Sentenza n. 7/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/02/1966 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62 del R.D.
18 giugno 1931, n. 773, contenente il T.U. delle leggi di pubblica
sicurezza, promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1964 dal Pretore
di Torino nel procedimento penale a carico di Robertini Ada Maria,
iscritta al n. 17 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 3 aprile 1965.
Udita nella camera di consiglio del 28 ottobre 1965 la relazione
del Giudice Francesco Paolo Bonifacio.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico della signora Ada
Maria Robertini il Pretore di Torino, accogliendo un'eccezione
sollevata dalla difesa dell'imputata, ha sospeso il giudizio ed ha
rimesso gli atti a questa Corte per la decisione della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 62 del R.D. 18 giugno 1931, n.
773, in riferimento agli artt. 4 e 35 della Costituzione.
Nell'ordinanza di rimessione il Pretore osserva che la norma
impugnata, in quanto dispone la iscrizione dei portieri e dei custodi
in appositi registri e subordina questa alla valutazione del tutto
discrezionale di alcuni requisiti genericamente previsti dalla legge,
conferisce all'autorità di pubblica sicurezza un potere di
autorizzazione che, anche in considerazione della ratio ispiratrice
della disposizione (resa ancor più manifesta dalle ulteriori
specificazioni contenute nell'art. 113 del regolamento approvato con
R.D. 6 maggio 1940, n. 635), non appare conforme ai principi sui quali
si fonda il vigente regime democratico. Più in particolare il Pretore
rileva che, anche a prescindere dai criteri di discriminazione politica
enunciati nella norma regolamentare, si pone il problema della
compatibilità del potere discrezionale conferito all'autorità di
pubblica sicurezza con la libertà del lavoro e con il diritto al
lavoro e, quindi, con gli artt. 4 e 35 della Costituzione.
2. - L'ordinanza, emessa nella udienza del 16 ottobre 1964, è
stata ritualmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri
(atto 29 gennaio 1965), comunicata ai Presidenti delle due Camere e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 3 aprile 1965.
Nel presente giudizio nessuna delle parti si è costituita. La
causa, pertanto, a norma dell'art. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, viene decisa in camera di consiglio. Considerato in diritto :
1. - L'art. 62 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, contenente il T.U.
delle leggi di pubblica sicurezza, dispone che i portieri di case di
abitazione e di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di
qualsiasi specie, uffici e simili devono ottenere, quando non rivestano
la qualità di guardia giurata, l'iscrizione in apposito registro
presso l'autorità di pubblica sicurezza, iscrizione che va rinnovata
ogni anno e che deve essere rifiutata o revocata "a chi non risulta di
buona condotta o è sfornito della carta di identità"; stabilisce,
inoltre, sanzioni penali a carico dei contravventori.
Esattamente il Pretore di Torino afferma che tale norma conferisce
all'autorità di pubblica sicurezza un potere di autorizzazione, ma non
è fondata la questione di legittimità costituzionale che da tale
premessa egli ritiene di dover ricavare.
E difatti, se è vero che dal primo comma dell'art. 4 della
Costituzione discende che il diritto al lavoro si configura quale
fondamentale diritto di libertà della persona umana (cfr. sentenze n.
45 e n. 61 del 1965), e che lo Stato, anche in ottemperanza al disposto
del primo comma dell'art. 35 della Costituzione, non può porre norme
che tale libertà direttamente o indirettamente escludano, da ciò non
discende che il legislatore ordinario non possa dettar disposizioni che
specifichino limiti e condizioni inerenti all'esercizio del diritto o
che attribuiscano all'autorità amministrativa poteri di controllo
(cfr. sentenza n. 24 del 1965), né deriva che siano costituzionalmente
illegittime norme le quali, a tutela di interessi generali,
conferiscano un potere di autorizzazione (cfr. da ultimo, con specifico
riferimento all'art. 4 della Costituzione, sentenza n. 61 del 1965),
purché l'esercizio di questo sia affidato ad una valutazione
discrezionale i cui limiti siano precisati dalla stessa norma
attributiva del potere o ricavabili dal sistema generale nel quale essa
si inserisce.
2. - Nel caso in esame la Corte ritiene che la norma impugnata
conferisce all'autorità di pubblica sicurezza un potere discrezionale
che non appare né ingiustificato né illimitato.
È sufficiente osservare, sul primo punto, che il servizio di
portierato o di custodia, in quanto implica un dovere di sorveglianza
al fine della prevenzione di reati contro persone o cose, da adempiere
anche in relazione all'interesse di soggetti estranei al rapporto di
lavoro, presenta peculiarità tali da giustificare un preventivo vaglio
delle qualità personali di chi aspira ad esercitarlo, attraverso
l'accertamento dell'inesistenza di precedenti che, obbiettivamente
valutati, possano escludere la capacità di soddisfare quell'interesse
generale in vista del quale legittimamente la norma conferisce il
potere di autorizzazione.
Quanto al contenuto di tale potere, è da escludere che la norma
impugnata attribuisca all'autorità di pubblica sicurezza una
discrezionalità che, perché illimitata, sia suscettibile di
trasformarsi in incontrollabile arbitrio. Non giova, in proposito,
richiamare il carattere autoritario del regime vigendo il quale la
norma venne emanata, ne è rilevante il collegamento che il giudice a
quo opera fra l'art. 113 del regolamento (R.D. 6 maggio 1940, n. 635) e
l'impugnato art. 62 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Ed invero è da
ribadire (cfr. sentenza n. 9 del 1965) che la legittimità di una norma
non va valutata alla stregua del fine in vista del quale fu posta, non
dovendosi escludere che, sopravvivendo in un regime costituzionale
fondato sulla libertà, essa acquisti un significato obbiettivo diverso
da quello originario e conforme ai principi democratici: con la
conseguenza che saranno da ritenere illegittimi sia il regolamento di
esecuzione che con la norma, interpretata nell'ambito del nuovo
sistema, risultasse in contrasto, sia l'attività amministrativa che ad
esso si conformasse.
Ciò premesso, è da rilevare che l'art. 62 si limita a
condizionare il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione, oltre che
al possesso della carta di identità, al requisito della "buona
condotta". È in proposito anzitutto da escludere che nella valutazione
di questa l'autorità possa operare sulla base di non consentite
discriminazioni, e ciò perché nel sistema vigente il rispetto
incondizionato delle libertà politiche, sindacali e religiose
costituisce in ogni caso il limite invalicabile della discrezionalità
amministrativa (cfr. sentenza n. 38 del 1961); in secondo luogo è da
osservare che nella specie, trattandosi di autorizzazione, e potendo
questa per di più incidere sul diritto al lavoro garantito dalla
Costituzione, le condizioni stabilite dalla legge non sono suscettibili
di interpretazione estensiva e l'atto di diniego deve essere motivato
(cfr. sentenza n. 12 del 1965); infine è da ritenere che l'autorità
di pubblica sicurezza debba valutare la buona condotta del richiedente
con esclusivo riferimento al descritto fine per il quale il potere le
viene attribuito e sulla base di fatti certi e tali da escludere
l'idoneità del soggetto all'esercizio di funzioni di custodia.
L'insieme di tali limiti e l'obbligo della motivazione del
provvedimento - necessario a rendere possibile il controllo
giurisdizionale (art. 113 della Costituzione) che di quei limiti
assicura il rispetto - escludono che il potere di autorizzazione
previsto e disciplinato dall'art. 62 abbia una latitudine tale da
renderlo non compatibile con gli artt. 4 e 35 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 62 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, contenente il "T.U.
delle leggi di pubblica sicurezza", in riferimento agli artt. 4 e 35
della Costituzione, sollevata con ordinanza 16 ottobre 1964 del Pretore
di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte