Sentenza n. 7/1963
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/02/1963 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 123 delle
disposizioni transitorie del Codice civile, promosso con ordinanza
emessa il 19 dicembre 1961 dal Tribunale di Vibo Valentia su ricorso di
Sardanelli Domenico, iscritta al n. 40 del Registro ordinanze 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo
1962.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1962 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Nicola Graziano,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Risulta dall'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia che, con
sentenza dello stesso Tribunale del 22 giugno 1961, fu disconosciuto lo
stato di figlio legittimo di Sardanelli Domenico;
che questi, in base a tale sentenza, promuoveva giudizio, ai sensi
dell'art. 274 del Codice civile, per ottenere la dichiarazione
giudiziale di paternità nei confronti del presunto genitore Ciotti
Domenico;
che il Pubblico Ministero rilevò che, essendo il ricorrente nato
anteriormente al 1 luglio 1939, non ricorrevano, nella specie, le
condizioni richieste dall'art. 123 delle disposizioni transitorie del
Codice civile, in relazione all'art. 189 del Codice civile del 1865,
per l'ammissibilità dell'azione. Chiese, pertanto, che il Tribunale
decidesse in conformità.
Il Tribunale, peraltro, in relazione all'eccezione dedotta dalla
parte privata, ha ritenuto non manifestamente infondata e rilevante ai
fini della decisione della controversia, la questione di legittimità
costituzionale della disposizione contenuta nel citato art. 123,
perché in contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione.
Il Tribunale, in sostanza, ha fatto proprie le argomentazioni della
parte privata, la quale aveva dedotto che la proponibilità dell'azione
per la dichiarazione di paternità naturale, per i figli nati prima del
1 luglio 1939 (data dell'entrata in vigore del primo libro del Codice
civile) sarebbe limitata alle ipotesi prevedute dall'art. 189 del
Codice civile del 1865; mentre per quelli nati dopo tale data sarebbe
ammessa in tutti i casi indicati nell'art. 269 del nuovo Codice. Da
questa disparità di trattamento, rispetto ai figli nati fuori del
matrimonio, deriverebbe la violazione dell'art. 3 della Costituzione,
che garantisce a tutti i cittadini l'eguaglianza di fronte alla legge e
condizioni di pari dignità sociale. E deriverebbe, altresì, la
violazione dell'art. 30, poiché la disuguaglianza di trattamento
impedirebbe, ai nati anteriormente al 1 luglio 1939, di godere di tutti
i diritti riconosciuti alla prole nata fuori del matrimonio dall'art.
269 del Codice civile.
L'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 24 marzo 1962.
In questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
depositato le deduzioni il 3 marzo 1962, concludendo perché si
dichiari non fondata la questione.
L'Avvocatura osserva che non sussisterebbe la violazione dell'art.
30 (dedotta quale conseguenza della disparità di trattamento posta in
essere dal citato art. 123) in quanto l'ultimo comma del predetto art.
30 demanda al legislatore ordinario di stabilire le norme e i limiti
per la ricerca della paternità; limiti che possono essere stabiliti in
un ambito più ristretto senza che da ciò derivi un vizio di
incostituzionalità.
Per quanto attiene all'art. 3, in relazione alla giurisprudenza di
questa Corte, rileva che la disposizione impugnata non riguarderebbe
singoli cittadini, bensì categorie di soggetti, per i quali la
disposizione stessa, nella successione di leggi diverse ed in
applicazione del principio della irretroattività delle nuove
disposizioni, stabilirebbe norme differenziate in relazione al tempo in
cui si è verificato il fatto che ha dato origine all'azione
giudiziaria, con riferimento al tempo in cui è sorto il rapporto di
filiazione naturale. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza del Tribunale sottopone all'esame della Corte la
questione circa la legittimità costituzionale delle disposizioni
transitorie del Codice civile contenute nel primo comma dell'art. 123
perché in contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione.
La Corte ritiene che tale questione sia fondata.
Le disposizioni anzidette, infatti, riguardo ai figli illegittimi
(e per quelli adulterini, nei limiti indicati nell'art. 278 del Codice)
nati anteriormente all'entrata in vigore del primo libro (1 luglio
1939) ammettono le indagini, per la dichiarazione giudiziale della
paternità, soltanto se ricorrono le condizioni previste dall'artico lo
189 del Codice del 1865 (ratto o stupro violento). Ma poiché, in base
all'art. 269 del Codice vigente, la proponibilità dell'azione è
invece estesa ai quattro casi ivi indicati, è palese che, nel
passaggio dalla precedente alla nuova legislazione, si è stabilito un
trattamento diverso rispetto alla stessa categoria di persone,
ricollegato al fatto che la data della nascita delle medesime preceda,
o segua, la data di entrata in vigore del Codice.
2. - Che, come rileva l'Avvocatura dello Stato, dalla successione
delle leggi nel tempo possano derivare modificazioni alle posizioni
giuridiche regolate dalle norme anteriori, non è dubitabile. È pure
certo che al carattere non retroattivo delle nuove norme il legislatore
può derogare mediante disposizioni transitorie, che disciplinano il
passaggio tra il vecchio e il nuovo sistema.
Nella specie, peraltro, come si è accennato, occorre esaminare se
le disposizioni impugnate, intese appunto a regolare, in via
transitoria, la materia relativa alle indagini sulla paternità,
rispettino o meno il principio fondamentale dell'eguaglianza conte nuto
nell'art. 3 della Costituzione. Principio che, come è noto, secondo
la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, consente bensì al
legislatore ordinario di emanare norme differenziate riguardo a
situazioni obiettivamente diverse, purché queste norme rispondano
inoltre all'esigenza che la disparità di trattamento sia fondata su
presupposti logici obiettivi, i quali razionalmente ne giustifichino
l'adozione.
3. - Quest'ultima esigenza, peraltro, non appare soddisfatta dalle
disposizioni impugnate, se si tengono presenti, com'è necessario, non
soltanto le ragioni che hanno determinato le nuove provvidenze a favore
della filiazione illegittima, ma, in special modo, i criteri di maggior
larghezza adottati dallo stesso legislatore nel regolarne la
retroattività.
Com'è noto, il Codice vigente ha esteso i casi in cui è ammesso
il riconoscimento, consentendolo, con qualche limitazione, anche nei
riguardi dei figli incestuosi ed adulterini; ed ha pure allargato i
limiti per la proponibilità dell'azione circa le indagini sulla
paternità (artt. 269 e 278).
Ora le disposizioni transitorie (art. 122) hanno attribuito piena
retroattività a quelle relative al riconoscimento, perché (come si
legge nella relazione del Guardasigilli) "una soluzione diversa avrebbe
frustrato quasi completamente gli scopi della riforma".
Ed in coerenza con lo spirito della riforma (come pure risulta
dalla relazione) hanno inoltre convalidato, in applicazione dello jus
superveniens, gli atti di riconoscimento compiuti nel vigore della
precedente legislazione, quando ricorressero i casi preveduti dalla
successiva.
Del pari, per quanto attiene al conseguimento di un assegno
vitalizio sulla successione del genitore naturale, l'art. 136 delle
disposizioni transitorie stabilisce che gli artt. 580 e 594 del Codice
si applicano anche alle successioni aperte prima del 21 aprile 1940
(data dell'entrata in vigore del libro II sulle successioni), salvo che
tali diritti fossero già liquidati in base a giudicato o a
convenzione: aggiungendo, nel secondo comma, che delle dette
disposizioni possono avvalersi anche i figli naturali che, trovandosi
nelle condizioni prevedute dai nn. 1 e 4 dell'art. 269, non possono
ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità, perché nati prima
del 1 luglio 1939. Ed in proposito è da notare che, nella relazione
ministeriale, si pone in rilievo che una distinzione fra le successioni
aperte prima e quelle aperte dopo l'entrata in vigore delle nuove
norme, avrebbe creato un'ingiusta sperequazione nella medesima
categoria dei figli naturali, in dipendenza del fatto accidentale che
la morte del genitore si sia verificata prima o dopo il 21 aprile 1940.
Da queste osservazioni si può trarre agevolmente l'illazione che
le provvidenze, stabilite nel Codice vigente, a favore della filiazione
illegittima, da tempo e generalmente auspicate, assumevano,
nell'intendimento del legislatore, tale rilevanza da rendere
necessaria, nei casi ora ricordati (come pure in altri contenuti nelle
disposizioni transitorie), l'efficacia retroattiva delle innovazioni
anzidette. Onde non può fondatamente disconoscersi che la limitazione
circa le indagini sulla paternità, operata in via transitoria nel
primo comma dell'art. 123, e la disparità di trattamento che ne è
derivata, costituiscono una deviazione da quella finalità che il
legislatore ha espressamente dichiarato di voler perseguire. Deviazione
che non trova congrua giustificazione obiettiva, rispetto alla logica
del sistema, nella circostanza che il figlio naturale sia nato prima o
dopo il 1 luglio 1939. Giacché la discriminazione viene ad essere
ricollegata ad un fatto naturale (la nascita del figlio) di carattere
analogo a quello cui lo stesso legislatore, pure in altre provvidenze a
favore dei figli naturali, come si è già accennato, non ha ritenuto
di attribuire alcuna efficacia per escludere, o limitare, la
retroattività delle nuove disposizioni.
L'accennata discriminazione, pertanto, nei riguardi della stessa
categoria di soggetti, si appalesa in contrasto con i principi sanciti
nel primo comma dell'art. 3 della Costituzione.
4. - È da aggiungere che le disposizioni impugnate non sono
neppure in armonia con il terzo comma dell'art. 30 della Carta
costituzionale. Il quale, come si desume dall'ampia discussione presso
l'Assemblea costituente, risponde all'esigenza di un orientamento
legislativo, a favore della filiazione illegittima, inteso ad eliminare
posizioni giuridicamente e socialmente deteriori, compatibilmente con i
diritti dei membri della famiglia legittima.
A tale orientamento si ricollega, appunto, anche la formulazione
letterale del citato terzo comma, poiché demanda al legislatore di
assicurare alla predetta filiazione ogni tutela giuridica e sociale.
Ora le disposizioni impugnate vengono, in definitiva, a sminuire
questa tutela nei riguardi dei figli naturali nati prima del 1 luglio
1939, in quanto apportano ulteriori e, per quanto si è detto, non
giustificate limitazioni a quelle che il Codice vigente, circa le
indagini sulla paternità, già prevede in relazione all'ultimo comma
del ricordato art. 30.
5. - Né i criteri di maggior rigore seguiti nel passaggio dalla
vecchia alla nuova legislazione appaiono giustificabili sia in
riferimento all'effetto della dichiarazione giudiziale, che produce
l'attribuzione di uno status, sia in vista degli inconvenienti (ai
quali si accenna anche nella relazione) che tali indagini comportano.
È da osservare, infatti, quanto al primo punto, che, come si è
già rilevato, proprio al conseguimento di uno status, pure entro certi
limiti, tendeva specialmente la riforma per la protezione dei figli
nati fuori del matrimonio.
Circa il secondo punto è da rilevare che gli accennati
inconvenienti si verificano pure nei giudizi intentati per il
riconoscimento dei diritti indicati negli artt. 580 e 594, in relazione
all'articolo 279 del Codice civile. Anche in questi giudizi, infatti,
non si può prescindere da un'individuazione della paternità, in
quanto la prova dipende indirettamente da una sentenza civile o penale,
da un matrimonio dichiarato nullo, o da una non equivoca dichiarazione
scritta di paternità del genitore.
6. - Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo
comma dell'art. 123 delle disposizioni transitorie deriva come
conseguenza, in applicazione dell'art. 27, ultima parte, della legge 11
marzo 1953, n. 87, anche la illegittimità del secondo com
ma dell'art. 123 e del secondo comma del successivo art. 136.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 123, primo
comma, delle disposizioni transitorie del Codice civile, e, in
conseguenza, dichiara altresì la illegittimità costituzionale del
secondo comma del predetto art. 123 e del secondo comma dell'art. 136
delle disposizioni transitorie, in riferimento agli artt. 3 e 30 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CAPPI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte