
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 37 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso
con ordinanza emessa il 12 dicembre 1984 dal Pretore di Genova nel
procedimento civile vertente tra Dispenza Carlo e il Comune di Genova
ed altro, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di costituzione di Dispensa Carlo e del Consorzio
Autonomo del Porto di Genova nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
Consiglio dei ministri e il Consorzio Autonomo del Porto di Genova.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio promosso da Carlo Dispenza, dipendente
del Consorzio autonomo del Porto di Genova (C.A.P.), eletto alla
carica di assessore presso quel Comune e collocato in aspettativa dal
1° novembre 1981 - il quale aveva chiesto che il Pretore di Genova
dichiarasse spettargli il trattamento economico previsto dall'art. 3
della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 - il predetto giudice, con
ordinanza emessa il 12 dicembre 1984, ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 31 e 37 della legge 20 maggio
1970, n. 300, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui,
parzialmente abrogando gli artt. 1 e 3 della legge 12 dicembre 1966,
n. 1078, escludono che i dipendenti di enti pubblici economici,
eletti a cariche pubbliche e collocati in aspettativa, possano fruire
dell'assegno, previsto dall'art. 3 della citata legge n. 1078/66, a
carico dell'ente presso cui il lavoratore ricopre la carica elettiva.
Osserva il giudice a quo che, mentre appare ragionevole, come
rilevato da questa stessa Corte con sentenza del 17 dicembre 1981, n.
193, che sui datori di lavoro gravino oneri diversi a seconda della
loro qualità, pubblica o privata, e che agli enti pubblici
economici, operanti sul mercato in regime di concorrenza, facciano
carico impegni meno gravosi rispetto a quelli che la legge impone
agli altri datori pubblici; risulta, invece, non giustificata, in
relazione ad un peso economico gravante comunque sull'ente presso cui
si svolge la funzione pubblica, la distinzione tra i dipendenti di
enti pubblici economici e non, risultante dal sistema normativo
successivo alla legge n. 300.
Se, infatti, la ratio dell'art. 3 della legge n. 1078 del 1966 è
quella di prevedere una sorta di solidarietà eonomica tra soggetti
pubblici, nel senso che l'ente che utilizza l'impegno del lavoratore
investito di una funzione pubblica si accolla l'onere del relativo
assegno, non si giustifica la esclusione dalla finalità dell'assegno
stesso del dipendente di un ente pubblico economico, atteso che in
tali ipotesi non si graverebbe di un onere l'ente, ma si garantirebbe
comunque la possibilità di accesso a cariche pubbliche ad
appartenenti al settore pubblico.
2. - Nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei Ministri e si è costituito il Consorzio Autonomo del
Porto di Genova, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale
dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione,
rilevando che tra l'ordinamento del pubblico impiego e quello
dell'impiego privato, nell'ambito del quale deve farsi rientrare la
regolamentazione del personale degli enti pubblici economici,
permangono sensibili differenze, le quali non consentono di
considerare le due situazioni omogenee ai fini del rispetto del
principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
Il più favorevole trattamento riservato in subiecta materia ai
dipendenti di enti pubblici non economici trova ragionevole
fondamento nell'intento di garantire maggiormente detta categoria,
anche in considerazione della comunanza di interessi fra enti dei
quali il lavoratore è rispettivamente dipendente ed amministratore;
comunanza di interessi che non può riscontrarsi relativamente
all'impiego privato.
3. - Nel giudizio si è altresì costituito il sig. Dispenza - che
già nel ricorso al Pretore aveva, in via subordinata, eccepito
l'incostituzionalità delle norme in esame - depositando una memoria
nella quale si rileva il contrasto della diversità di trattamento
economico tra dipendenti di enti pubblici economici e non, ai fini
che qui interessano, con l'art. 51 Cost., che garantisce a tutti i
cittadini la possibilità di accedere a cariche elettive in
condizioni di eguaglianza, oltre che con l'art. 3, secondo comma,
Cost., che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che
limitino l'effettiva partecipazione dei cittadini all'organizzazione
politica del Paese.
Né può farsi riferimento, si osserva nella memoria, alla
sentenza n. 193/81 con cui questa Corte ha riconosciuto la
legittimità dell'art. 32 della legge n. 300/70 nella parte in cui
prevede, per l'espletamento delle incombenze connesse alla carica di
sindaco o assessore da parte di dipendenti privati, la concessione di
soli permessi non retribuiti: invero, il nucleo argomentativo della
citata decisione consiste nel rilievo attinente alla diversa entità
delle risorse del datore pubblico e di quello privato, rilievo non
pertinente alla questione sollevata nel presente giudizio, perché
l'assegno di cui si lamenta il mancato riconoscimento graverebbe
sull'ente pubblico presso il quale viene ricoperta la carica
elettiva. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Genova dubita della legittimità costituzionale
degli artt. 31 e 37, legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in
cui, abrogando gli artt. 1 e 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078,
escludono che i dipendenti di enti pubblici economici, eletti a
cariche pubbliche e collocati in aspettativa, possano fruire
dell'assegno previsto dall'art. 3 citato, a carico dell'ente presso
cui esso dipendente ricopre la carica elettiva, in quanto
risulterebbe violato l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento
che sussisterebbe tra i dipendenti di enti pubblici in genere, ai
quali è concesso l'assegno, e i dipendenti di enti pubblici
economici ai quali è negato.
2. - Le censure non sono fondate.
Il trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici,
eletti a cariche pubbliche, è stato disciplinato prima con la legge
12 dicembre 1966, n. 1078, poi dalla legge 26 aprile 1974, n. 169,
che ha attribuito agli amministratori delle Province e dei Comuni, a
seconda della densità della popolazione, una indennità mensile che
successivamente è stata aumentata dalla legge 18 dicembre 1979, n.
632. La più recente legge 27 dicembre 1985, n. 816, ha regolato le
aspettative, i permessi e le indennità spettanti agli amministratori
degli enti locali, corrisposte ai dipendenti pubblici o dipendenti da
imprese, aziende, enti pubblici o privati, eletti a cariche
pubbliche; l'art. 28 della stessa legge ha previsto la sostituzione
delle norme delle precedenti leggi fra cui quelle dello Statuto dei
lavoratori, ora censurate.
Nessuna delle leggi innanzi richiamate contiene la distinzione tra
enti pubblici economici ed enti pubblici non economici. E l'indirizzo
giurisprudenziale, anche della Corte di cassazione, successivo
all'entrata in vigore della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei
lavoratori), sul punto in esame, si è formato nel senso
dell'applicabilità della legge n. 1078 del 1966, ora denunciata,
anche ai dipendenti degli enti pubblici economici, sia perché più
favorevoli sia perché lo Statuto dei lavoratori che, nel regolare il
rapporto di lavoro tra datori di lavoro e lavoratori, ha disposto il
collocamento in aspettativa di questi ultimi eletti a cariche
pubbliche, ha solo carattere generale, mentre la legge n. 1068 del
1966 ha disciplinato specificamente la materia.
L'interpretazione seguita ha, poi, fondamento nel testo delle
leggi intervenute successivamente a completare la disciplina della
materia, a iniziare dalla legge n. 169 del 1974 che non ha distinto
tra enti pubblici economici ed enti pubblici non economici tanto che
non si riscontrano validi motivi per una eventuale disparità di
trattamento tra i dipendenti dei due tipi di enti pubblici.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 31 e 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte
in cui avrebbero abrogato gli artt. 1 e 3 della legge 12 dicembre
1966, n. 1078, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal
Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:698 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte